Art. 22
Estensione ad altre categorie di lavoratori dell'indennita' una
tantum di cui agli articoli 31 e 32 del decreto-legge 17 maggio
2022, n. 50
1. L'indennita' di cui all'articolo 31 del decreto-legge 17 maggio
2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
2022, n. 91, e' riconosciuta anche ai lavoratori con rapporto di
lavoro in essere nel mese di luglio 2022 e che fino alla data di
entrata in vigore del predetto decreto-legge n. 50 del 2022 non hanno
beneficiato dell'esonero di cui all'articolo 1, comma 121, della
legge 30 dicembre 2021, n. 234, poiche' interessati da eventi con
copertura di contribuzione figurativa integrale dall'INPS.
L'indennita' e' riconosciuta, in via automatica, per il tramite dei
datori di lavoro, nella retribuzione erogata nel mese di ottobre
2022, previa dichiarazione del lavoratore di non aver beneficiato
dell'indennita' di cui al comma 1 del citato articolo 31 e di cui
all'articolo 32 del predetto decreto-legge n. 50 del 2022 e di essere
stato destinatario di eventi con copertura di contribuzione
figurativa integrale dall'INPS fino alla data indicata al primo
periodo.
2. All'articolo 32 del decreto-legge n. 50 del 2022 sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «con decorrenza entro il 30 giugno
2022» sono sostituite dalle seguenti: «con decorrenza entro il 1°
luglio 2022»;
b) al comma 11 dopo le parole: «codice di procedura civile» sono
inserite le seguenti: «e ai dottorandi e agli assegnisti di ricerca»;
c) al comma 12 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «La
medesima indennita' di cui al comma 1 e' erogata automaticamente da
Sport e Salute S.p.A. in favore dei collaboratori sportivi che siano
stati beneficiari di almeno una delle indennita' previste
dall'articolo 96 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dall'articolo
98 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dall'articolo 12
del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dagli articoli
17, comma 1, e 17-bis, comma 3, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n.
137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n.
176, dall'articolo 10, commi da 10 a 15, del decreto-legge 22 marzo
2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio
2021, n. 69 e dall'articolo 44 del decreto-legge 25 maggio 2021, n.
73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n.
106. A tal fine, per il 2022, e' trasferita a Sport e Salute S.p.A.
la somma di euro 30 milioni. Sport e Salute S.p.A. e INPS si
scambiano tempestivamente tutti i dati utili ad evitare
sovrapposizioni di pagamento ai sensi delle incompatibilita' disposte
dal comma 20 del presente articolo o, comunque, alla piu' corretta e
tempestiva applicazione della misura. Le risorse non utilizzate da
Sport e Salute S.p.A. per le finalita' di cui al secondo e terzo
periodo sono versate dalla predetta societa', entro il 31 dicembre
2022, all'entrata del bilancio dello Stato.».
3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, valutati in complessivi
59,2 milioni di euro per l'anno 2022, di cui 8 milioni di euro
derivanti dal comma 1 e 51,2 milioni di euro derivanti dal comma 2,
si provvede, quanto a 30,3 milioni di euro per l'anno 2022, mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 1, comma 120, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e,
quanto a 38 milioni di euro per l'anno 2022, ai sensi dell'articolo
43.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 31, del
decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 (Misure
urgenti in materia di politiche energetiche nazionali,
produttivita' delle imprese e attrazione degli
investimenti, nonche' in materia di politiche sociali e di
crisi ucraina):
«Art. 31 (Indennita' una tantum per i lavoratori
dipendenti). - 1. Ai lavoratori dipendenti di cui
all'articolo 1, comma 121, della legge 30 dicembre 2021, n.
234, non titolari dei trattamenti di cui all'articolo 32 e
che nel primo quadrimestre dell'anno 2022 hanno beneficiato
dell'esonero di cui al predetto comma 121 per almeno una
mensilita', e' riconosciuta per il tramite dei datori di
lavoro, nella retribuzione erogata nel mese di luglio 2022,
una somma a titolo di indennita' una tantum di importo pari
a 200 euro. Tale indennita' e' riconosciuta in via
automatica, previa dichiarazione del lavoratore di non
essere titolare delle prestazioni di cui all'articolo 32,
commi 1 e 18.
2. L'indennita' una tantum di cui al comma 1 spetta ai
lavoratori dipendenti una sola volta, anche nel caso in cui
siano titolari di piu' rapporti di lavoro.
3. L'indennita' di cui al comma 1 non e' cedibile, ne'
sequestrabile, ne' pignorabile e non costituisce reddito
ne' ai fini fiscali ne' ai fini della corresponsione di
prestazioni previdenziali ed assistenziali.
4. Nel mese di luglio 2022, il credito maturato per
effetto dell'erogazione dell'indennita' di cui al comma 1
e' compensato attraverso la denuncia di cui all'articolo
44, comma 9, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326, secondo le indicazioni che saranno fornite
dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.
5. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 4, valutati in
2.756 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi
dell'articolo 58.».
- Il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91
(Misure urgenti in materia di politiche energetiche
nazionali, produttivita' delle imprese e attrazione degli
investimenti, nonche' in materia di politiche sociali e di
crisi ucraina) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17
maggio 2022, n. 114.
- Per l'articolo 1, comma 121, della legge 30 dicembre
2021, n. 234 si veda nei riferimenti normativi all'articolo
20.
- Si riporta il testo dell'articolo 32 del
decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 (Misure
urgenti in materia di politiche energetiche nazionali,
produttivita' delle imprese e attrazione degli
investimenti, nonche' in materia di politiche sociali e di
crisi ucraina) come modificato dalla presente legge:
«Art. 32 (Indennita' una tantum per pensionati e altre
categorie di soggetti). - 1. In favore dei soggetti
residenti in Italia, titolari di uno o piu' trattamenti
pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale
obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o
assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonche' di
trattamenti di accompagnamento alla pensione, con
decorrenza entro il 1° luglio 2022, e di reddito personale
assoggettabile ad IRPEF, al netto dei contributi
previdenziali e assistenziali, non superiore per l'anno
2021 a 35.000 euro, l'Istituto nazionale della previdenza
sociale (INPS) corrisponde d'ufficio con la mensilita' di
luglio 2022 un'indennita' una tantum pari a 200 euro.
Qualora i soggetti di cui al presente comma risultino
titolari esclusivamente di trattamenti non gestiti
dall'INPS, il casellario centrale dei pensionati, istituito
con decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre
1971, n. 1388, individua l'Ente previdenziale incaricato
dell'erogazione dell'indennita' una tantum che provvede
negli stessi termini e alle medesime condizioni ed e'
successivamente rimborsato dall'INPS a seguito di apposita
rendicontazione.
2. Agli effetti delle disposizioni del comma 1 dal
computo del reddito personale assoggettabile ad IRPEF, al
netto dei contributi previdenziali ed assistenziali, sono
esclusi: i trattamenti di fine rapporto comunque
denominati, il reddito della casa di abitazione e le
competenze arretrate sottoposte a tassazione separata.
3. L'indennita' una tantum di cui al comma 1 non
costituisce reddito ai fini fiscali ne' ai fini della
corresponsione di prestazioni previdenziali ed
assistenziali, non e' cedibile, ne' sequestrabile, ne'
pignorabile.
4. L'indennita' una tantum di cui al comma 1 e'
corrisposta sulla base dei dati disponibili all'Ente
erogatore al momento del pagamento ed e' soggetta alla
successiva verifica del reddito di cui ai commi 1 e 2,
anche attraverso le informazioni fornite in forma
disaggregata per ogni singola tipologia di redditi
dall'Amministrazione finanziaria e da ogni altra
amministrazione pubblica che detiene informazioni utili.
5. L'Ente erogatore procede alla verifica della
situazione reddituale e, in caso di somme corrisposte in
eccedenza, provvede alla notifica dell'indebito entro
l'anno successivo a quello di acquisizione delle
informazioni reddituali.
6. L'indennita' una tantum di cui al comma 1 e'
corrisposta, a ciascun soggetto avente diritto, una sola
volta, anche nel caso in cui tale soggetto svolga attivita'
lavorativa.
7. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 6, valutati in
2.740 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi
dell'articolo 58.
8. L'INPS, a domanda, eroga ai lavoratori domestici che
abbiano in essere uno o piu' rapporti di lavoro, alla data
di entrata in vigore del presente decreto, nel mese di
luglio 2022 un'indennita' una tantum pari a 200 euro. Le
domande possono essere presentate presso gli Istituti di
Patronato, di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152, e sono
valutate con il punteggio previsto al numero 8 della
tabella D, allegata al regolamento di cui al decreto del
Ministero del lavoro, della salute e delle politiche
sociali 10 ottobre 2008, n. 193, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 288, del 10 dicembre
2008. E' istituito un apposito fondo nello stato di
previsione del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, con una dotazione finanziaria di 2,5 milioni di
euro per l'anno 2022, al fine di remunerare, nei limiti
della dotazione finanziaria del fondo di cui al presente
comma, che costituisce limite di spesa massima, la
specifica attivita' svolta dagli istituti di patronato. Il
finanziamento e' erogato agli istituti di patronato in
maniera proporzionale rispetto alle pratiche che hanno
ottenuto il punteggio.
9. Per coloro che hanno percepito per il mese di giugno
2022 le prestazioni previste dagli articoli 1 e 15 del
decreto legislativo 4 marzo 2015 n. 22, e' riconosciuta
dall'Inps una indennita' una tantum pari a 200 euro.
10. Per coloro che nel corso del 2022 percepiscono
l'indennita' di disoccupazione agricola di competenza del
2021 di cui all'articolo 32 della legge 29 aprile 1949, n.
264, e' riconosciuta dall'INPS una indennita' una tantum
pari a 200 euro.
11. L'Inps, a domanda, eroga una indennita' una tantum
pari a 200 euro ai titolari di rapporti di collaborazione
coordinata e continuativa di cui all'articolo 409 del
codice di procedura civile e ai dottorandi e agli
assegnisti di ricerca i cui contratti sono attivi alla data
di entrata in vigore del presente decreto e che sono
iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2,
comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335. I soggetti non
devono essere titolari dei trattamenti di cui al comma 1
del presente articolo e non devono essere iscritti ad altre
forme previdenziali obbligatorie. L'indennita' e'
corrisposta ai soggetti che hanno reddito derivante dai
suddetti rapporti non superiore a 35.000 euro per l'anno
2021.
12. Ai lavoratori che nel 2021 siano stati beneficiari
di una delle indennita' previste dall'articolo 10 commi da
1 a 9 del decreto-legge 22 marzo 2021 n. 41, convertito,
con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021 n. 69 e
dall'articolo 42 del decreto-legge 25 maggio 2021 n. 73,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021,
n. 106, l'INPS eroga automaticamente un'indennita' una
tantum pari a 200 euro. La medesima indennita' di cui al
comma 1 e' erogata automaticamente da Sport e Salute S.p.A.
in favore dei collaboratori sportivi che siano stati
beneficiari di almeno una delle indennita' previste
dall'articolo 96 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,
n. 27, dall'articolo 98 del decreto-legge 19 maggio 2020,
n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio
2020, n. 77, dall'articolo 12 del decreto-legge 14 agosto
2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13
ottobre 2020, n. 126, dagli articoli 17, comma 1, e 17-bis,
comma 3, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre
2020, n. 176, dall'articolo 10, commi da 10 a 15, del
decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69 e
dall'articolo 44 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021,
n. 106. A tal fine, per il 2022, e' trasferita a Sport e
Salute S.p.A. la somma di euro 30 milioni. Sport e Salute
S.p.A. e INPS si scambiano tempestivamente tutti i dati
utili ad evitare sovrapposizioni di pagamento ai sensi
delle in-compatibilita' disposte dal comma 20 del presente
articolo o, comunque, alla piu' corretta e tempestiva
applicazione della misura. Le risorse non utilizzate da
Sport e Salute S.p.A. per le finalita' di cui al secondo e
terzo periodo sono versate dalla predetta societa', entro
il 31 dicembre 2022, all'entrata del bilancio dello Stato.
13. L'INPS, a domanda, eroga ai lavoratori stagionali,
a tempo determinato e intermittenti di cui agli articoli da
13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, che,
nel 2021, abbiano svolto la prestazione per almeno 50
giornate, un'indennita' una tantum pari a 200 euro.
L'indennita' e' corrisposta ai soggetti che hanno reddito
derivante dai suddetti rapporti non superiore a 35.000 euro
per l'anno 2021.
14. L'INPS, a domanda, eroga ai lavoratori iscritti al
Fondo pensione lavoratori dello spettacolo che, nel 2021,
abbiano almeno 50 contributi giornalieri versati,
un'indennita' una tantum pari a 200 euro. L'indennita' e'
corrisposta ai soggetti che hanno reddito derivante dai
suddetti rapporti non superiore a 35.000 euro per l'anno
2021.
15. L'INPS, a domanda, eroga ai lavoratori autonomi,
privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme
previdenziali obbligatorie che, nel 2021, siano stati
titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili
alle disposizioni di cui all'articolo 2222 del codice
civile, un'indennita' una tantum pari a 200 euro. Per tali
contratti deve risultare per il 2021 l'accredito di almeno
un contributo mensile, e i lavoratori devono essere gia'
iscritti alla data di entrata in vigore del presente
decreto alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma
26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
16. L'INPS, a domanda, eroga agli incaricati alle
vendite a domicilio di cui all'articolo 19 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 114 con reddito nell'anno
2021 derivante dalle medesime attivita' superiore a 5.000
euro e titolari di partita IVA attiva, iscritti alla data
di entrata in vigore del presente decreto alla Gestione
separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8
agosto 1995, n. 335, un'indennita' una tantum pari a 200
euro.
17. Le indennita' di 200 euro di cui ai commi da 9 a 16
saranno erogate successivamente all'invio delle denunce dei
datori di lavoro di cui all'articolo 31, comma 4.
18. Ai nuclei familiari beneficiari del reddito di
cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019,
n. 26, e' corrisposta d'ufficio nel mese di luglio 2022,
unitamente alla rata mensile di competenza, un'indennita'
una tantum pari a 200 euro. L'indennita' non e' corrisposta
ai nuclei in cui e' presente almeno un beneficiario delle
indennita' di cui all'articolo 31, e di cui ai commi da 1 a
16 del presente articolo.
19. Le indennita' di cui ai commi da 8 a 18 non
concorrono alla formazione del reddito ai sensi del decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
20. Le prestazioni di cui al presente articolo e
all'articolo 31 non sono tra loro compatibili e possono
essere corrisposte a ciascun soggetto avente diritto una
sola volta.
21. Agli oneri derivanti dai commi da 8 a 18, valutati
in 804 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai
sensi dell'articolo 58.».
- Si riporta il comma 120 dell'articolo 1 della legge
30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di previsione dello
Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale
per il triennio 2022-2024):
«120. In relazione ai differenti impatti nei settori
produttivi per la tutela delle posizioni lavorative
nell'ambito della progressiva uscita dalla fase
emergenziale, connessa alla crisi epidemiologia da
COVID-19, mediante interventi in materia di integrazione
salariale, in deroga alla legislazione vigente e'
istituito, nello stato di previsione del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, un apposito fondo con una
dotazione di 700 milioni di euro per l'anno 2022, il cui
utilizzo e' disciplinato con successivo provvedimento
normativo nel limite del predetto importo che costituisce
limite massimo di spesa.».