Art. 23 ter
Modifiche all'articolo 21-ter del decreto-legge 24 giugno 2016, n.
113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n.
160
1. All'articolo 21-ter del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «a decorrere dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto» sono
sostituite dalle seguenti: «a decorrere dalla medesima data prevista
per i soggetti nati negli anni dal 1959 al 1965»;
b) al comma 2, le parole: «a decorrere dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto» sono
sostituite dalle seguenti: «a decorrere dalla medesima data prevista
per i soggetti nati negli anni dal 1959 al 1965».
2. Gli indennizzi riconosciuti in attuazione di quanto previsto dal
comma 1 sono corrisposti in due quote annuali di pari importo.
3. Ai fini dell'attuazione dei commi 1 e 2, la spesa prevista e'
valutata in 8 milioni di euro per l'anno 2022, in 10 milioni di euro
per l'anno 2023 e in 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno
2024.
4. Agli oneri derivanti dal comma 3 si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 215,
della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 21-ter, del
decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160 (Misure
finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il
territorio) come modificato dalla presente legge:
«Art. 21-ter (Nuove disposizioni in materia di
indennizzo a favore delle persone affette da sindrome da
talidomide). - 1. L'indennizzo di cui all'articolo 2, comma
363, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, riconosciuto, ai
sensi del comma 1-bis dell'articolo 31 del decreto-legge 30
dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 febbraio 2009, n. 14, ai soggetti affetti da
sindrome da talidomide nelle forme dell'amelia,
dell'emimelia, della focomelia e della micromelia nati
negli anni dal 1959 al 1965, e' riconosciuto anche ai nati
nell'anno 1958 e nell'anno 1966, a decorrere dalla medesima
data prevista per i soggetti nati negli anni dal 1959 al
1965.
2. L'indennizzo di cui al comma 1 e' riconosciuto, a
decorrere dalla medesima data prevista per i soggetti nati
negli anni dal 1959 al 1965, anche ai soggetti che,
ancorche' nati al di fuori del periodo ivi previsto,
presentano malformazioni compatibili con la sindrome da
talidomide. Al fine dell'accertamento del nesso causale tra
l'assunzione del farmaco talidomide in gravidanza e le
lesioni o l'infermita' da cui e' derivata la menomazione
permanente nelle forme dell'amelia, dell'emimelia, della
focomelia e della micromelia, i predetti soggetti possono
chiedere di essere sottoposti al giudizio sanitario ai
sensi dell'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del
Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali
2 ottobre 2009, n. 163.
3. Con il regolamento di cui al comma 4 si provvede,
altresi', a definire i criteri di inclusione e di
esclusione delle malformazioni ai fini dell'accertamento
del diritto all'indennizzo per i soggetti di cui al comma
2, tenendo conto degli studi medico-scientifici
maggiormente accreditati nel campo delle malformazioni
specifiche da talidomide.
4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, con proprio
regolamento, il Ministro della salute apporta le necessarie
modifiche, facendo salvi gli indennizzi gia' erogati e le
procedure in corso, al regolamento di cui al decreto del
Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali
2 ottobre 2009, n. 163.
5. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione
dei commi 1 e 2, valutati in 3.960.000 euro annui a
decorrere dal 2016, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte
corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale
2016-2018, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e
speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando,
quanto a 3.285.000 euro annui a decorrere dal 2016,
l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e
delle finanze e, quanto a 675.000 euro annui a decorrere
dal 2016, l'accantonamento relativo al Ministero della
salute.
6. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31
dicembre 2009, n. 196, il Ministro della salute provvede al
monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo e
riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle
finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di
verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al
comma 5 del presente articolo, il Ministro dell'economia e
delle finanze, sentito il Ministro della salute, provvede
con proprio decreto alla riduzione, nella misura necessaria
alla copertura finanziaria del maggior onere risultante
dall'attivita' di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie
di parte corrente di cui all'articolo 21, comma 5, lettere
b) e c), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nell'ambito
della missione "Tutela della salute" dello stato di
previsione del Ministero della salute.
7. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce
senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito
alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di
cui al comma 6.
8. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.».
- Per il comma 215 dell'articolo 1 della legge 27
dicembre 2013, n. 147 si veda nei riferimenti normativi
all'articolo 23-bis.