Art. 21 bis 
 
 
       Modifiche al limite di impignorabilita' delle pensioni 
 
  1. Il settimo comma  dell'articolo  545  del  codice  di  procedura
civile e' sostituito dal seguente: 
  «Le somme da chiunque dovute a titolo di  pensione,  di  indennita'
che tengono luogo di pensione o di altri assegni  di  quiescenza  non
possono essere pignorate per un ammontare  corrispondente  al  doppio
della misura massima mensile dell'assegno sociale, con un  minimo  di
1.000 euro. La parte eccedente  tale  ammontare  e'  pignorabile  nei
limiti previsti dal terzo, dal quarto  e  dal  quinto  comma  nonche'
dalle speciali disposizioni di legge». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 545, del codice  di
          procedura civile, come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 545 (Crediti impignorabili). - Non possono essere
          pignorati i crediti alimentari, tranne  che  per  cause  di
          alimenti, e sempre con l'autorizzazione del presidente  del
          tribunale o di un giudice da lui delegato e  per  la  parte
          dal medesimo determinata mediante decreto. 
              Non possono essere pignorati crediti aventi per oggetto
          sussidi di grazia o di  sostentamento  a  persone  comprese
          nell'elenco  dei  poveri,   oppure   sussidi   dovuti   per
          maternita', malattie o funerali da casse di  assicurazione,
          da enti di assistenza o da istituti di beneficenza. 
              Le somme dovute dai privati a titolo di  stipendio,  di
          salario o di  altre  indennita'  relative  al  rapporto  di
          lavoro o di impiego  comprese  quelle  dovute  a  causa  di
          licenziamento,  possono  essere   pignorate   per   crediti
          alimentari nella  misura  autorizzata  dal  presidente  del
          tribunale o da un giudice da lui delegato. 
              Tali somme possono essere pignorate nella misura di  un
          quinto per i tributi dovuti allo Stato, alle province e  ai
          comuni, ed in eguale misura per ogni altro credito. 
              Il pignoramento per il simultaneo concorso delle  cause
          indicate precedentemente non  puo'  estendersi  oltre  alla
          meta' dell'ammontare delle somme predette. 
              Restano  in  ogni  caso  ferme  le  altre   limitazioni
          contenute in speciali disposizioni di legge. 
              Le somme da chiunque dovute a titolo  di  pensione,  di
          indennita' che tengono luogo di pensione o di altri assegni
          di quiescenza non possono essere pignorate per un ammontare
          corrispondente  al  doppio  della  misura  massima  mensile
          dell'assegno sociale, con un minimo di 1.000 euro. La parte
          eccedente tale ammontare e' pignorabile nei limiti previsti
          dal terzo, dal quarto e  dal  quinto  comma  nonche'  dalle
          speciali disposizioni di legge. 
              Le somme dovute a titolo di stipendio,  salario,  altre
          indennita' relative al rapporto di  lavoro  o  di  impiego,
          comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonche'  a
          titolo di pensione, di  indennita'  che  tengono  luogo  di
          pensione, o di assegni di quiescenza, nel caso di accredito
          su conto bancario o postale intestato al debitore,  possono
          essere  pignorate,  per  l'importo  eccedente   il   triplo
          dell'assegno sociale, quando l'accredito ha luogo  in  data
          anteriore al pignoramento; quando l'accredito ha luogo alla
          data del pignoramento o successivamente, le predette  somme
          possono essere pignorate nei  limiti  previsti  dal  terzo,
          quarto, quinto e  settimo  comma,  nonche'  dalle  speciali
          disposizioni di legge. 
              Il pignoramento eseguito sulle somme di cui al presente
          articolo  in  violazione  dei  divieti  e  oltre  i  limiti
          previsti dallo stesso  e  dalle  speciali  disposizioni  di
          legge e' parzialmente inefficace. L'inefficacia e' rilevata
          dal giudice anche d'ufficio.».