Art. 23 
 
 
              Rifinanziamento del Fondo per il sostegno 
            del potere d'acquisto dei lavoratori autonomi 
 
  1. All'articolo 33, comma 1, del decreto-legge 17 maggio  2022,  n.
50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91,
le parole: «500 milioni di euro  per  l'anno  2022»  sono  sostituite
dalle seguenti: «600 milioni di euro per l'anno 2022». 
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 100 milioni di euro per
l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 43. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Si  riporta   il   testo   dell'articolo   33,   del
          decreto-legge  17  maggio  2022,  n.  50,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022,  n.  91  (Misure
          urgenti in  materia  di  politiche  energetiche  nazionali,
          produttivita'   delle   imprese    e    attrazione    degli
          investimenti, nonche' in materia di politiche sociali e  di
          crisi ucraina) come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 33 (Fondo per il sostegno del  potere  d'acquisto
          dei lavoratori autonomi). - 1. E' istituito, nello stato di
          previsione del  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche
          sociali,  il  Fondo  per  l'indennita'  una  tantum  per  i
          lavoratori autonomi e i professionisti, con  una  dotazione
          finanziaria di 600 milioni di euro  per  l'anno  2022,  che
          costituisce  il  relativo  limite  di  spesa,  destinata  a
          finanziare  il  riconoscimento,  in  via  eccezionale,   di
          un'indennita' una tantum  per  l'anno  2022  ai  lavoratori
          autonomi  e  ai  professionisti  iscritti   alle   gestioni
          previdenziali  dell'Istituto  nazionale  della   previdenza
          sociale (INPS)  e  ai  professionisti  iscritti  agli  enti
          gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di
          cui al decreto legislativo 30 giugno 1994,  n.  509,  e  al
          decreto legislativo 10  febbraio  1996,  n.  103,  che  non
          abbiano fruito dell'indennita' di cui agli  articoli  31  e
          32, e che abbiano percepito nel periodo d'imposta  2021  un
          reddito complessivo non superiore all'importo stabilito con
          il decreto di cui al comma 2. 
              2.  Con  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e   delle
          politiche   sociali,   di   concerto   con   il    Ministro
          dell'economia e delle finanze,  da  adottare  entro  trenta
          giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto, sono definiti i criteri  e  le  modalita'  per  la
          concessione dell'indennita' una tantum di cui al  comma  1,
          incompatibile con le prestazioni di cui agli articoli da 31
          a 32, nonche' la quota del limite di spesa di cui al  comma
          1 da  destinare,  in  via  eccezionale,  ai  professionisti
          iscritti  agli  enti  gestori  di  forme  obbligatorie   di
          previdenza e assistenza di cui al  decreto  legislativo  30
          giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo  10  febbraio
          1996, n. 103, e i relativi criteri di ripartizione. 
              3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 500 milioni
          di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo
          58.».