Art. 25
Bonus per l'assistenza psicologica
1. All'articolo 1-quater, comma 3, quarto periodo, del
decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, le parole: «10
milioni di euro per l'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «25
milioni di euro per l'anno 2022».
1-bis. La tabella C allegata al decreto-legge 30 dicembre 2021, n.
228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n.
15, e' sostituita dalla tabella C di cui all'allegato C al presente
decreto.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 15
milioni di euro per l'anno 2022, si provvede a valere sul livello di
finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui
concorre lo Stato per l'anno 2022, che e' corrispondentemente
incrementato. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 15
milioni nell'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 43.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 1-quater, del
decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15
(Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi)
come modificato dalla presente legge:
«Art. 1-quater (Disposizioni in materia di
potenziamento dell'assistenza a tutela della salute mentale
e dell'assistenza psicologica e psicoterapica). - 1. Al
fine di potenziare, nell'anno 2022, i servizi di salute
mentale, a beneficio della popolazione di tutte le fasce di
eta', e di migliorarne la sicurezza e la qualita', anche in
considerazione della crisi psico-sociale causata
dall'epidemia di SARS-CoV-2, nonche' di sviluppare
l'assistenza per il benessere psicologico individuale e
collettivo, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, entro il 31 maggio 2022, adottano un programma
di interventi per l'assistenza sociosanitaria alle persone
con disturbi mentali e affette da disturbi correlati allo
stress al fine di garantire e rafforzare l'uniforme
erogazione, in tutto il territorio nazionale, dei livelli
di assistenza di cui agli articoli 25 e 26 del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017, e, in particolare, per
il raggiungimento dei seguenti obiettivi:
a) rafforzare i servizi di neuropsichiatria per
l'infanzia e l'adolescenza, ai sensi dell'articolo 25 del
citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12
gennaio 2017, potenziando l'assistenza ospedaliera in area
pediatrica e l'assistenza territoriale, con particolare
riferimento all'ambito semiresidenziale;
b) potenziare l'assistenza sociosanitaria alle
persone con disturbi mentali, ai sensi dell'articolo 26 del
citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12
gennaio 2017;
c) potenziare l'assistenza per il benessere
psicologico individuale e collettivo, anche mediante
l'accesso ai servizi di psicologia e psicoterapia in
assenza di una diagnosi di disturbi mentali, e per
affrontare situazioni di disagio psicologico, depressione,
ansia e trauma da stress.
2. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui al
comma 1 e' autorizzata la spesa complessiva di dieci
milioni di euro per l'anno 2022, finalizzata al
reclutamento di professionisti sanitari e di assistenti
sociali secondo le modalita' previste dall'articolo 33,
commi 1 e 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021,
n. 106. Conseguentemente le risorse stanziate ai sensi
dell'articolo 1, commi 290 e 291, della legge 30 dicembre
2021, n. 234, riportate nelle tabelle di cui agli allegati
5 e 6 annessi alla medesima legge n. 234 del 2021, sono
incrementate degli importi indicati, rispettivamente, nelle
tabelle A e B allegate al presente decreto.
3. Tenuto conto dell'aumento delle condizioni di
depressione, ansia, stress e fragilita' psicologica, a
causa dell'emergenza pandemica e della conseguente crisi
socio-economica, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano erogano, nei limiti delle risorse di
cui al comma 4, un contributo per sostenere le spese
relative a sessioni di psicoterapia fruibili presso
specialisti privati regolarmente iscritti nell'elenco degli
psicoterapeuti nell'ambito dell'albo degli psicologi. Il
contributo e' stabilito nell'importo massimo di 600 euro
per persona ed e' parametrato alle diverse fasce
dell'indicatore della situazione economica equivalente
(ISEE) al fine di sostenere le persone con ISEE piu' basso.
Il contributo non spetta alle persone con ISEE superiore a
50.000 euro. Le modalita' di presentazione della domanda
per accedere al contributo, l'entita' dello stesso e i
requisiti, anche reddituali, per la sua assegnazione sono
stabiliti, nel limite complessivo di 25 milioni di euro per
l'anno 2022, con decreto del Ministro della salute, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da
adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto,
previa intesa in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano. Le risorse determinate al comma 4 per
le finalita' di cui al presente comma sono ripartite tra le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano come
indicato nella tabella C allegata al presente decreto. (16)
(17)
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2,
pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022, e a quelli
derivanti dall'attuazione del comma 3, pari a ulteriori 10
milioni di euro per l'anno 2022, si provvede a valere sul
livello di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale
standard cui concorre lo Stato per l'anno 2022, che e'
incrementato dell'importo complessivo di 20 milioni di
euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui
all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.
190. Ai relativi finanziamenti accedono tutte le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle
disposizioni legislative che stabiliscono, per le autonomie
speciali, il concorso della regione o della provincia
autonoma al finanziamento sanitario corrente.».