Art. 23 ter 
 
Modifiche all'articolo 21-ter del decreto-legge 24  giugno  2016,  n.
  113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto  2016,  n.
  160 
  1. All'articolo 21-ter del decreto-legge 24 giugno  2016,  n.  113,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2016,  n.  160,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 1, le parole: «a decorrere dalla  data  di  entrata  in
vigore  della  legge  di  conversione  del  presente  decreto»   sono
sostituite dalle seguenti: «a decorrere dalla medesima data  prevista
per i soggetti nati negli anni dal 1959 al 1965»; 
  b) al comma 2, le parole: «a decorrere dalla  data  di  entrata  in
vigore  della  legge  di  conversione  del  presente  decreto»   sono
sostituite dalle seguenti: «a decorrere dalla medesima data  prevista
per i soggetti nati negli anni dal 1959 al 1965». 
  2. Gli indennizzi riconosciuti in attuazione di quanto previsto dal
comma 1 sono corrisposti in due quote annuali di pari importo. 
  3. Ai fini dell'attuazione dei commi 1 e 2, la  spesa  prevista  e'
valutata in 8 milioni di euro per l'anno 2022, in 10 milioni di  euro
per l'anno 2023 e in 3 milioni di euro annui  a  decorrere  dall'anno
2024. 
  4.  Agli  oneri  derivanti  dal  comma  3  si   provvede   mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma  215,
della legge 27 dicembre 2013, n. 147. 
  5. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'articolo  21-ter,   del
          decreto-legge 24  giugno  2016,  n.  113,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016,  n.  160  (Misure
          finanziarie  urgenti  per  gli  enti  territoriali   e   il
          territorio) come modificato dalla presente legge: 
              «Art.  21-ter  (Nuove  disposizioni   in   materia   di
          indennizzo a favore delle persone affette  da  sindrome  da
          talidomide). - 1. L'indennizzo di cui all'articolo 2, comma
          363, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, riconosciuto, ai
          sensi del comma 1-bis dell'articolo 31 del decreto-legge 30
          dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 27 febbraio 2009,  n.  14,  ai  soggetti  affetti  da
          sindrome   da   talidomide   nelle    forme    dell'amelia,
          dell'emimelia, della  focomelia  e  della  micromelia  nati
          negli anni dal 1959 al 1965, e' riconosciuto anche ai  nati
          nell'anno 1958 e nell'anno 1966, a decorrere dalla medesima
          data prevista per i soggetti nati negli anni  dal  1959  al
          1965. 
              2. L'indennizzo di cui al comma 1  e'  riconosciuto,  a
          decorrere dalla medesima data prevista per i soggetti  nati
          negli anni  dal  1959  al  1965,  anche  ai  soggetti  che,
          ancorche' nati  al  di  fuori  del  periodo  ivi  previsto,
          presentano malformazioni compatibili  con  la  sindrome  da
          talidomide. Al fine dell'accertamento del nesso causale tra
          l'assunzione del farmaco  talidomide  in  gravidanza  e  le
          lesioni o l'infermita' da cui e'  derivata  la  menomazione
          permanente nelle forme  dell'amelia,  dell'emimelia,  della
          focomelia e della micromelia, i predetti  soggetti  possono
          chiedere di essere  sottoposti  al  giudizio  sanitario  ai
          sensi dell'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del
          Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali
          2 ottobre 2009, n. 163. 
              3. Con il regolamento di cui al comma  4  si  provvede,
          altresi',  a  definire  i  criteri  di  inclusione   e   di
          esclusione delle malformazioni  ai  fini  dell'accertamento
          del diritto all'indennizzo per i soggetti di cui  al  comma
          2,   tenendo   conto   degli    studi    medico-scientifici
          maggiormente  accreditati  nel  campo  delle  malformazioni
          specifiche da talidomide. 
              4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
          legge di conversione  del  presente  decreto,  con  proprio
          regolamento, il Ministro della salute apporta le necessarie
          modifiche, facendo salvi gli indennizzi gia' erogati  e  le
          procedure in corso, al regolamento di cui  al  decreto  del
          Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali
          2 ottobre 2009, n. 163. 
              5. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione
          dei commi 1  e  2,  valutati  in  3.960.000  euro  annui  a
          decorrere dal 2016,  si  provvede  mediante  corrispondente
          riduzione dello stanziamento del fondo  speciale  di  parte
          corrente  iscritto,  ai   fini   del   bilancio   triennale
          2016-2018, nell'ambito del programma "Fondi  di  riserva  e
          speciali" della missione "Fondi da ripartire"  dello  stato
          di previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze
          per  l'anno  2016,  allo  scopo  parzialmente  utilizzando,
          quanto  a  3.285.000  euro  annui  a  decorrere  dal  2016,
          l'accantonamento  relativo  al  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze e, quanto a 675.000 euro  annui  a  decorrere
          dal 2016,  l'accantonamento  relativo  al  Ministero  della
          salute. 
              6. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge  31
          dicembre 2009, n. 196, il Ministro della salute provvede al
          monitoraggio degli oneri di  cui  al  presente  articolo  e
          riferisce in  merito  al  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze. Nel caso si verifichino o  siano  in  procinto  di
          verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui  al
          comma 5 del presente articolo, il Ministro dell'economia  e
          delle finanze, sentito il Ministro della  salute,  provvede
          con proprio decreto alla riduzione, nella misura necessaria
          alla copertura finanziaria  del  maggior  onere  risultante
          dall'attivita' di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie
          di parte corrente di cui all'articolo 21, comma 5,  lettere
          b) e c), della legge 31 dicembre 2009, n. 196,  nell'ambito
          della  missione  "Tutela  della  salute"  dello  stato   di
          previsione del Ministero della salute. 
              7. Il Ministro dell'economia e delle finanze  riferisce
          senza ritardo alle Camere con apposita relazione in  merito
          alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di
          cui al comma 6. 
              8.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze   e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
          variazioni di bilancio.». 
              - Per il comma  215  dell'articolo  1  della  legge  27
          dicembre 2013, n. 147 si  veda  nei  riferimenti  normativi
          all'articolo 23-bis.