Art. 26 
 
Modifica  e  ottimizzazione  delle  misure  di  accoglienza  di   cui
  all'articolo 44 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50. 
 
  1. All'articolo  44  del  decreto-legge  17  maggio  2022,  n.  50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15  luglio  2022,  n.  91,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1: 
      1) alla lettera a), le parole: «15.000 unita'» sono  sostituite
dalle seguenti: «7.000 unita'»; 
      2) dopo la lettera c) e' aggiunta la seguente: 
        «c-bis) corrispondere al Ministero dell'interno un contributo
di euro 50.500.000,00 finalizzato all'attivazione fino a  un  massimo
di ulteriori 8.000 posti nel Sistema di accoglienza  e  integrazione,
di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre  1989,  n.
416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990,  n.
39, a partire da quelli gia' resi disponibili dai Comuni e non ancora
finanziati,  ad  integrazione  di   quanto   previsto   dell'articolo
5-quater, comma  3,  del  decreto-legge  25  febbraio  2022,  n.  14,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28.»; 
    b) dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: 
      «3-bis.  L'incremento  della  disponibilita'   di   posti   per
l'accoglienza nei centri di cui agli articoli  9  e  11  del  decreto
legislativo 18 agosto 2015, n. 142, e nel Sistema  di  accoglienza  e
integrazione (SAI) derivante dall'attuazione  dell'articolo  5-quater
del  decreto-legge  25  febbraio  2022,  n.   14,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28,  come  integrato  ai
sensi del presente articolo, e' reso disponibile prioritariamente per
soddisfare le eccezionali esigenze di (( accoglienza dei profughi  ))
provenienti dall'Ucraina e dall'Afghanistan di cui all'articolo 7 del
decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205.».