Art. 21
Anticipo della rivalutazione delle pensioni
all'ultimo trimestre 2022
1. Al fine di contrastare gli effetti negativi dell'inflazione per
l'anno 2022 e sostenere il potere di acquisto delle prestazioni
pensionistiche, in via eccezionale:
a) il conguaglio per il calcolo della perequazione delle
pensioni, di cui all'articolo 24, comma 5, della legge 28 febbraio
1986, n. 41, per l'anno 2021 e' anticipato al 1° novembre 2022;
b) nelle more dell'applicazione della percentuale di variazione
per il calcolo della perequazione delle pensioni per l'anno 2022 con
decorrenza 1° gennaio 2023, con riferimento al trattamento
pensionistico lordo complessivo in pagamento per ciascuna delle
mensilita' di ottobre, novembre e dicembre 2022, ivi inclusa la
tredicesima mensilita' spettante, e' riconosciuto in via transitoria
un incremento, limitatamente alle predette mensilita' e rispetto al
trattamento mensile determinato sulla base della normativa vigente
prima dell'entrata in vigore del presente decreto, di due punti
percentuali, calcolato con le stesse modalita' di cui all'articolo 1,
comma 478, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. L'incremento di cui
alla presente lettera non rileva, per l'anno 2022, ai fini del
superamento dei limiti reddituali previsti nel medesimo anno per il
riconoscimento di tutte le prestazioni collegate al reddito.
L'incremento di cui alla presente lettera e' riconosciuto qualora il
trattamento pensionistico mensile sia complessivamente pari o
inferiore all'importo di 2.692 euro. Qualora il trattamento
pensionistico complessivo sia superiore al predetto importo e
inferiore a tale limite aumentato dell'incremento disciplinato dalla
presente lettera l'incremento e' comunque attribuito fino a
concorrenza del predetto limite maggiorato. Resta fermo che ai fini
della rivalutazione delle pensioni per l'anno 2022 il trattamento
pensionistico complessivo di riferimento e' da considerare al netto
dell'incremento transitorio di cui alla presente lettera il quale non
rileva a tali fini e cessa i relativi effetti al 31 dicembre 2022.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 1.965 milioni di
euro per l'anno 2022 e 169 milioni di euro per l'anno 2023, si
provvede quanto a 518 milioni di euro per l'anno 2022 e 169 milioni
di euro per l'anno 2023 mediante le maggiori entrate e quota parte
delle minori spese derivanti dal comma 1 e quanto a 1.447 milioni di
euro per l'anno 2022 ai sensi dell'articolo 43.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 24, della legge 28
febbraio 1986, n. 41 recante Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 1986):
«Art. 24. - 1. Per le pensioni di cui al primo comma
dell'articolo 21 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, gli
aumenti derivanti dalla perequazione automatica
intervengono con cadenza semestrale al 1° maggio e al 1°
novembre di ciascun anno.
2. Tali aumenti sono calcolati applicando all'importo
della pensione spettante alla fine di ciascun periodo la
percentuale di variazione che si determina rapportando il
valore medio dell'indice del costo della vita calcolato
dall'ISTAT ai fini della scala mobile delle retribuzioni
dei lavoratori dell'industria relativo al semestre
precedente il mese di decorrenza dell'aumento all'analogo
valore medio relativo al semestre precedente.
3. In sede di prima applicazione il rapporto e'
effettuato rispetto al valore medio dell'indice relativo al
trimestre agosto-ottobre 1985.
4. La percentuale di aumento si applica sull'importo
non eccedente il doppio del trattamento minimo del fondo
pensioni per i lavoratori dipendenti. Per le fasce di
importo comprese fra il doppio ed il triplo del trattamento
minimo detta percentuale e' ridotta al 90 per cento. Per le
fasce di importo superiore al triplo del trattamento minimo
la percentuale e' ridotta al 75 per cento.
5. Con decreto del Ministro del tesoro e del Ministro
del lavoro e della previdenza sociale, da emanarsi entro il
20 novembre di ciascun anno, saranno determinate le
percentuali di variazione dell'indice di cui ai commi 2 e 4
e le modalita' di corresponsione dei conguagli derivanti
dagli scostamenti tra i valori come sopra determinati e
quelli accertati.
6. A partire dall'anno 1986 il limite di reddito
previsto per la concessione della pensione di
reversibilita' a favore degli orfani, dei collaterali
maggiorenni e dei genitori del dipendente o del pensionato
statale, totalmente inabili a proficuo lavoro stabilito dal
secondo comma dell'articolo 85 del testo unico sulle norme
sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e
militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 , e' quello
previsto per la concessione delle pensioni agli invalidi
civili totali, di cui all'articolo 12 della legge 30 marzo
1971, n. 118, dal comma quarto dell'articolo 14-septies
della legge 29 febbraio 1980, n. 33 , calcolato agli
effetti dell'IRPEF e rivalutabile annualmente secondo gli
indici di rivalutazione dei lavoratori dell'industria,
rilevati dall'ISTAT agli effetti della scala mobile sui
salari.».
- Si riporta il comma 478 dell'articolo 1 della legge
27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello
Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale
per il triennio 2020-2022):
«478. A decorrere dal 1° gennaio 2022 l'indice di
rivalutazione automatica delle pensioni e' applicato,
secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1,
della legge 23 dicembre 1998, n. 448:
a) nella misura del 100 per cento per le fasce di
importo dei trattamenti pensionistici fino a quattro volte
il trattamento minimo INPS;
b) nella misura del 90 per cento per le fasce di
importo dei trattamenti pensionistici comprese tra quattro
e cinque volte il trattamento minimo INPS;
c) nella misura del 75 per cento per le fasce di
importo dei trattamenti pensionistici superiori a cinque
volte il predetto trattamento minimo.».