Art. 22 
 
Estensione ad  altre  categorie  di  lavoratori  dell'indennita'  una
  tantum di cui agli articoli 31 e 32  del  decreto-legge  17  maggio
  2022, n. 50 
  1. L'indennita' di cui all'articolo 31 del decreto-legge 17  maggio
2022, n. 50, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  15  luglio
2022, n. 91, e' riconosciuta anche  ai  lavoratori  con  rapporto  di
lavoro in essere nel mese di luglio 2022 e  che  fino  alla  data  di
entrata in vigore del predetto decreto-legge n. 50 del 2022 non hanno
beneficiato dell'esonero di cui  all'articolo  1,  comma  121,  della
legge 30 dicembre 2021, n. 234, poiche'  interessati  da  eventi  con
copertura   di   contribuzione   figurativa   integrale    dall'INPS.
L'indennita' e' riconosciuta, in via automatica, per il  tramite  dei
datori di lavoro, nella retribuzione  erogata  nel  mese  di  ottobre
2022, previa dichiarazione del lavoratore  di  non  aver  beneficiato
dell'indennita' di cui al comma 1 del citato articolo  31  e  di  cui
all'articolo 32 del predetto decreto-legge n. 50 del 2022 e di essere
stato  destinatario  di  eventi  con   copertura   di   contribuzione
figurativa integrale dall'INPS  fino  alla  data  indicata  al  primo
periodo. 
  2. All'articolo 32 del decreto-legge n. 50 del 2022 sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, le parole: «con  decorrenza  entro  il  30  giugno
2022» sono sostituite dalle seguenti: «con  decorrenza  entro  il  1°
luglio 2022»; 
    b) al comma 11 dopo le parole: «codice di procedura civile»  sono
inserite le seguenti: «e ai dottorandi e agli assegnisti di ricerca»; 
    c) al comma 12 sono aggiunti, in fine, i  seguenti  periodi:  «La
medesima indennita' di cui al comma 1 e' erogata  automaticamente  da
Sport e Salute S.p.A. in favore dei collaboratori sportivi che  siano
stati  beneficiari  di   almeno   una   delle   indennita'   previste
dall'articolo 96 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.  27,  dall'articolo
98  del  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.  77,  dall'articolo  12
del  decreto-legge  14  agosto  2020,   n.   104,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n.  126,  dagli  articoli
17, comma 1, e 17-bis, comma 3, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n.
137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020,  n.
176, dall'articolo 10, commi da 10 a 15, del decreto-legge  22  marzo
2021, n. 41, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  21  maggio
2021, n. 69 e dall'articolo 44 del decreto-legge 25 maggio  2021,  n.
73, convertito, con modificazioni, dalla legge  23  luglio  2021,  n.
106. A tal fine, per il 2022, e' trasferita a Sport e  Salute  S.p.A.
la somma di euro  30  milioni.  Sport  e  Salute  S.p.A.  e  INPS  si
scambiano   tempestivamente   tutti   i   dati   utili   ad   evitare
sovrapposizioni di pagamento ai sensi delle incompatibilita' disposte
dal comma 20 del presente articolo o, comunque, alla piu' corretta  e
tempestiva applicazione della misura. Le risorse  non  utilizzate  da
Sport e Salute S.p.A. per le finalita' di  cui  al  secondo  e  terzo
periodo sono versate dalla predetta societa', entro  il  31  dicembre
2022, all'entrata del bilancio dello Stato.». 
  3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2,  valutati  in  complessivi
59,2 milioni di euro per l'anno  2022,  di  cui  8  milioni  di  euro
derivanti dal comma 1 e 51,2 milioni di euro derivanti dal  comma  2,
si provvede, quanto a 30,3 milioni di euro per l'anno 2022,  mediante
corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui
all'articolo 1, comma 120, della legge 30 dicembre 2021, n.  234,  e,
quanto a 38 milioni di euro per l'anno 2022, ai  sensi  dell'articolo
43. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Si  riporta   il   testo   dell'articolo   31,   del
          decreto-legge  17  maggio  2022,  n.  50,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022,  n.  91  (Misure
          urgenti in  materia  di  politiche  energetiche  nazionali,
          produttivita'   delle   imprese    e    attrazione    degli
          investimenti, nonche' in materia di politiche sociali e  di
          crisi ucraina): 
              «Art.  31  (Indennita'  una  tantum  per  i  lavoratori
          dipendenti).  -  1.  Ai  lavoratori   dipendenti   di   cui
          all'articolo 1, comma 121, della legge 30 dicembre 2021, n.
          234, non titolari dei trattamenti di cui all'articolo 32  e
          che nel primo quadrimestre dell'anno 2022 hanno beneficiato
          dell'esonero di cui al predetto comma 121  per  almeno  una
          mensilita', e' riconosciuta per il tramite  dei  datori  di
          lavoro, nella retribuzione erogata nel mese di luglio 2022,
          una somma a titolo di indennita' una tantum di importo pari
          a  200  euro.  Tale  indennita'  e'  riconosciuta  in   via
          automatica, previa  dichiarazione  del  lavoratore  di  non
          essere titolare delle prestazioni di cui  all'articolo  32,
          commi 1 e 18. 
              2. L'indennita' una tantum di cui al comma 1 spetta  ai
          lavoratori dipendenti una sola volta, anche nel caso in cui
          siano titolari di piu' rapporti di lavoro. 
              3. L'indennita' di cui al comma 1 non e' cedibile,  ne'
          sequestrabile, ne' pignorabile e  non  costituisce  reddito
          ne' ai fini fiscali ne' ai  fini  della  corresponsione  di
          prestazioni previdenziali ed assistenziali. 
              4. Nel mese di luglio 2022,  il  credito  maturato  per
          effetto dell'erogazione dell'indennita' di cui al  comma  1
          e' compensato attraverso la denuncia  di  cui  all'articolo
          44, comma 9, del decreto-legge 30 settembre 2003,  n.  269,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  24  novembre
          2003, n. 326, secondo le indicazioni  che  saranno  fornite
          dall'Istituto nazionale della previdenza sociale. 
              5. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 4, valutati in
          2.756 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi
          dell'articolo 58.». 
              - Il decreto-legge 17 maggio 2022, n.  50,  convertito,
          con modificazioni,  dalla  legge  15  luglio  2022,  n.  91
          (Misure  urgenti  in  materia  di   politiche   energetiche
          nazionali, produttivita' delle imprese e  attrazione  degli
          investimenti, nonche' in materia di politiche sociali e  di
          crisi ucraina) e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  17
          maggio 2022, n. 114. 
              - Per l'articolo 1, comma 121, della legge 30  dicembre
          2021, n. 234 si veda nei riferimenti normativi all'articolo
          20. 
              -  Si   riporta   il   testo   dell'articolo   32   del
          decreto-legge  17  maggio  2022,  n.  50,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022,  n.  91  (Misure
          urgenti in  materia  di  politiche  energetiche  nazionali,
          produttivita'   delle   imprese    e    attrazione    degli
          investimenti, nonche' in materia di politiche sociali e  di
          crisi ucraina) come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 32 (Indennita' una tantum per pensionati e  altre
          categorie  di  soggetti).  -  1.  In  favore  dei  soggetti
          residenti in Italia, titolari di  uno  o  piu'  trattamenti
          pensionistici a carico  di  qualsiasi  forma  previdenziale
          obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione  o
          assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonche' di
          trattamenti   di   accompagnamento   alla   pensione,   con
          decorrenza entro il 1° luglio 2022, e di reddito  personale
          assoggettabile  ad   IRPEF,   al   netto   dei   contributi
          previdenziali e assistenziali,  non  superiore  per  l'anno
          2021 a 35.000 euro, l'Istituto nazionale  della  previdenza
          sociale (INPS) corrisponde d'ufficio con la  mensilita'  di
          luglio 2022 un'indennita'  una  tantum  pari  a  200  euro.
          Qualora i soggetti  di  cui  al  presente  comma  risultino
          titolari  esclusivamente   di   trattamenti   non   gestiti
          dall'INPS, il casellario centrale dei pensionati, istituito
          con decreto del Presidente  della  Repubblica  31  dicembre
          1971, n. 1388, individua  l'Ente  previdenziale  incaricato
          dell'erogazione dell'indennita'  una  tantum  che  provvede
          negli stessi termini  e  alle  medesime  condizioni  ed  e'
          successivamente rimborsato dall'INPS a seguito di  apposita
          rendicontazione. 
              2. Agli effetti delle  disposizioni  del  comma  1  dal
          computo del reddito personale assoggettabile ad  IRPEF,  al
          netto dei contributi previdenziali ed  assistenziali,  sono
          esclusi:  i   trattamenti   di   fine   rapporto   comunque
          denominati, il  reddito  della  casa  di  abitazione  e  le
          competenze arretrate sottoposte a tassazione separata. 
              3. L'indennita' una  tantum  di  cui  al  comma  1  non
          costituisce reddito ai  fini  fiscali  ne'  ai  fini  della
          corresponsione    di    prestazioni    previdenziali     ed
          assistenziali, non  e'  cedibile,  ne'  sequestrabile,  ne'
          pignorabile. 
              4. L'indennita'  una  tantum  di  cui  al  comma  1  e'
          corrisposta  sulla  base  dei  dati  disponibili   all'Ente
          erogatore al momento del  pagamento  ed  e'  soggetta  alla
          successiva verifica del reddito di cui  ai  commi  1  e  2,
          anche  attraverso  le   informazioni   fornite   in   forma
          disaggregata  per  ogni  singola   tipologia   di   redditi
          dall'Amministrazione   finanziaria   e   da   ogni    altra
          amministrazione pubblica che detiene informazioni utili. 
              5.  L'Ente  erogatore  procede  alla   verifica   della
          situazione reddituale e, in caso di  somme  corrisposte  in
          eccedenza,  provvede  alla  notifica  dell'indebito   entro
          l'anno  successivo   a   quello   di   acquisizione   delle
          informazioni reddituali. 
              6. L'indennita'  una  tantum  di  cui  al  comma  1  e'
          corrisposta, a ciascun soggetto avente  diritto,  una  sola
          volta, anche nel caso in cui tale soggetto svolga attivita'
          lavorativa. 
              7. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 6, valutati in
          2.740 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi
          dell'articolo 58. 
              8. L'INPS, a domanda, eroga ai lavoratori domestici che
          abbiano in essere uno o piu' rapporti di lavoro, alla  data
          di entrata in vigore del  presente  decreto,  nel  mese  di
          luglio 2022 un'indennita' una tantum pari a  200  euro.  Le
          domande possono essere presentate presso  gli  Istituti  di
          Patronato, di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152, e  sono
          valutate con  il  punteggio  previsto  al  numero  8  della
          tabella D, allegata al regolamento di cui  al  decreto  del
          Ministero  del  lavoro,  della  salute  e  delle  politiche
          sociali 10 ottobre 2008, n. 193, pubblicato nella  Gazzetta
          Ufficiale della Repubblica italiana n. 288, del 10 dicembre
          2008.  E'  istituito  un  apposito  fondo  nello  stato  di
          previsione del  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche
          sociali, con una dotazione finanziaria di  2,5  milioni  di
          euro per l'anno 2022, al fine  di  remunerare,  nei  limiti
          della dotazione finanziaria del fondo di  cui  al  presente
          comma,  che  costituisce  limite  di  spesa   massima,   la
          specifica attivita' svolta dagli istituti di patronato.  Il
          finanziamento e' erogato  agli  istituti  di  patronato  in
          maniera proporzionale  rispetto  alle  pratiche  che  hanno
          ottenuto il punteggio. 
              9. Per coloro che hanno percepito per il mese di giugno
          2022 le prestazioni previste dagli  articoli  1  e  15  del
          decreto legislativo 4 marzo 2015  n.  22,  e'  riconosciuta
          dall'Inps una indennita' una tantum pari a 200 euro. 
              10. Per coloro che  nel  corso  del  2022  percepiscono
          l'indennita' di disoccupazione agricola di  competenza  del
          2021 di cui all'articolo 32 della legge 29 aprile 1949,  n.
          264, e' riconosciuta dall'INPS una  indennita'  una  tantum
          pari a 200 euro. 
              11. L'Inps, a domanda, eroga una indennita' una  tantum
          pari a 200 euro ai titolari di rapporti  di  collaborazione
          coordinata e  continuativa  di  cui  all'articolo  409  del
          codice  di  procedura  civile  e  ai  dottorandi   e   agli
          assegnisti di ricerca i cui contratti sono attivi alla data
          di entrata in  vigore  del  presente  decreto  e  che  sono
          iscritti alla Gestione  separata  di  cui  all'articolo  2,
          comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335. I soggetti non
          devono essere titolari dei trattamenti di cui  al  comma  1
          del presente articolo e non devono essere iscritti ad altre
          forme   previdenziali   obbligatorie.    L'indennita'    e'
          corrisposta ai soggetti che  hanno  reddito  derivante  dai
          suddetti rapporti non superiore a 35.000  euro  per  l'anno
          2021. 
              12. Ai lavoratori che nel 2021 siano stati  beneficiari
          di una delle indennita' previste dall'articolo 10 commi  da
          1 a 9 del decreto-legge 22 marzo 2021  n.  41,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge  21  maggio  2021  n.  69  e
          dall'articolo 42 del decreto-legge 25 maggio  2021  n.  73,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio  2021,
          n. 106,  l'INPS  eroga  automaticamente  un'indennita'  una
          tantum pari a 200 euro. La medesima indennita'  di  cui  al
          comma 1 e' erogata automaticamente da Sport e Salute S.p.A.
          in  favore  dei  collaboratori  sportivi  che  siano  stati
          beneficiari  di  almeno  una  delle   indennita'   previste
          dall'articolo 96 del decreto-legge 17 marzo  2020,  n.  18,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile  2020,
          n. 27, dall'articolo 98 del decreto-legge 19  maggio  2020,
          n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio
          2020, n. 77, dall'articolo 12 del decreto-legge  14  agosto
          2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13
          ottobre 2020, n. 126, dagli articoli 17, comma 1, e 17-bis,
          comma  3,  del  decreto-legge  28  ottobre  2020,  n.  137,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  18  dicembre
          2020, n. 176, dall'articolo 10,  commi  da  10  a  15,  del
          decreto-legge  22  marzo  2021,  n.  41,  convertito,   con
          modificazioni,  dalla  legge  21  maggio  2021,  n.  69   e
          dall'articolo 44 del decreto-legge 25 maggio 2021,  n.  73,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio  2021,
          n. 106. A tal fine, per il 2022, e' trasferita  a  Sport  e
          Salute S.p.A. la somma di euro 30 milioni. Sport  e  Salute
          S.p.A. e INPS si scambiano  tempestivamente  tutti  i  dati
          utili ad evitare  sovrapposizioni  di  pagamento  ai  sensi
          delle in-compatibilita' disposte dal comma 20 del  presente
          articolo o,  comunque,  alla  piu'  corretta  e  tempestiva
          applicazione della misura. Le  risorse  non  utilizzate  da
          Sport e Salute S.p.A. per le finalita' di cui al secondo  e
          terzo periodo sono versate dalla predetta  societa',  entro
          il 31 dicembre 2022, all'entrata del bilancio dello Stato. 
              13. L'INPS, a domanda, eroga ai lavoratori  stagionali,
          a tempo determinato e intermittenti di cui agli articoli da
          13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, che,
          nel 2021, abbiano  svolto  la  prestazione  per  almeno  50
          giornate,  un'indennita'  una  tantum  pari  a  200   euro.
          L'indennita' e' corrisposta ai soggetti che  hanno  reddito
          derivante dai suddetti rapporti non superiore a 35.000 euro
          per l'anno 2021. 
              14. L'INPS, a domanda, eroga ai lavoratori iscritti  al
          Fondo pensione lavoratori dello spettacolo che,  nel  2021,
          abbiano   almeno   50   contributi   giornalieri   versati,
          un'indennita' una tantum pari a 200 euro.  L'indennita'  e'
          corrisposta ai soggetti che  hanno  reddito  derivante  dai
          suddetti rapporti non superiore a 35.000  euro  per  l'anno
          2021. 
              15. L'INPS, a domanda, eroga  ai  lavoratori  autonomi,
          privi  di  partita  IVA,  non  iscritti  ad   altre   forme
          previdenziali  obbligatorie  che,  nel  2021,  siano  stati
          titolari di contratti  autonomi  occasionali  riconducibili
          alle disposizioni  di  cui  all'articolo  2222  del  codice
          civile, un'indennita' una tantum pari a 200 euro. Per  tali
          contratti deve risultare per il 2021 l'accredito di  almeno
          un contributo mensile, e i lavoratori  devono  essere  gia'
          iscritti alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma
          26, della legge 8 agosto 1995, n. 335. 
              16. L'INPS,  a  domanda,  eroga  agli  incaricati  alle
          vendite a domicilio di  cui  all'articolo  19  del  decreto
          legislativo 31 marzo 1998, n.  114  con  reddito  nell'anno
          2021 derivante dalle medesime attivita' superiore  a  5.000
          euro e titolari di partita IVA attiva, iscritti  alla  data
          di entrata in vigore del  presente  decreto  alla  Gestione
          separata di cui all'articolo 2, comma  26,  della  legge  8
          agosto 1995, n. 335, un'indennita' una tantum  pari  a  200
          euro. 
              17. Le indennita' di 200 euro di cui ai commi da 9 a 16
          saranno erogate successivamente all'invio delle denunce dei
          datori di lavoro di cui all'articolo 31, comma 4. 
              18. Ai nuclei  familiari  beneficiari  del  reddito  di
          cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 28  marzo  2019,
          n. 26, e' corrisposta d'ufficio nel mese  di  luglio  2022,
          unitamente alla rata mensile di  competenza,  un'indennita'
          una tantum pari a 200 euro. L'indennita' non e' corrisposta
          ai nuclei in cui e' presente almeno un  beneficiario  delle
          indennita' di cui all'articolo 31, e di cui ai commi da 1 a
          16 del presente articolo. 
              19. Le indennita' di  cui  ai  commi  da  8  a  18  non
          concorrono alla formazione del reddito ai sensi del decreto
          del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 
              20. Le  prestazioni  di  cui  al  presente  articolo  e
          all'articolo 31 non sono tra  loro  compatibili  e  possono
          essere corrisposte a ciascun soggetto  avente  diritto  una
          sola volta. 
              21. Agli oneri derivanti dai commi da 8 a 18,  valutati
          in 804 milioni di euro per  l'anno  2022,  si  provvede  ai
          sensi dell'articolo 58.». 
              - Si riporta il comma 120 dell'articolo 1  della  legge
          30 dicembre 2021, n.  234  (Bilancio  di  previsione  dello
          Stato per l'anno finanziario 2022  e  bilancio  pluriennale
          per il triennio 2022-2024): 
              «120. In relazione ai differenti  impatti  nei  settori
          produttivi  per  la  tutela  delle   posizioni   lavorative
          nell'ambito   della   progressiva   uscita    dalla    fase
          emergenziale,  connessa   alla   crisi   epidemiologia   da
          COVID-19, mediante interventi in  materia  di  integrazione
          salariale,  in  deroga   alla   legislazione   vigente   e'
          istituito, nello stato  di  previsione  del  Ministero  del
          lavoro e delle politiche sociali, un apposito fondo con una
          dotazione di 700 milioni di euro per l'anno  2022,  il  cui
          utilizzo  e'  disciplinato  con  successivo   provvedimento
          normativo nel limite del predetto importo  che  costituisce
          limite massimo di spesa.».