Art. 24 
 
 
            Iniziative multilaterali in materia di salute 
 
  1.  Al  fine  di  consentire  la  partecipazione  dell'Italia  alle
iniziative multilaterali in materia di salute, in particolare ai fini
della  prevenzione,  preparazione  e  risposta  alle   pandemie,   e'
istituito un apposito Fondo nello stato di previsione della spesa del
Ministero dell'economia e delle finanze, con  una  dotazione  di  200
milioni di euro per l'anno 2022. 
  2. Le iniziative di cui al comma 1 sono finalizzate: 
    a) alla partecipazione italiana al  Financial  Intermediary  Fund
per la prevenzione, preparazione e risposta alle pandemie,  istituito
nel 2022 presso la Banca mondiale, con un contributo di  100  milioni
di euro da erogarsi nel 2022; 
    b)  al  contrasto  della  pandemia  di   COVID-19,   tramite   un
finanziamento a dono di 100  milioni  di  euro  nel  2022  alla  GAVI
Alliance, organizzazione facente parte dell'Access to COVID-19  Tools
Accelerator (ACT-A), per l'acquisto dei vaccini destinati ai Paesi  a
reddito medio e basso tramite il COVAX Advance Market Commitment. 
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede  mediante
corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo  13-duodecies,
comma 2, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo  13-duodecies,  del
          decreto-legge  28  ottobre  2020,  n.137,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  18  dicembre  2020,  n.   176
          (Ulteriori  misure  urgenti  in  materia  di  tutela  della
          salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia  e
          sicurezza,   connesse   all'emergenza   epidemiologica   da
          COVID-19): 
              «Art. 13-duodecies (Disposizioni di  adeguamento  e  di
          compatibilita' degli aiuti con le disposizioni europee).  -
          1. Per la classificazione e l'aggiornamento delle aree  del
          territorio nazionale, caratterizzate  da  uno  scenario  di
          elevata o massima gravita' e da un livello di rischio alto,
          si rinvia alle ordinanze del Ministro della salute adottate
          ai sensi dell'articolo 19-bis. 
              2. Agli oneri derivanti dall'estensione delle misure di
          cui agli articoli  1,  1-bis,  8-bis,  9-bis,  9-quinquies,
          13-bis, 13-ter, 13-terdecies e 22-bis, anche in conseguenza
          delle ordinanze del Ministro della salute del  10  novembre
          2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  n.  280  del  10
          novembre 2020,  del  13  novembre  2020,  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 284 del 14 novembre 2020,  e  del  20
          novembre 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  n.  290
          del  21  novembre  2020,  nonche'  in   conseguenza   delle
          eventuali successive ordinanze del Ministro  della  salute,
          adottate ai sensi dell'articolo  19-bis,  si  provvede  nei
          limiti del  fondo  allo  scopo  istituito  nello  stato  di
          previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con
          una dotazione di 1.790 milioni di euro per  l'anno  2020  e
          190,1 milioni di euro per l'anno 2021. 
              3. Le  risorse  del  fondo  di  cui  al  comma  2  sono
          utilizzate anche per  le  eventuali  regolazioni  contabili
          mediante versamento sulla contabilita'  speciale  n.  1778,
          intestata: "Agenzia delle Entrate - Fondi di bilancio".  In
          relazione alle maggiori esigenze derivanti  dall'attuazione
          degli articoli 9-bis, 13-bis,  13-terdecies  e  22-bis,  il
          Ministro dell'economia e delle finanze  e'  autorizzato  ad
          apportare, nei limiti delle risorse disponibili  del  fondo
          di cui al comma 2, le  occorrenti  variazioni  di  bilancio
          anche in conto residui. 
              4. Le  risorse  del  fondo  non  utilizzate  alla  fine
          dell'esercizio finanziario 2020 sono conservate  nel  conto
          dei residui per essere utilizzate per le medesime finalita'
          previste dal comma 2 anche negli esercizi successivi. 
              5. Le disposizioni di cui agli articoli 1, 1-bis, 8-bis
          e 9-bis si  applicano  nel  rispetto  dei  limiti  e  delle
          condizioni previsti dalla comunicazione  della  Commissione
          europea del  19  marzo  2020  C(2020)  1863  final  "Quadro
          temporaneo per le misure  di  aiuto  di  Stato  a  sostegno
          dell'economia  nell'attuale  emergenza  del  COVID-19",   e
          successive modificazioni. 
              6.  Agli  oneri  derivanti  dal  presente  articolo  si
          provvede ai sensi dell'articolo 34.».