Art. 23
Rifinanziamento del Fondo per il sostegno
del potere d'acquisto dei lavoratori autonomi
1. All'articolo 33, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n.
50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91,
le parole: «500 milioni di euro per l'anno 2022» sono sostituite
dalle seguenti: «600 milioni di euro per l'anno 2022».
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 100 milioni di euro per
l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 43.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 33, del
decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 (Misure
urgenti in materia di politiche energetiche nazionali,
produttivita' delle imprese e attrazione degli
investimenti, nonche' in materia di politiche sociali e di
crisi ucraina) come modificato dalla presente legge:
«Art. 33 (Fondo per il sostegno del potere d'acquisto
dei lavoratori autonomi). - 1. E' istituito, nello stato di
previsione del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, il Fondo per l'indennita' una tantum per i
lavoratori autonomi e i professionisti, con una dotazione
finanziaria di 600 milioni di euro per l'anno 2022, che
costituisce il relativo limite di spesa, destinata a
finanziare il riconoscimento, in via eccezionale, di
un'indennita' una tantum per l'anno 2022 ai lavoratori
autonomi e ai professionisti iscritti alle gestioni
previdenziali dell'Istituto nazionale della previdenza
sociale (INPS) e ai professionisti iscritti agli enti
gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di
cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al
decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, che non
abbiano fruito dell'indennita' di cui agli articoli 31 e
32, e che abbiano percepito nel periodo d'imposta 2021 un
reddito complessivo non superiore all'importo stabilito con
il decreto di cui al comma 2.
2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, sono definiti i criteri e le modalita' per la
concessione dell'indennita' una tantum di cui al comma 1,
incompatibile con le prestazioni di cui agli articoli da 31
a 32, nonche' la quota del limite di spesa di cui al comma
1 da destinare, in via eccezionale, ai professionisti
iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di
previdenza e assistenza di cui al decreto legislativo 30
giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio
1996, n. 103, e i relativi criteri di ripartizione.
3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 500 milioni
di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo
58.».