Art. 21 bis
Modifiche al limite di impignorabilita' delle pensioni
1. Il settimo comma dell'articolo 545 del codice di procedura
civile e' sostituito dal seguente:
«Le somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di indennita'
che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza non
possono essere pignorate per un ammontare corrispondente al doppio
della misura massima mensile dell'assegno sociale, con un minimo di
1.000 euro. La parte eccedente tale ammontare e' pignorabile nei
limiti previsti dal terzo, dal quarto e dal quinto comma nonche'
dalle speciali disposizioni di legge».
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 545, del codice di
procedura civile, come modificato dalla presente legge:
«Art. 545 (Crediti impignorabili). - Non possono essere
pignorati i crediti alimentari, tranne che per cause di
alimenti, e sempre con l'autorizzazione del presidente del
tribunale o di un giudice da lui delegato e per la parte
dal medesimo determinata mediante decreto.
Non possono essere pignorati crediti aventi per oggetto
sussidi di grazia o di sostentamento a persone comprese
nell'elenco dei poveri, oppure sussidi dovuti per
maternita', malattie o funerali da casse di assicurazione,
da enti di assistenza o da istituti di beneficenza.
Le somme dovute dai privati a titolo di stipendio, di
salario o di altre indennita' relative al rapporto di
lavoro o di impiego comprese quelle dovute a causa di
licenziamento, possono essere pignorate per crediti
alimentari nella misura autorizzata dal presidente del
tribunale o da un giudice da lui delegato.
Tali somme possono essere pignorate nella misura di un
quinto per i tributi dovuti allo Stato, alle province e ai
comuni, ed in eguale misura per ogni altro credito.
Il pignoramento per il simultaneo concorso delle cause
indicate precedentemente non puo' estendersi oltre alla
meta' dell'ammontare delle somme predette.
Restano in ogni caso ferme le altre limitazioni
contenute in speciali disposizioni di legge.
Le somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di
indennita' che tengono luogo di pensione o di altri assegni
di quiescenza non possono essere pignorate per un ammontare
corrispondente al doppio della misura massima mensile
dell'assegno sociale, con un minimo di 1.000 euro. La parte
eccedente tale ammontare e' pignorabile nei limiti previsti
dal terzo, dal quarto e dal quinto comma nonche' dalle
speciali disposizioni di legge.
Le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre
indennita' relative al rapporto di lavoro o di impiego,
comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonche' a
titolo di pensione, di indennita' che tengono luogo di
pensione, o di assegni di quiescenza, nel caso di accredito
su conto bancario o postale intestato al debitore, possono
essere pignorate, per l'importo eccedente il triplo
dell'assegno sociale, quando l'accredito ha luogo in data
anteriore al pignoramento; quando l'accredito ha luogo alla
data del pignoramento o successivamente, le predette somme
possono essere pignorate nei limiti previsti dal terzo,
quarto, quinto e settimo comma, nonche' dalle speciali
disposizioni di legge.
Il pignoramento eseguito sulle somme di cui al presente
articolo in violazione dei divieti e oltre i limiti
previsti dallo stesso e dalle speciali disposizioni di
legge e' parzialmente inefficace. L'inefficacia e' rilevata
dal giudice anche d'ufficio.».