Art. 20
Esonero parziale dei contributi previdenziali
a carico dei lavoratori dipendenti
1. Per i periodi di paga dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022,
compresi la tredicesima o i relativi ratei erogati nei predetti
periodi di paga, l'esonero sulla quota dei contributi previdenziali
per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti a carico del
lavoratore di cui all'articolo 1, comma 121, della legge 30 dicembre
2021, n. 234, e' incrementato di 1,2 punti percentuali. Tenuto conto
dell'eccezionalita' della misura di cui al primo periodo, resta ferma
l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 1.181,4 milioni di
euro per l'anno 2022 e in 526,6 milioni di euro per l'anno 2023, che
aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di
indebitamento netto, a 1.654 milioni di euro per l'anno 2022, si
provvede, quanto a 348,6 milioni di euro per l'anno 2022 e a 139,4
milioni di euro per l'anno 2023 e, in termini di indebitamento netto,
a 488 milioni di euro per l'anno 2022, mediante le maggiori entrate
derivanti dal comma 1 e quanto a 832,8 milioni di euro per l'anno
2022 e a 387,2 milioni di euro per l'anno 2023 e, in termini di
indebitamento netto, a 1.166 milioni di euro per l'anno 2022 e a 54
milioni per l'anno 2023, ai sensi dell'articolo 43.
Riferimenti normativi
- Si riporta il comma 121 dell'articolo 1 della legge
30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di previsione dello
Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale
per il triennio 2022-2024):
«121. In via eccezionale, per i periodi di paga dal 1°
gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, per i rapporti di lavoro
dipendente, con esclusione dei rapporti di lavoro
domestico, e' riconosciuto un esonero sulla quota dei
contributi previdenziali per l'invalidita', la vecchiaia e
i superstiti a carico del lavoratore di 0,8 punti
percentuali a condizione che la retribuzione imponibile,
parametrata su base mensile per tredici mensilita', non
ecceda l'importo mensile di 2.692 euro, maggiorato, per la
competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima.
Tenuto conto dell'eccezionalita' della misura di cui al
primo periodo, resta ferma l'aliquota di computo delle
prestazioni pensionistiche.».