Art. 21 
 
 
             Anticipo della rivalutazione delle pensioni 
                      all'ultimo trimestre 2022 
 
  1. Al fine di contrastare gli effetti negativi dell'inflazione  per
l'anno 2022 e sostenere  il  potere  di  acquisto  delle  prestazioni
pensionistiche, in via eccezionale: 
    a)  il  conguaglio  per  il  calcolo  della  perequazione   delle
pensioni, di cui all'articolo 24, comma 5, della  legge  28  febbraio
1986, n. 41, per l'anno 2021 e' anticipato al 1° novembre 2022; 
    b) nelle more dell'applicazione della percentuale  di  variazione
per il calcolo della perequazione delle pensioni per l'anno 2022  con
decorrenza  1°  gennaio  2023,   con   riferimento   al   trattamento
pensionistico lordo  complessivo  in  pagamento  per  ciascuna  delle
mensilita' di ottobre, novembre  e  dicembre  2022,  ivi  inclusa  la
tredicesima mensilita' spettante, e' riconosciuto in via  transitoria
un incremento, limitatamente alle predette mensilita' e  rispetto  al
trattamento mensile determinato sulla base  della  normativa  vigente
prima dell'entrata in vigore  del  presente  decreto,  di  due  punti
percentuali, calcolato con le stesse modalita' di cui all'articolo 1,
comma 478, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. L'incremento di  cui
alla presente lettera non  rileva,  per  l'anno  2022,  ai  fini  del
superamento dei limiti reddituali previsti nel medesimo anno  per  il
riconoscimento  di  tutte  le  prestazioni  collegate   al   reddito.
L'incremento di cui alla presente lettera e' riconosciuto qualora  il
trattamento  pensionistico  mensile  sia  complessivamente   pari   o
inferiore  all'importo  di  2.692  euro.   Qualora   il   trattamento
pensionistico  complessivo  sia  superiore  al  predetto  importo   e
inferiore a tale limite aumentato dell'incremento disciplinato  dalla
presente  lettera  l'incremento  e'  comunque   attribuito   fino   a
concorrenza del predetto limite maggiorato. Resta fermo che  ai  fini
della rivalutazione delle pensioni per  l'anno  2022  il  trattamento
pensionistico complessivo di riferimento e' da considerare  al  netto
dell'incremento transitorio di cui alla presente lettera il quale non
rileva a tali fini e cessa i relativi effetti al 31 dicembre 2022. 
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 1.965  milioni  di
euro per l'anno 2022 e 169  milioni  di  euro  per  l'anno  2023,  si
provvede quanto a 518 milioni di euro per l'anno 2022 e  169  milioni
di euro per l'anno 2023 mediante le maggiori entrate  e  quota  parte
delle minori spese derivanti dal comma 1 e quanto a 1.447 milioni  di
euro per l'anno 2022 ai sensi dell'articolo 43. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 24, della legge  28
          febbraio 1986, n. 41 recante Disposizioni per la formazione
          del bilancio  annuale  e  pluriennale  dello  Stato  (legge
          finanziaria 1986): 
              «Art. 24. - 1. Per le pensioni di cui  al  primo  comma
          dell'articolo 21 della legge 27 dicembre 1983, n. 730,  gli
          aumenti    derivanti    dalla    perequazione    automatica
          intervengono con cadenza semestrale al 1° maggio  e  al  1°
          novembre di ciascun anno. 
              2. Tali aumenti sono calcolati  applicando  all'importo
          della pensione spettante alla fine di  ciascun  periodo  la
          percentuale di variazione che si determina  rapportando  il
          valore medio dell'indice del  costo  della  vita  calcolato
          dall'ISTAT ai fini della scala  mobile  delle  retribuzioni
          dei  lavoratori   dell'industria   relativo   al   semestre
          precedente il mese di decorrenza  dell'aumento  all'analogo
          valore medio relativo al semestre precedente. 
              3.  In  sede  di  prima  applicazione  il  rapporto  e'
          effettuato rispetto al valore medio dell'indice relativo al
          trimestre agosto-ottobre 1985. 
              4. La percentuale di aumento  si  applica  sull'importo
          non eccedente il doppio del trattamento  minimo  del  fondo
          pensioni per i  lavoratori  dipendenti.  Per  le  fasce  di
          importo comprese fra il doppio ed il triplo del trattamento
          minimo detta percentuale e' ridotta al 90 per cento. Per le
          fasce di importo superiore al triplo del trattamento minimo
          la percentuale e' ridotta al 75 per cento. 
              5. Con decreto del Ministro del tesoro e  del  Ministro
          del lavoro e della previdenza sociale, da emanarsi entro il
          20  novembre  di  ciascun  anno,  saranno  determinate   le
          percentuali di variazione dell'indice di cui ai commi 2 e 4
          e le modalita' di corresponsione  dei  conguagli  derivanti
          dagli scostamenti tra i valori  come  sopra  determinati  e
          quelli accertati. 
              6. A  partire  dall'anno  1986  il  limite  di  reddito
          previsto   per   la   concessione   della    pensione    di
          reversibilita'  a  favore  degli  orfani,  dei  collaterali
          maggiorenni e dei genitori del dipendente o del  pensionato
          statale, totalmente inabili a proficuo lavoro stabilito dal
          secondo comma dell'articolo 85 del testo unico sulle  norme
          sul trattamento  di  quiescenza  dei  dipendenti  civili  e
          militari dello Stato, approvato con decreto del  Presidente
          della Repubblica 29 dicembre 1973,  n.  1092  ,  e'  quello
          previsto per la concessione delle  pensioni  agli  invalidi
          civili totali, di cui all'articolo 12 della legge 30  marzo
          1971, n. 118, dal  comma  quarto  dell'articolo  14-septies
          della legge 29  febbraio  1980,  n.  33  ,  calcolato  agli
          effetti dell'IRPEF e rivalutabile annualmente  secondo  gli
          indici  di  rivalutazione  dei  lavoratori  dell'industria,
          rilevati dall'ISTAT agli effetti  della  scala  mobile  sui
          salari.». 
              - Si riporta il comma 478 dell'articolo 1  della  legge
          27 dicembre 2019, n.  160  (Bilancio  di  previsione  dello
          Stato per l'anno finanziario 2020  e  bilancio  pluriennale
          per il triennio 2020-2022): 
              «478. A decorrere  dal  1°  gennaio  2022  l'indice  di
          rivalutazione  automatica  delle  pensioni  e'   applicato,
          secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma  1,
          della legge 23 dicembre 1998, n. 448: 
                a) nella misura del 100 per cento  per  le  fasce  di
          importo dei trattamenti pensionistici fino a quattro  volte
          il trattamento minimo INPS; 
                b) nella misura del 90 per  cento  per  le  fasce  di
          importo dei trattamenti pensionistici comprese tra  quattro
          e cinque volte il trattamento minimo INPS; 
                c) nella misura del 75 per  cento  per  le  fasce  di
          importo dei trattamenti pensionistici  superiori  a  cinque
          volte il predetto trattamento minimo.».