Art. 20 
 
 
            Esonero parziale dei contributi previdenziali 
                 a carico dei lavoratori dipendenti 
 
  1. Per i periodi di paga dal 1° luglio 2022 al  31  dicembre  2022,
compresi la tredicesima o  i  relativi  ratei  erogati  nei  predetti
periodi di paga, l'esonero sulla quota dei  contributi  previdenziali
per  l'invalidita',  la  vecchiaia  e  i  superstiti  a  carico   del
lavoratore di cui all'articolo 1, comma 121, della legge 30  dicembre
2021, n. 234, e' incrementato di 1,2 punti percentuali. Tenuto  conto
dell'eccezionalita' della misura di cui al primo periodo, resta ferma
l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. 
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 1.181,4 milioni di
euro per l'anno 2022 e in 526,6 milioni di euro per l'anno 2023,  che
aumentano, ai fini della compensazione degli effetti  in  termini  di
indebitamento netto, a 1.654 milioni di  euro  per  l'anno  2022,  si
provvede, quanto a 348,6 milioni di euro per l'anno 2022  e  a  139,4
milioni di euro per l'anno 2023 e, in termini di indebitamento netto,
a 488 milioni di euro per l'anno 2022, mediante le  maggiori  entrate
derivanti dal comma 1 e quanto a 832,8 milioni  di  euro  per  l'anno
2022 e a 387,2 milioni di euro per  l'anno  2023  e,  in  termini  di
indebitamento netto, a 1.166 milioni di euro per l'anno 2022 e  a  54
milioni per l'anno 2023, ai sensi dell'articolo 43. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il comma 121 dell'articolo 1  della  legge
          30 dicembre 2021, n.  234  (Bilancio  di  previsione  dello
          Stato per l'anno finanziario 2022  e  bilancio  pluriennale
          per il triennio 2022-2024): 
              «121. In via eccezionale, per i periodi di paga dal  1°
          gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, per i rapporti di  lavoro
          dipendente,  con  esclusione   dei   rapporti   di   lavoro
          domestico, e'  riconosciuto  un  esonero  sulla  quota  dei
          contributi previdenziali per l'invalidita', la vecchiaia  e
          i  superstiti  a  carico  del  lavoratore  di   0,8   punti
          percentuali a condizione che  la  retribuzione  imponibile,
          parametrata su base mensile  per  tredici  mensilita',  non
          ecceda l'importo mensile di 2.692 euro, maggiorato, per  la
          competenza del mese di dicembre, del rateo di  tredicesima.
          Tenuto conto dell'eccezionalita' della  misura  di  cui  al
          primo periodo, resta  ferma  l'aliquota  di  computo  delle
          prestazioni pensionistiche.».