Art. 22 bis 
 
 
                      Disposizioni concernenti 
               il Corpo nazionale dei vigili del fuoco 
 
  1. La tabella C allegata al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n.
217, e' sostituita dalla tabella C di cui all'allegato A al  presente
decreto, la quale reca, a far data dal  1°  gennaio  2022,  le  nuove
misure dello stipendio  tabellare,  delle  indennita'  di  rischio  e
mensile e dell'assegno di specificita', come incrementate per effetto
del decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2022,  n.  121,
di «Recepimento dell'accordo sindacale per il personale non direttivo
e non dirigente del Corpo nazionale dei  vigili  del  fuoco,  per  il
triennio 2019-2021» e del decreto del Presidente della Repubblica  17
giugno 2022, n. 120, di «Recepimento dell'accordo  sindacale  per  il
personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale  dei  vigili  del
fuoco, per il triennio 2019-2021»,  nonche',  per  le  indennita'  di
rischio e mensile del personale non direttivo e non  dirigente,  come
incrementate ai sensi dell'allegato B al presente decreto. 
  2.  Gli  effetti  retributivi  derivanti  dall'applicazione   della
tabella C di cui al comma 1 costituiscono miglioramenti economici  ai
sensi dell'articolo 12, comma 5, del decreto  legislativo  19  agosto
2016, n. 177, e dell'articolo 261 del decreto legislativo 13  ottobre
2005, n. 217. 
  3. Al fine di  potenziare  l'efficacia  dei  servizi  istituzionali
svolti  dal  Corpo  nazionale  dei  vigili  del  fuoco   nonche'   di
razionalizzare il quadro dei relativi istituti retributivi accessori,
il fondo  di  amministrazione  del  personale  non  direttivo  e  non
dirigente del Corpo nazionale dei vigili  del  fuoco  e'  annualmente
incrementato, a decorrere  dall'anno  2022,  dalle  risorse  indicate
nell'allegato B al presente decreto. 
  4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari
a euro 4,5 milioni a  decorrere  dall'anno  2022,  comprensivi  degli
oneri indiretti, definiti ai sensi dell'articolo 17, comma  7,  della
legge 31 dicembre 2009, n. 196, e pari a  0,207  milioni  di  euro  a
decorrere  dall'anno  2022,  si  provvede   mediante   corrispondente
utilizzo delle risorse del fondo di cui all'articolo  1,  comma  133,
della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come rifinanziato dall'articolo
1, comma 1003, della legge 30 dicembre 2021, n. 234,  iscritto  nello
stato di previsione del Ministero dell'interno. 
  5. Gli effetti giuridici ed economici delle disposizioni di cui  al
presente  articolo  decorrono  dal  1°  gennaio  2022   e   ai   fini
previdenziali  tali  incrementi  hanno  effetto  esclusivamente   con
riferimento  ai  periodi  contributivi  maturati  a  decorrere  dalla
medesima data. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 17  giugno
          2022, n. 120 (Recepimento  dell'accordo  sindacale  per  il
          personale direttivo e dirigente  del  Corpo  nazionale  dei
          vigili del fuoco, per il triennio 2019-2021), e il  decreto
          del Presidente della Repubblica  17  giugno  2022,  n.  120
          n.121 (Recepimento dell'accordo sindacale per il  personale
          non direttivo e  non  dirigente  del  Corpo  nazionale  dei
          vigili  del  fuoco,  per  il   triennio   2019-2021)   sono
          pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale  -  n.
          191 del 17 agosto 2022, S.O. 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  12,  del  decreto
          legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in  materia
          di societa' a partecipazione pubblica): 
              «Art. 12 (Responsabilita' degli enti partecipanti e dei
          componenti degli organi delle societa' partecipate). - 1. I
          componenti degli  organi  di  amministrazione  e  controllo
          delle societa' partecipate sono soggetti alle azioni civili
          di  responsabilita'  previste  dalla  disciplina  ordinaria
          delle societa' di capitali, salva  la  giurisdizione  della
          Corte  dei  conti  per  il  danno  erariale  causato  dagli
          amministratori e dai dipendenti delle societa' in house. E'
          devoluta alla Corte dei conti, nei limiti  della  quota  di
          partecipazione    pubblica,    la    giurisdizione    sulle
          controversie in materia di danno erariale di cui  al  comma
          2. 
              2. Costituisce danno erariale il danno, patrimoniale  o
          non  patrimoniale,  subito  dagli  enti  partecipanti,  ivi
          compreso   il   danno   conseguente   alla   condotta   dei
          rappresentanti degli enti pubblici partecipanti o  comunque
          dei  titolari  del  potere  di  decidere  per  essi,   che,
          nell'esercizio dei propri diritti  di  socio,  abbiano  con
          dolo  o  colpa   grave   pregiudicato   il   valore   della
          partecipazione.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo  261,  del  decreto
          legislativo  13  ottobre  2005,  n.  217  (Ordinamento  del
          personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a  norma
          dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252): 
              «Art. 261 (Clausola di salvaguardia retributiva). -  1.
          Nelle ipotesi in cui il personale del  Corpo  nazionale,  a
          seguito delle promozioni alle qualifiche iniziali dei ruoli
          superiori ovvero delle operazioni  di  primo  inquadramento
          previste  dal  presente  decreto,  consegua,  a  titolo  di
          assegni fissi  e  continuativi,  ivi  compresi  gli  scatti
          convenzionali, un trattamento economico inferiore a  quello
          in godimento allo stesso titolo all'atto delle promozioni o
          degli inquadramenti  medesimi,  l'eccedenza  e'  attribuita
          sotto  forma  di  assegno  ad  personam   pensionabile   da
          riassorbire con i successivi miglioramenti economici.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 17, della legge  31
          dicembre 2009,  n.196  (Legge  di  contabilita'  e  finanza
          pubblica): 
              «Art. 17 (Copertura finanziaria delle leggi). -  1.  In
          attuazione  dell'articolo  81  della  Costituzione,   fermo
          restando quanto previsto dall'articolo  6  della  legge  24
          dicembre 2012, n. 243, e dall'articolo  21  della  presente
          legge, ciascuna legge che comporti nuovi o  maggiori  oneri
          indica  espressamente,  per  ciascun  anno   e   per   ogni
          intervento da essa previsto, la spesa autorizzata,  che  si
          intende come limite massimo di spesa,  ovvero  le  relative
          previsioni di spesa, provvedendo alla contestuale copertura
          finanziaria dei medesimi oneri ai sensi del presente comma.
          Nel caso si verifichino nuove  o  maggiori  spese  rispetto
          alle previsioni, alla compensazione  dei  relativi  effetti
          finanziari si provvede ai sensi dei commi 12-bis, 12-ter  e
          12-quater.  La  copertura  finanziaria  delle   leggi   che
          comportino nuovi o maggiori oneri, ovvero  minori  entrate,
          e'  determinata  esclusivamente  attraverso   le   seguenti
          modalita': 
                a) mediante utilizzo  degli  accantonamenti  iscritti
          nei fondi  speciali  previsti  dall'articolo  18,  restando
          precluso  sia  l'utilizzo  di  accantonamenti   del   conto
          capitale per iniziative di parte corrente,  sia  l'utilizzo
          per finalita' difformi di  accantonamenti  per  regolazioni
          contabili e debitorie e per provvedimenti in adempimento di
          obblighi internazionali; 
                a-bis) mediante modifica o soppressione dei parametri
          che  regolano  l'evoluzione  della  spesa  previsti   dalla
          normativa vigente, dalle quali derivino risparmi di spesa; 
                b) mediante riduzione  di  precedenti  autorizzazioni
          legislative  di  spesa.  Ove  dette  autorizzazioni   siano
          affluite in  conti  correnti  o  in  contabilita'  speciali
          presso la Tesoreria statale, si  procede  alla  contestuale
          iscrizione delle risorse da utilizzare come copertura nello
          stato   di   previsione   dell'entrata,   disponendone   il
          versamento. Per le risorse affluite alla Tesoreria statale,
          la  congruita'  della  copertura  e'  valutata   anche   in
          relazione all'effettiva riduzione della capacita' di  spesa
          dei Ministeri; 
                c) mediante modificazioni legislative che  comportino
          nuove o maggiori entrate; resta in  ogni  caso  esclusa  la
          copertura di nuovi  o  maggiori  oneri  di  parte  corrente
          attraverso l'utilizzo dei proventi derivanti da entrate  in
          conto capitale. 
              1.1. In ogni caso, per la copertura  finanziaria  delle
          leggi che comportino nuovi o maggiori oneri  ovvero  minori
          entrate non possono essere utilizzate le risorse  derivanti
          dalla quota dell'otto per mille  del  gettito  dell'imposta
          sul reddito delle persone fisiche attribuita  alla  diretta
          gestione statale ai sensi dell'articolo 47, secondo  comma,
          della legge 20 maggio 1985, n. 222,  ne'  quelle  derivanti
          dall'autorizzazione  di  spesa  concernente  la  quota  del
          cinque per mille del gettito dell'imposta sul reddito delle
          persone fisiche, di cui all'articolo 1,  comma  154,  della
          legge   23   dicembre   2014,   n.   190,   che   risultino
          effettivamente  utilizzate  sulla  base  delle  scelte  dei
          contribuenti. 
              1-bis. Le maggiori entrate rispetto a  quelle  iscritte
          nel bilancio di previsione derivanti  da  variazioni  degli
          andamenti  a  legislazione  vigente  non   possono   essere
          utilizzate per la copertura finanziaria di nuove o maggiori
          spese  o  riduzioni  di  entrate  e  sono  finalizzate   al
          miglioramento dei saldi di finanza pubblica. 
              2. Le leggi di delega comportanti oneri recano i  mezzi
          di copertura necessari per l'adozione dei relativi  decreti
          legislativi. Qualora, in sede di conferimento della delega,
          per  la  complessita'  della  materia  trattata,  non   sia
          possibile  procedere  alla  determinazione  degli   effetti
          finanziari   derivanti   dai   decreti   legislativi,    la
          quantificazione  degli  stessi  e'  effettuata  al  momento
          dell'adozione dei singoli decreti  legislativi.  I  decreti
          legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri  sono
          emanati solo  successivamente  all'entrata  in  vigore  dei
          provvedimenti  legislativi  che  stanzino   le   occorrenti
          risorse  finanziarie.  A   ciascuno   schema   di   decreto
          legislativo e' allegata una relazione tecnica,  predisposta
          ai sensi del comma  3,  che  da'  conto  della  neutralita'
          finanziaria  del  medesimo  decreto  ovvero  dei  nuovi   o
          maggiori oneri da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi
          di copertura. 
              3. Fermo  restando  quanto  previsto  dal  comma  2,  i
          disegni di legge, gli schemi di  decreto  legislativo,  gli
          emendamenti  di  iniziativa  governativa   che   comportino
          conseguenze finanziarie  devono  essere  corredati  di  una
          relazione  tecnica,   predisposta   dalle   amministrazioni
          competenti e verificata dal Ministero dell'economia e delle
          finanze, sulla quantificazione delle entrate e degli  oneri
          recati da ciascuna  disposizione,  nonche'  delle  relative
          coperture, con la specificazione, per la spesa  corrente  e
          per le  minori  entrate,  degli  oneri  annuali  fino  alla
          completa attuazione delle norme e, per le  spese  in  conto
          capitale, della modulazione relativa agli anni compresi nel
          bilancio pluriennale e dell'onere complessivo in  relazione
          agli obiettivi fisici previsti. Alla relazione  tecnica  e'
          allegato   un   prospetto   riepilogativo   degli   effetti
          finanziari di ciascuna disposizione ai fini del saldo netto
          da finanziare del bilancio dello Stato, del saldo di  cassa
          delle amministrazioni pubbliche e dell'indebitamento  netto
          del  conto  consolidato  delle  pubbliche  amministrazioni.
          Nella relazione sono indicati i dati e i metodi  utilizzati
          per la quantificazione, le loro fonti e ogni elemento utile
          per la verifica tecnica in  sede  parlamentare  secondo  le
          norme  di  cui  ai  regolamenti  parlamentari,  nonche'  il
          raccordo con le previsioni tendenziali del  bilancio  dello
          Stato, del conto consolidato di cassa e del conto economico
          delle  amministrazioni  pubbliche,  contenute  nel  DEF  ed
          eventuali successivi aggiornamenti. 
              4.  Ai   fini   della   definizione   della   copertura
          finanziaria dei  provvedimenti  legislativi,  la  relazione
          tecnica di cui al comma 3 evidenzia anche  gli  effetti  di
          ciascuna disposizione sugli andamenti tendenziali del saldo
          di  cassa  e  dell'indebitamento  netto   delle   pubbliche
          amministrazioni  per  la  verifica   del   rispetto   degli
          equilibri di finanza pubblica, indicando altresi' i criteri
          per la loro  quantificazione  e  compensazione  nell'ambito
          della stessa copertura finanziaria. 
              5.  Le  Commissioni  parlamentari  competenti   possono
          richiedere al Governo la relazione di cui al  comma  3  per
          tutte le proposte legislative e  gli  emendamenti  al  loro
          esame ai fini della verifica tecnica della  quantificazione
          degli oneri da  essi  recati.  La  relazione  tecnica  deve
          essere  trasmessa  nel  termine  indicato  dalle   medesime
          Commissioni in relazione all'oggetto e alla  programmazione
          dei lavori parlamentari  e,  in  ogni  caso,  entro  trenta
          giorni dalla richiesta. Qualora il Governo non sia in grado
          di  trasmettere  la  relazione  tecnica  entro  il  termine
          stabilito dalle Commissioni deve indicarne  le  ragioni.  I
          dati devono  essere  trasmessi  in  formato  telematico.  I
          regolamenti parlamentari disciplinano gli ulteriori casi in
          cui il Governo e' tenuto alla presentazione della relazione
          tecnica di cui al comma 3. 
              6. I disegni di legge di  iniziativa  regionale  e  del
          Consiglio  nazionale  dell'economia  e  del  lavoro  (CNEL)
          devono essere corredati, a  cura  dei  proponenti,  di  una
          relazione tecnica formulata secondo le modalita' di cui  al
          comma 3. 
              6-bis. Per le disposizioni  corredate  di  clausole  di
          neutralita' finanziaria, la relazione  tecnica  riporta  la
          valutazione  degli  effetti  derivanti  dalle  disposizioni
          medesime,  i  dati  e  gli  elementi  idonei  a  suffragare
          l'ipotesi di invarianza degli effetti sui saldi di  finanza
          pubblica,  attraverso  l'indicazione   dell'entita'   delle
          risorse gia' esistenti nel bilancio e delle relative unita'
          gestionali, utilizzabili per le  finalita'  indicate  dalle
          disposizioni   medesime   anche    attraverso    la    loro
          riprogrammazione. In ogni caso, la clausola di  neutralita'
          finanziaria non puo' essere prevista nel caso di  spese  di
          natura obbligatoria. 
              7.  Per  le   disposizioni   legislative   in   materia
          pensionistica e di pubblico impiego, la relazione di cui al
          comma  3  contiene  un  quadro  analitico   di   proiezioni
          finanziarie, almeno decennali, riferite all'andamento delle
          variabili collegate ai soggetti beneficiari e  al  comparto
          di riferimento. Per le disposizioni legislative in  materia
          di pubblico impiego,  la  relazione  contiene  i  dati  sul
          numero  dei  destinatari,   sul   costo   unitario,   sugli
          automatismi diretti e indiretti che ne conseguono fino alla
          loro completa attuazione, nonche' sulle  loro  correlazioni
          con lo stato giuridico ed economico di categorie o fasce di
          dipendenti pubblici  omologabili.  In  particolare  per  il
          comparto scuola sono indicati anche le ipotesi demografiche
          e di flussi  migratori  assunte  per  l'elaborazione  delle
          previsioni della popolazione scolastica, nonche' ogni altro
          elemento utile per la verifica delle quantificazioni. 
              8. La relazione tecnica di cui ai commi  3  e  5  e  il
          prospetto riepilogativo di cui al comma 3  sono  aggiornati
          all'atto del passaggio dell'esame del provvedimento  tra  i
          due rami del Parlamento. 
              8-bis.  Le  relazioni  tecniche  di  cui  al   presente
          articolo  sono   trasmesse   al   Parlamento   in   formato
          elettronico elaborabile. 
              9. Ogni quattro mesi la Corte dei conti trasmette  alle
          Camere  una  relazione  sulla  tipologia  delle   coperture
          finanziarie adottate  nelle  leggi  approvate  nel  periodo
          considerato  e  sulle  tecniche  di  quantificazione  degli
          oneri.  Nella  medesima  relazione  la  Corte   dei   conti
          riferisce  sulla  tipologia  delle  coperture   finanziarie
          adottate  nei  decreti  legislativi  emanati  nel   periodo
          considerato  e  sulla   congruenza   tra   le   conseguenze
          finanziarie di tali  decreti  legislativi  e  le  norme  di
          copertura recate dalla legge di delega. 
              10. Le disposizioni che  comportano  nuove  o  maggiori
          spese  hanno   effetto   entro   i   limiti   della   spesa
          espressamente  autorizzata   nei   relativi   provvedimenti
          legislativi.  Con  decreto   dirigenziale   del   Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze   -   Dipartimento   della
          Ragioneria  generale  dello  Stato,  da  pubblicare   nella
          Gazzetta Ufficiale, e' accertato l'avvenuto  raggiungimento
          dei predetti  limiti  di  spesa.  Le  disposizioni  recanti
          espresse autorizzazioni di spesa cessano di avere efficacia
          a decorrere dalla data di  pubblicazione  del  decreto  per
          l'anno in corso alla medesima data. 
              11. Per le amministrazioni dello  Stato,  il  Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze  -.   Dipartimento   della
          Ragioneria  generale  dello  Stato,  anche  attraverso  gli
          uffici centrali del bilancio e le  ragionerie  territoriali
          dello  Stato,  vigila  sulla  corretta  applicazione  delle
          disposizioni di cui al comma 10. Per gli enti ed  organismi
          pubblici non territoriali gli  organi  di  revisione  e  di
          controllo   provvedono   agli   analoghi   adempimenti   di
          vigilanza,  dandone  completa  informazione  al   Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze   -   Dipartimento   della
          Ragioneria generale dello Stato. 
              12. Il Ministero dell'economia e delle  finanze,  sulla
          base delle informazioni trasmesse dai Ministeri competenti,
          provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dalle  leggi
          che indicano le previsioni di spesa di cui al comma  1,  al
          fine di prevenire l'eventuale  verificarsi  di  scostamenti
          dell'andamento dei medesimi oneri rispetto alle previsioni. 
              12-bis. Qualora siano in procinto  di  verificarsi  gli
          scostamenti di cui al comma 12, il Ministro dell'economia e
          delle finanze, in attesa delle misure correttive di cui  al
          comma  12-quater,  sentito  il  Ministro  competente,   con
          proprio decreto, provvede, per l'esercizio in  corso,  alla
          riduzione  degli  stanziamenti  iscritti  nello  stato   di
          previsione  del  Ministero  competente,  nel  rispetto  dei
          vincoli di spesa derivanti dalla lettera  a)  del  comma  5
          dell'articolo 21. Qualora i suddetti stanziamenti non siano
          sufficienti alla copertura finanziaria  del  maggior  onere
          risultante dall'attivita' di monitoraggio di cui  al  comma
          12, allo stesso  si  provvede,  su  proposta  del  Ministro
          dell'economia e delle finanze, con decreto  del  Presidente
          del  Consiglio  dei  ministri,  previa  deliberazione   del
          Consiglio   dei   ministri,   mediante   riduzione    degli
          stanziamenti  iscritti  negli  stati  di  previsione  della
          spesa, nel rispetto dei vincoli di  spesa  derivanti  dalla
          lettera a) del comma 5 dell'articolo  21.  Gli  schemi  dei
          decreti di cui ai precedenti periodi  sono  trasmessi  alle
          Camere  per  l'espressione  del  parere  delle  Commissioni
          parlamentari  competenti  per  i  profili  finanziari,   da
          rendere entro il termine di sette giorni dalla  data  della
          trasmissione. Gli schemi  dei  decreti  sono  corredati  di
          apposita  relazione  che  espone   le   cause   che   hanno
          determinato gli scostamenti, anche ai fini della  revisione
          dei dati e dei metodi  utilizzati  per  la  quantificazione
          degli oneri  previsti  dalle  predette  leggi.  Qualora  le
          Commissioni non si esprimano entro il  termine  di  cui  al
          terzo periodo, i decreti possono  essere  adottati  in  via
          definitiva. 
              12-ter. Nel caso di scostamenti  non  compensabili  nel
          corso dell'esercizio con le misure di cui al comma  12-bis,
          si provvede ai sensi del comma 13. 
              12-quater. Per gli  esercizi  successivi  a  quello  in
          corso, alla compensazione degli  effetti  che  eccedono  le
          previsioni si provvede con la legge di bilancio,  ai  sensi
          dell'articolo  21,  comma  1-ter,  lettera  f),   adottando
          prioritariamente misure di carattere  normativo  correttive
          della maggiore spesa. 
              13.  Il  Ministro  dell'economia   e   delle   finanze,
          allorche'  riscontri  che  l'attuazione  di   leggi   rechi
          pregiudizio al conseguimento  degli  obiettivi  di  finanza
          pubblica, assume tempestivamente le conseguenti  iniziative
          legislative al fine di assicurare il rispetto dell'articolo
          81 della Costituzione. La medesima procedura  e'  applicata
          in caso di sentenze definitive di organi giurisdizionali  e
          della Corte costituzionale  recanti  interpretazioni  della
          normativa  vigente  suscettibili  di  determinare  maggiori
          oneri,  fermo  restando  quanto  disposto  in  materia   di
          personale dall'articolo 61 del decreto legislativo 30 marzo
          2001, n. 165. 
              14.  Le  disposizioni   contenute   nei   provvedimenti
          legislativi  di  iniziativa   governativa   che   prevedono
          l'incremento o la riduzione  di  stanziamenti  di  bilancio
          indicano anche le missioni di spesa e i relativi  programmi
          interessati.». 
              - Si riporta il comma 133 dell'articolo 1, della  legge
          27 dicembre 2019, n.160 (Bilancio di previsione dello Stato
          per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale  per  il
          triennio 2020-2022): 
              «133. Allo scopo di  adottare  provvedimenti  normativi
          volti alla valorizzazione del Corpo  nazionale  dei  vigili
          del fuoco, anche nell'ottica di una maggiore armonizzazione
          del trattamento economico con quello  del  personale  delle
          Forze di polizia, nello stato di previsione  del  Ministero
          dell'interno  e'  istituito  un  apposito  fondo  con   una
          dotazione di 65 milioni di  euro  nell'anno  2020,  di  120
          milioni di euro nell'anno 2021 e di  165  milioni  di  euro
          annui  a  decorrere  dall'anno  2022.  Conseguentemente,  a
          decorrere dal medesimo anno, le risorse di cui all'articolo
          1, comma 1328, primo periodo, della legge 27 dicembre 2006,
          n. 296, iscritte nello stato di  previsione  del  Ministero
          dell'interno ai sensi dell'articolo 23, comma 1-bis,  della
          legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono ridotte di 10  milioni
          di euro annui.». 
              - Si riporta il comma 1003 dell'articolo 1 della  legge
          30 dicembre 2021, n.  234  (Bilancio  di  previsione  dello
          Stato per l'anno finanziario 2022  e  bilancio  pluriennale
          per il triennio 2022-2024): 
              «1003. Per le finalita' e con i provvedimenti normativi
          di cui all'articolo 1, comma 133, della legge  27  dicembre
          2019, n. 160, il fondo ivi previsto e'  incrementato  di  4
          milioni di euro a decorrere  dall'anno  2022.  Resta  fermo
          quanto  previsto  dall'articolo  20  del  decreto-legge  16
          luglio 2020, n. 76, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 11 settembre 2020, n. 120, per gli anni 2020, 2021  e
          2022. Ai maggiori oneri derivanti  dal  presente  comma  si
          provvede quanto a 1 milione di euro mediante corrispondente
          riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui  all'articolo
          7, comma 4-bis, del decreto-legge 28 aprile  2009,  n.  39,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno  2009,
          n. 77, e quanto a 3 milioni di euro mediante corrispondente
          riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui  all'articolo
          23, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.».