Art. 25 
 
 
                 Bonus per l'assistenza psicologica 
 
  1.  All'articolo   1-quater,   comma   3,   quarto   periodo,   del
decreto-legge   30   dicembre   2021,   n.   228,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15,  le  parole:  «10
milioni di euro per l'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti:  «25
milioni di euro per l'anno 2022». 
  1-bis. La tabella C allegata al decreto-legge 30 dicembre 2021,  n.
228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022,  n.
15, e' sostituita dalla tabella C di cui all'allegato C  al  presente
decreto. 
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del  comma  1,  pari  a  15
milioni di euro per l'anno 2022, si provvede a valere sul livello  di
finanziamento  del  fabbisogno  sanitario  nazionale   standard   cui
concorre  lo  Stato  per  l'anno  2022,  che  e'  corrispondentemente
incrementato. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari  a  15
milioni nell'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 43. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si  riporta  il  testo  dell'articolo  1-quater,  del
          decreto-legge 30 dicembre 2021,  n.  228,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  25  febbraio  2022,   n.   15
          (Disposizioni urgenti in materia  di  termini  legislativi)
          come modificato dalla presente legge: 
              «Art.   1-quater   (Disposizioni    in    materia    di
          potenziamento dell'assistenza a tutela della salute mentale
          e dell'assistenza psicologica e  psicoterapica).  -  1.  Al
          fine di potenziare, nell'anno 2022,  i  servizi  di  salute
          mentale, a beneficio della popolazione di tutte le fasce di
          eta', e di migliorarne la sicurezza e la qualita', anche in
          considerazione   della    crisi    psico-sociale    causata
          dall'epidemia  di   SARS-CoV-2,   nonche'   di   sviluppare
          l'assistenza per il  benessere  psicologico  individuale  e
          collettivo, le regioni e le province autonome di  Trento  e
          di Bolzano, entro il 31 maggio 2022, adottano un  programma
          di interventi per l'assistenza sociosanitaria alle  persone
          con disturbi mentali e affette da disturbi  correlati  allo
          stress  al  fine  di  garantire  e  rafforzare   l'uniforme
          erogazione, in tutto il territorio nazionale,  dei  livelli
          di assistenza di cui agli articoli 25 e 26 del decreto  del
          Presidente del Consiglio  dei  ministri  12  gennaio  2017,
          pubblicato  nel   supplemento   ordinario   alla   Gazzetta
          Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017, e, in  particolare,  per
          il raggiungimento dei seguenti obiettivi: 
                a)  rafforzare  i  servizi  di  neuropsichiatria  per
          l'infanzia e l'adolescenza, ai sensi dell'articolo  25  del
          citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12
          gennaio 2017, potenziando l'assistenza ospedaliera in  area
          pediatrica e  l'assistenza  territoriale,  con  particolare
          riferimento all'ambito semiresidenziale; 
                b)  potenziare   l'assistenza   sociosanitaria   alle
          persone con disturbi mentali, ai sensi dell'articolo 26 del
          citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12
          gennaio 2017; 
                c)   potenziare   l'assistenza   per   il   benessere
          psicologico  individuale  e  collettivo,   anche   mediante
          l'accesso  ai  servizi  di  psicologia  e  psicoterapia  in
          assenza  di  una  diagnosi  di  disturbi  mentali,  e   per
          affrontare situazioni di disagio psicologico,  depressione,
          ansia e trauma da stress. 
              2. Per il raggiungimento  degli  obiettivi  di  cui  al
          comma 1  e'  autorizzata  la  spesa  complessiva  di  dieci
          milioni  di  euro   per   l'anno   2022,   finalizzata   al
          reclutamento di professionisti  sanitari  e  di  assistenti
          sociali secondo le  modalita'  previste  dall'articolo  33,
          commi 1 e 3, del  decreto-legge  25  maggio  2021,  n.  73,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio  2021,
          n. 106. Conseguentemente  le  risorse  stanziate  ai  sensi
          dell'articolo 1, commi 290 e 291, della legge  30  dicembre
          2021, n. 234, riportate nelle tabelle di cui agli  allegati
          5 e 6 annessi alla medesima legge n.  234  del  2021,  sono
          incrementate degli importi indicati, rispettivamente, nelle
          tabelle A e B allegate al presente decreto. 
              3.  Tenuto  conto  dell'aumento  delle  condizioni   di
          depressione, ansia,  stress  e  fragilita'  psicologica,  a
          causa dell'emergenza pandemica e  della  conseguente  crisi
          socio-economica, le  regioni  e  le  province  autonome  di
          Trento e di Bolzano erogano, nei limiti  delle  risorse  di
          cui al comma  4,  un  contributo  per  sostenere  le  spese
          relative  a  sessioni  di  psicoterapia   fruibili   presso
          specialisti privati regolarmente iscritti nell'elenco degli
          psicoterapeuti nell'ambito dell'albo  degli  psicologi.  Il
          contributo e' stabilito nell'importo massimo  di  600  euro
          per  persona  ed  e'   parametrato   alle   diverse   fasce
          dell'indicatore  della  situazione  economica   equivalente
          (ISEE) al fine di sostenere le persone con ISEE piu' basso.
          Il contributo non spetta alle persone con ISEE superiore  a
          50.000 euro. Le modalita' di  presentazione  della  domanda
          per accedere al contributo,  l'entita'  dello  stesso  e  i
          requisiti, anche reddituali, per la sua  assegnazione  sono
          stabiliti, nel limite complessivo di 25 milioni di euro per
          l'anno 2022, con decreto  del  Ministro  della  salute,  di
          concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,  da
          adottare entro trenta  giorni  dalla  data  di  entrata  in
          vigore della legge di  conversione  del  presente  decreto,
          previa intesa  in  sede  di  Conferenza  permanente  per  i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento e di Bolzano. Le risorse determinate al comma 4  per
          le finalita' di cui al presente comma sono ripartite tra le
          regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano  come
          indicato nella tabella C allegata al presente decreto. (16)
          (17) 
              4. Agli oneri derivanti dall'attuazione  del  comma  2,
          pari a 10 milioni di euro  per  l'anno  2022,  e  a  quelli
          derivanti dall'attuazione del comma 3, pari a ulteriori  10
          milioni di euro per l'anno 2022, si provvede a  valere  sul
          livello di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale
          standard cui concorre lo Stato  per  l'anno  2022,  che  e'
          incrementato dell'importo  complessivo  di  20  milioni  di
          euro, mediante corrispondente riduzione del  Fondo  di  cui
          all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.
          190. Ai relativi finanziamenti accedono tutte le regioni  e
          le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle
          disposizioni legislative che stabiliscono, per le autonomie
          speciali, il  concorso  della  regione  o  della  provincia
          autonoma al finanziamento sanitario corrente.».