Art. 24 bis
Modifica all'articolo 42 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108
1. All'articolo 42, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2021, n.
77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n.
108, le parole: «e, per l'anno 2022, la spesa di 1.523.146 euro» sono
sostituite dalle seguenti: «e, per l'anno 2022, la spesa di 3.099.386
euro».
2. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1, pari a 1.576.240
euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente utilizzo
del Fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-ter, comma 5,
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di
previsione della spesa del Ministero della salute.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 42, del
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108
(Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e
prime misure di rafforzamento delle strutture
amministrative e di accelerazione e snellimento delle
procedure), come modificato dalla presente legge:
«Art. 42 (Implementazione della piattaforma nazionale
per l'emissione e la validazione delle certificazioni verdi
COVID-19). - 1. La piattaforma nazionale-DGC per
l'emissione, il rilascio e la verifica delle certificazioni
COVID-19 interoperabili a livello nazionale ed europeo, di
cui all'articolo 9, comma 1, lettera e), del decreto-legge
22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 giugno 2021, n. 87, e' realizzata, attraverso
l'infrastruttura del Sistema Tessera Sanitaria, dalla Sogei
S.p.A., e gestita dalla stessa per conto del Ministero
della salute, titolare del trattamento dei dati generati
dalla piattaforma medesima. Per l'anno 2022, e' autorizzata
la spesa di 1.830.000 euro, da gestire nell'ambito della
vigente convenzione tra il Ministero dell'economia e delle
finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato e la societa' SOGEI Spa per l'implementazione del
Sistema tessera sanitaria.
2. Le certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo
9 del decreto-legge n. 52 del 2021, sono rese disponibili
all'interessato, oltreche' mediante l'inserimento nel
fascicolo sanitario elettronico (FSE) e attraverso
l'accesso tramite autenticazione al portale della
piattaforma nazionale di cui al comma 1, anche tramite il
punto di accesso telematico di cui all'articolo 64-bis del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonche' tramite
l'applicazione di cui all'articolo 6 del decreto-legge 30
aprile 2020, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla
legge 25 giugno 2020, n. 70, con le modalita' individuate
con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di
cui al predetto articolo 9, comma 10, del decreto-legge n.
52 del 2021.
3. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano trasmettono alla piattaforma di cui al comma 1 i
dati di contatto di coloro ai quali hanno somministrato
almeno una dose di vaccino per la prevenzione
dell'infezione da SARS-CoV-2, per consentire la
comunicazione all'interessato di un codice univoco che gli
consenta di acquisire le proprie certificazioni verdi
COVID-19 dai canali di accesso alla piattaforma di cui al
comma 1. Ai fini di cui al primo periodo, la trasmissione
dei dati di contatto da parte delle regioni e delle
province autonome avviene, per coloro che hanno ricevuto
almeno una dose di vaccino prima della data di entrata in
vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri di cui al menzionato articolo 9, comma 10, del
decreto-legge n. 52 del 2021, per il tramite del Sistema
tessera sanitaria e per coloro ai quali verranno
somministrate una o piu' dosi di vaccino successivamente
all'entrata in vigore del menzionato decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri, per il tramite dell'Anagrafe
Nazionale Vaccini di cui al decreto del Ministro della
salute 17 settembre 2018, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 5 novembre 2018, n. 257.
4. Per il servizio di telefonia mobile, tramite
messaggi brevi, per il recapito dei codici di cui al comma
3, e' autorizzata, per l'anno 2021, la spesa di 3.318.400
euro e, per l'anno 2022, la spesa di 3.099.386 euro, da
gestire nell'ambito della vigente convenzione tra il
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato e la societa' SOGEI
Spa per l'implementazione del Sistema tessera sanitaria,
alla cui copertura si provvede mediante corrispondente
utilizzo del fondo di parte corrente di cui all'articolo
34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196,
iscritto nello stato di previsione della spesa del
Ministero della salute. A tal fine le risorse di cui al
primo periodo sono iscritte sull'apposito capitolo dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze e costituiscono incremento del limite di spesa
annuo della vigente convenzione.».
- Si riporta il testo dell'articolo 34-ter, della legge
31 dicembre 2009, n.196 (Legge di contabilita' e finanza
pubblica):
«Art. 34-ter (Accertamento e riaccertamento annuale dei
residui passivi). - 1. Decorso il termine dell'esercizio
finanziario, per ogni unita' elementare di bilancio, con
decreto ministeriale da registrarsi alla Corte dei conti,
e' determinata la somma da conservarsi in conto residui per
impegni riferibili all'esercizio scaduto. In apposito
allegato al decreto medesimo sono altresi' individuate le
somme relative a spese pluriennali in conto capitale non a
carattere permanente da eliminare dal conto dei residui di
stanziamento e da iscrivere nella competenza degli esercizi
successivi ai sensi dell'articolo 30, comma 2, terzo
periodo, riferibili ad esercizi precedenti all'esercizio
scaduto. In apposito allegato al Rendiconto generale dello
Stato sono elencate, distintamente per anno di iscrizione
in bilancio, le somme relative al precedente periodo
eliminate dal conto dei residui da reiscrivere nella
competenza degli esercizi successivi, sui pertinenti
programmi, con legge di bilancio.
2. Ai fini dell'adozione del predetto decreto le
amministrazioni competenti verificano la sussistenza delle
ragioni del mantenimento in bilancio dei residui
provenienti dagli anni precedenti a quello di
consuntivazione e comunicano ai competenti Uffici centrali
di bilancio le somme da conservare e quelle da eliminare
per economia e per perenzione amministrativa.
3. Gli uffici di controllo verificano le somme da
conservarsi nel conto dei residui per impegni riferibili
all'esercizio scaduto e quelle da eliminare ai sensi dei
commi precedenti al fine della predisposizione, a cura
dell'amministrazione, dei decreti di cui al comma 1.
4. Contestualmente all'accertamento di cui comma 2,
nell'ambito del processo di definizione del Rendiconto
generale dello Stato ed entro i termini previsti per la
predisposizione dei decreti di accertamento dei residui, le
Amministrazioni possono provvedere al riaccertamento della
sussistenza delle partite debitorie iscritte nel conto del
patrimonio dello Stato in corrispondenza di residui
perenti, esistenti alla data del 31 dicembre dell'anno
precedente, ai fini della verifica della permanenza dei
presupposti indicati all'articolo 34, comma 2, della legge
n. 196 del 2009.
5. In esito al riaccertamento di cui al comma 4, in
apposito allegato al Rendiconto generale dello Stato e'
quantificato per ciascun Ministero l'ammontare dei residui
passivi perenti eliminati. Annualmente, successivamente al
giudizio di parifica della Corte dei conti, con la legge di
bilancio, le somme corrispondenti agli importi di cui al
periodo precedente possono essere reiscritte, del tutto o
in parte, in bilancio su base pluriennale, in coerenza con
gli obiettivi programmati di finanza pubblica, su appositi
Fondi da istituire con la medesima legge, negli stati di
previsione delle amministrazioni interessate.».