Art. 23 bis 
 
 
          Proroga del lavoro agile per i lavoratori fragili 
         e i genitori lavoratori con figli minori di anni 14 
 
  1. All'articolo 10, comma 1-ter, del decreto-legge 24  marzo  2022,
n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022,  n.
52, le parole:  «fino  al  30  giugno  2022»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «fino al 31 dicembre 2022». 
  2. Il termine previsto dall'articolo 10, comma 2, del decreto-legge
24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla  legge  19
maggio 2022, n. 52, con riferimento alla disposizione di cui al punto
2 dell'allegato B annesso al medesimo decreto-legge, e' prorogato  al
31 dicembre 2022. 
  3. Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo,  pari  a
18.660.000 euro per l'anno 2022, si provvede quanto a euro 8  milioni
mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo sociale per
occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a),
del  decreto-legge  29  novembre  2008,  n.  185,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2,  e  quanto  a  euro
10.660.000  mediante  corrispondente  riduzione  del  Fondo  di   cui
all'articolo 1, comma 215, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Si  riporta   il   testo   dell'articolo   10,   del
          decreto-legge  24  marzo  2022,  n.  24,  convertito,   con
          modificazioni,  dalla  legge  19   maggio   2022,   n.   52
          (Disposizioni urgenti per il superamento  delle  misure  di
          contrasto alla diffusione  dell'epidemia  da  COVID-19,  in
          conseguenza della cessazione dello stato  di  emergenza,  e
          altre disposizioni in materia  sanitaria)  come  modificato
          dalla presente legge: 
              «Art. 10 (Proroga dei termini correlati  alla  pandemia
          di COVID-19). - 1. I termini  previsti  dalle  disposizioni
          legislative di cui all'allegato A sono prorogati fino al 31
          dicembre 2022 e le relative  disposizioni  vengono  attuate
          nei  limiti  delle  risorse   disponibili   autorizzate   a
          legislazione vigente. 
              1-bis. Esclusivamente  per  i  soggetti  affetti  dalle
          patologie e condizioni individuate dal decreto del Ministro
          della salute adottato ai sensi dell'articolo 17,  comma  2,
          del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 18  febbraio  2022,  n.  11,  la
          disciplina di cui all'articolo 26, commi  2  e  7-bis,  del
          decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,  convertito,   con
          modificazioni, dalla  legge  24  aprile  2020,  n.  27,  e'
          prorogata fino al 30 giugno 2022. 
              1-ter. Sono prorogate  fino  al  31  dicembre  2022  le
          misure in materia di lavoro agile per  i  soggetti  di  cui
          all'articolo 26, comma 2-bis, del  decreto-legge  17  marzo
          2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge  24
          aprile 2020, n. 27. Al fine di  garantire  la  sostituzione
          del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e
          ausiliario delle istituzioni scolastiche che usufruisce dei
          benefici di cui al primo periodo e' autorizzata la spesa di
          5.402.619 euro per l'anno 2022. 
              1-quater.  Agli  oneri  derivanti  dall'attuazione  dei
          commi 1-bis e 1-ter, pari a 9.702.619 euro per l'anno 2022,
          si provvede: 
                a) quanto a 4.650.000 euro per l'anno 2022,  mediante
          corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  del   fondo
          speciale di parte corrente iscritto, ai fini  del  bilancio
          triennale 2022-2024, nell'ambito del  programma  "Fondi  di
          riserva e speciali" della  missione  "Fondi  da  ripartire"
          dello stato di previsione  del  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze per  l'anno  2022,  allo  scopo  parzialmente
          utilizzando l'accantonamento relativo  al  Ministero  della
          salute per 4.300.000 euro e  l'accantonamento  relativo  al
          Ministero dell'istruzione per 350.000 euro; 
                b) quanto a 4.500.000 euro per l'anno 2022,  mediante
          corrispondente riduzione del Fondo di cui  all'articolo  1,
          comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190; 
                c) quanto a 552.619 euro per  l'anno  2022,  mediante
          corrispondente riduzione del Fondo  per  l'arricchimento  e
          l'ampliamento dell'offerta formativa e per  gli  interventi
          perequativi, di cui all'articolo 1 della legge 18  dicembre
          1997, n. 440. 
              2. I termini previsti dalle disposizioni legislative di
          cui all'allegato B sono prorogati al 31 luglio  2022  e  le
          relative disposizioni  vengono  attuate  nei  limiti  delle
          risorse disponibili autorizzate a legislazione vigente. 
              2-bis. Le disposizioni dell'articolo 90, commi 3  e  4,
          del decreto-legge 19 maggio 2020, n.  34,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  17  luglio  2020,  n.  77,  in
          materia di  lavoro  agile  per  i  lavoratori  del  settore
          privato, continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 2022. 
              3. Fino al 30 aprile 2022 continuano ad applicarsi alle
          istituzioni  universitarie,  alle   Istituzioni   di   alta
          formazione artistica, musicale e  coreutica,  nonche'  alle
          attivita'  delle  altre  istituzioni  di  alta   formazione
          collegate  alle  universita',  le   disposizioni   di   cui
          all'articolo  1,  comma  2,  lettere  a),  b)  e  c),   del
          decreto-legge  6  agosto  2021,  n.  111,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133. 
              4. Le disposizioni di cui agli articoli 259, commi da 2
          a 5, e 260, commi da 2 a 6,  del  decreto-legge  19  maggio
          2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge  17
          luglio 2020, n. 77, continuano ad  applicarsi  fino  al  30
          giugno 2022 ai concorsi indetti e gia' in atto  nonche'  ai
          corsi in atto alla data del 31 marzo 2022. 
              5. Le aree sanitarie temporanee,  gia'  attivate  dalle
          regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano ai
          sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 17  marzo
          2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge  24
          aprile 2020, n. 27, per la gestione dell'emergenza COVID-19
          possono continuare ad operare, anche in deroga ai requisiti
          autorizzativi e di  accreditamento,  fino  al  31  dicembre
          2022. 
              5-bis. Il termine di cui al comma 5 dell'articolo 2-bis
          del decreto-legge 17 marzo 2020,  n.  18,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  24  aprile  2020,  n.  27,  in
          materia di conferimento di incarichi  di  lavoro  autonomo,
          anche  di  collaborazione  coordinata  e  continuativa,   a
          dirigenti  medici,  veterinari  e   sanitari   nonche'   al
          personale  del  ruolo  sanitario  del   comparto   sanita',
          collocati  in  quiescenza,  anche  ove  non   iscritti   al
          competente   albo   professionale   in   conseguenza    del
          collocamento   a    riposo,    nonche'    agli    operatori
          socio-sanitari collocati in quiescenza, e' prorogato al  31
          dicembre 2022. All'attuazione della disposizione di cui  al
          primo  periodo  si  provvede  nell'ambito   delle   risorse
          disponibili a legislazione vigente e  della  disciplina  di
          cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge  30  aprile
          2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge  25
          giugno 2019, n. 60. 
              5-ter. Al comma 9 dell'articolo 34 del decreto-legge 25
          maggio 2021, n. 73, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: "per l'anno 2021 e
          per il primo  trimestre  dell'anno  2022"  sono  sostituite
          dalle seguenti: "per gli anni 2021 e 2022". 
              5-quater.   All'articolo   6-bis,    comma    1,    del
          decreto-legge 23  luglio  2021,  n.  105,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021,  n.  126,  le
          parole: "fino al 31 dicembre 2022"  sono  sostituite  dalle
          seguenti: "fino al 31 dicembre 2023". 
              5-quinquies. Le disposizioni di cui all'articolo  5-ter
          del decreto-legge 7 gennaio 2022,  n.  1,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 4 marzo 2022, n. 18,  continuano
          ad applicarsi fino al 30 giugno 2022.». 
              -  Si   riporta   il   testo   dell'allegato   B,   del
          decreto-legge  24  marzo  2022,  n.  24,  convertito,   con
          modificazioni,  dalla  legge  19   maggio   2022,   n.   52
          (Disposizioni urgenti per il superamento  delle  misure  di
          contrasto alla diffusione  dell'epidemia  da  COVID-19,  in
          conseguenza della cessazione dello stato  di  emergenza,  e
          altre disposizioni in materia sanitaria): 
              «Allegato B 
    


               =======================================
               |       |Articolo 83, commi 1, 2 e 3  |
               |       |del decreto-legge 19 maggio  |
               |       |2020, n. 34, convertito, con |
               |1.     |modificazioni, dalla legge   |
               |       |17 luglio 2020, n. 77        |
               |       |Sorveglianza sanitaria       |
               |       |lavoratori maggiormente      |
               |       |esposti a rischio di contagio|
               +=======+=============================+
               |       |Articolo 90, commi 1 e 2, del|
               |       |decreto-legge 19 maggio 2020,|
               |       |n. 34, convertito, con       |
               |2.     |modificazioni, dalla legge   |
               |       |17 luglio 2020, n. 77        |
               |       |Disposizioni in materia di   |
               |       |lavoro agile per i lavoratori|
               |       |del settore privato          |
               +-------+-----------------------------+
               |3.     |                             |
               +-------+-----------------------------+-->

    
              .». 
              -  Si  riporta   il   testo   dell'articolo   18,   del
          decreto-legge 29  novembre  2008,  n.185,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 28  gennaio2009,  n.  2  (Misure
          urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro,  occupazione  e
          impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il  quadro
          strategico nazionale): 
              «Art.  18   (Ferma   la   distribuzione   territoriale,
          riassegnazione delle risorse per formazione ed  occupazione
          e per interventi infrastrutturali). - 1. In  considerazione
          della eccezionale crisi economica  internazionale  e  della
          conseguente necessita' della riprogrammazione nell'utilizzo
          delle risorse disponibili, fermi i criteri di  ripartizione
          territoriale e  le  competenze  regionali,  nonche'  quanto
          previsto ai sensi degli articoli 6-quater e 6-quinquies del
          decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il  CIPE,
          su  proposta  del  Ministro  dello  sviluppo  economico  di
          concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
          nonche'  con  il  Ministro  delle  infrastrutture   e   dei
          trasporti per quanto attiene alla lettera b),  in  coerenza
          con gli indirizzi assunti in sede europea, entro 30  giorni
          dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,
          assegna una quota delle risorse nazionali  disponibili  del
          Fondo aree sottoutilizzate: 
                a) al Fondo sociale per occupazione e formazione, che
          e' istituito nello stato di previsione  del  Ministero  del
          lavoro, della salute e delle politiche  sociali  nel  quale
          affluiscono anche le risorse del Fondo  per  l'occupazione,
          nonche' le  risorse  comunque  destinate  al  finanziamento
          degli  ammortizzatori  sociali  concessi  in  deroga   alla
          normativa vigente e quelle destinate in via  ordinaria  dal
          CIPE alla formazione; 
                b)  al  Fondo  infrastrutture  di  cui   all'articolo
          6-quinquies del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,
          n. 133, anche per la messa in sicurezza delle  scuole,  per
          le  opere  di  risanamento   ambientale,   per   l'edilizia
          carceraria, per le infrastrutture museali ed archeologiche,
          per   l'innovazione   tecnologica   e   le   infrastrutture
          strategiche per la mobilita'; 
                b-bis) al Fondo strategico per il  Paese  a  sostegno
          dell'economia reale, istituito  presso  la  Presidenza  del
          Consiglio dei Ministri. 
              2. Fermo restando quanto previsto per  le  risorse  del
          Fondo per l'occupazione,  le  risorse  assegnate  al  Fondo
          sociale per occupazione e formazione  sono  utilizzate  per
          attivita' di apprendimento, prioritariamente svolte in base
          a libere convenzioni volontariamente sottoscritte anche con
          universita' e scuole  pubbliche,  nonche'  di  sostegno  al
          reddito. Fermo restando il rispetto  dei  diritti  quesiti,
          con decreto del Ministro del lavoro, della salute  e  delle
          politiche   sociali,   di   concerto   con   il    Ministro
          dell'economia e delle finanze, da adottare previa intesa in
          sede di Conferenza unificata  di  cui  all'articolo  8  del
          decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281,  e  successive
          modificazioni, sono definite le modalita' di utilizzo delle
          ulteriori risorse rispetto a  quelle  di  cui  al  presente
          comma per le diverse tipologie di rapporti  di  lavoro,  in
          coerenza con gli indirizzi assunti  in  sede  europea,  con
          esclusione delle risorse del Fondo per l'occupazione. 
              3. Per le risorse  derivanti  dal  Fondo  per  le  aree
          sottoutilizzate resta fermo il vincolo  di  destinare  alle
          Regioni del Mezzogiorno l'85 per cento delle risorse ed  il
          restante 15 per cento alle Regioni del Centro-Nord. 
              3-bis. Le risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate
          derivanti  dall'applicazione  dell'articolo  6-quater   del
          decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, assegnate
          dal CIPE al Fondo di  cui  al  comma  1,  lettera  a),  del
          presente articolo, sono ripartite,  in  forza  dell'accordo
          del 12 febbraio 2009  tra  il  Governo,  le  regioni  e  le
          province autonome di  Trento  e  di  Bolzano,  in  base  ai
          principi stabiliti all'esito della seduta del 12 marzo 2009
          della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
          regioni e le province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,
          avuto  riguardo  alle  contingenti  esigenze   territoriali
          derivanti dalla crisi occupazionale, senza  il  vincolo  di
          cui al comma 3 del presente articolo. 
              4. Agli interventi effettuati con le  risorse  previste
          dal  presente  articolo   possono   essere   applicate   le
          disposizioni di cui all'articolo 20. 
              4-bis. Al fine della  sollecita  attuazione  del  piano
          nazionale di realizzazione delle infrastrutture  occorrenti
          al superamento del disagio  abitativo,  con  corrispondente
          attivazione delle forme di  partecipazione  finanziaria  di
          capitali pubblici e privati, le misure  previste  ai  sensi
          dell'articolo 11 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.  112,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,
          n. 133, come  modificato  da  ultimo  dal  presente  comma,
          possono essere realizzate anche utilizzando, in aggiunta  a
          quelle  ivi  stanziate,   le   risorse   finanziarie   rese
          disponibili ai sensi del comma 1, lettera b), del  presente
          articolo, nonche' quelle autonomamente messe a disposizione
          dalle regioni a valere sulla quota del Fondo  per  le  aree
          sottoutilizzate di pertinenza di ciascuna regione.  Per  le
          medesime finalita', all'articolo 11  del  decreto-legge  25
          giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 6 agosto 2008, n. 133,  e  successive  modificazioni,
          sono apportate le seguenti modificazioni: 
                a)  al  comma  1,  le  parole:  "d'intesa  con"  sono
          sostituite dalla seguente: "sentita"; 
                b) al comma 12  sono  premesse  le  seguenti  parole:
          "Fermo quanto previsto dal comma 12-bis,"; 
                c) dopo il comma 12 e' inserito il seguente: 
              "12-bis.  Per  il  tempestivo   avvio   di   interventi
          prioritari  e  immediatamente  realizzabili   di   edilizia
          residenziale   pubblica   sovvenzionata    di    competenza
          regionale, diretti alla risoluzione  delle  piu'  pressanti
          esigenze abitative, e' destinato l'importo di  100  milioni
          di euro a valere sulle risorse di cui all'articolo  21  del
          decreto-legge 1° ottobre  2007,  n.  159,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n.  222.  Alla
          ripartizione tra le regioni  interessate  si  provvede  con
          decreto del Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti
          previo accordo intervenuto in sede di Conferenza permanente
          per i rapporti tra lo  Stato,  le  regioni  e  le  province
          autonome di Trento e di Bolzano". 
              4-ter. Per il finanziamento  degli  interventi  di  cui
          all'articolo 1, comma 92, della legge 23 dicembre 2005,  n.
          266, e' autorizzata la spesa  di  5  milioni  di  euro  per
          ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011. Al relativo onere si
          provvede a valere sulle risorse di cui  al  Fondo  previsto
          dal comma 1, lettera b), del presente articolo. 
              4-quater. All'articolo 78, comma 3,  del  decreto-legge
          25 giugno 2008,  n.  112,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono aggiunti, in  fine,
          i seguenti periodi: "Alla  gestione  ordinaria  si  applica
          quanto previsto dall'articolo 77-bis, comma 17. Il concorso
          agli obiettivi per gli anni 2009 e 2010  stabiliti  per  il
          comune di Roma ai sensi del citato  articolo  77-bis  e'  a
          carico del piano di rientro". 
              4-quinquies. La tempistica prevista per le entrate e le
          spese del piano di rientro di cui all'articolo 78, comma 4,
          del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  6  agosto  2008,  n.  133,  e'
          rimodulata  con   apposito   accordo   tra   il   Ministero
          dell'economia   e   delle   finanze   e   il    commissario
          straordinario  del  Governo  in  modo   da   garantire   la
          neutralita' finanziaria, in termini  di  saldi  di  finanza
          pubblica, di quanto disposto dall'ultimo periodo del  comma
          3 del medesimo articolo 78, come da ultimo  modificato  dal
          comma 4-quater del presente articolo. 
              4-sexies. All'articolo 61 del decreto-legge  25  giugno
          2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6
          agosto 2008, n.  133,  dopo  il  comma  7  e'  inserito  il
          seguente: 
              "7-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2009, la percentuale
          prevista  dall'articolo  92,  comma  5,  del   codice   dei
          contratti pubblici relativi a lavori, servizi e  forniture,
          di cui al decreto legislativo 12 aprile  2006,  n.  163,  e
          successive modificazioni, e' destinata nella  misura  dello
          0,5  per  cento  alle  finalita'  di  cui   alla   medesima
          disposizione e, nella misura dell'1,5 per cento, e' versata
          ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello  Stato
          per essere destinata al  fondo  di  cui  al  comma  17  del
          presente articolo". 
              4-septies. All'articolo 13, comma 1, del  decreto-legge
          4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo le parole:  "dei  servizi
          pubblici locali" sono inserite le seguenti: "e dei  servizi
          di committenza o delle centrali di committenza apprestati a
          livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e
          di amministrazioni aggiudicatrici di  cui  all'articolo  3,
          comma 25, del codice  dei  contratti  pubblici  relativi  a
          lavori, servizi e forniture, di cui al decreto  legislativo
          12 aprile 2006, n. 163". 
              4-octies. All'articolo 3, comma  27,  secondo  periodo,
          della legge 24 dicembre  2007,  n.  244,  dopo  le  parole:
          "producono servizi di interesse generale" sono inserite  le
          seguenti: "e che forniscono servizi  di  committenza  o  di
          centrali di committenza a livello regionale a  supporto  di
          enti  senza   scopo   di   lucro   e   di   amministrazioni
          aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 25, del  codice
          dei  contratti  pubblici  relativi  a  lavori,  servizi   e
          forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
          163,".». 
              - Si riporta il comma 215 dell'articolo 1  della  legge
          27 dicembre  2013,  n.  147  recante  Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (legge di stabilita' 2014): 
              «215. Al fine di favorire il  reinserimento  lavorativo
          dei fruitori di ammortizzatori sociali anche in  regime  di
          deroga e di lavoratori in stato di disoccupazione ai  sensi
          dell'articolo  1,  comma  2,  lettera   c),   del   decreto
          legislativo  21  aprile  2000,   n.   181,   e   successive
          modificazioni, presso  il  Ministero  del  lavoro  e  delle
          politiche sociali e' istituito il Fondo  per  le  politiche
          attive del lavoro, con una dotazione  iniziale  pari  a  15
          milioni di euro per l'anno 2014 e a 20 milioni di euro  per
          ciascuno degli anni 2015 e 2016. Con successivo decreto  di
          natura non regolamentare del Ministero del lavoro  e  delle
          politiche sociali, da emanare entro  novanta  giorni  dalla
          data di entrata in vigore della presente legge, sentita  la
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono
          stabilite le iniziative, anche sperimentali, finanziabili a
          valere sul  Fondo  di  cui  al  primo  periodo  e  volte  a
          potenziare le politiche attive del lavoro, tra le quali, ai
          fini del finanziamento statale, puo' essere compresa  anche
          la   sperimentazione    regionale    del    contratto    di
          ricollocazione,   sostenute    da    programmi    formativi
          specifici.».