Art. 26 
 
Modifica  e  ottimizzazione  delle  misure  di  accoglienza  di   cui
  all'articolo 44 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 
  1. All'articolo  44  del  decreto-legge  17  maggio  2022,  n.  50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15  luglio  2022,  n.  91,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1: 
      1) alla lettera a), le parole: «15.000 unita'» sono  sostituite
dalle seguenti: «7.000 unita'»; 
      2) dopo la lettera c) e' aggiunta la seguente: 
    «c-bis) corrispondere al Ministero dell'interno un contributo  di
euro 50.500.000,00 finalizzato all'attivazione fino a un  massimo  di
ulteriori 8.000 posti nel Sistema di accoglienza e  integrazione,  di
cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, a
partire da quelli gia' resi  disponibili  dai  Comuni  e  non  ancora
finanziati,  ad  integrazione  di   quanto   previsto   dell'articolo
5-quater, comma  3,  del  decreto-legge  25  febbraio  2022,  n.  14,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28.»; 
    b) dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: 
  «3-bis.   L'incremento   della   disponibilita'   di   posti    per
l'accoglienza nei centri di cui agli articoli  9  e  11  del  decreto
legislativo 18 agosto 2015, n. 142, e nel Sistema  di  accoglienza  e
integrazione (SAI) derivante dall'attuazione  dell'articolo  5-quater
del  decreto-legge  25  febbraio  2022,  n.   14,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28,  come  integrato  ai
sensi del presente articolo, e' reso disponibile prioritariamente per
soddisfare  le  eccezionali  esigenze  di  accoglienza  dei  profughi
provenienti dall'Ucraina e dall'Afghanistan di cui all'articolo 7 del
decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205.». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Si  riporta   il   testo   dell'articolo   44,   del
          decreto-legge  17  maggio  2022,  n.  50,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022,  n.  91  (Misure
          urgenti in  materia  di  politiche  energetiche  nazionali,
          produttivita'   delle   imprese    e    attrazione    degli
          investimenti, nonche' in materia di politiche sociali e  di
          crisi ucraina) come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 44 (Ulteriori misure di assistenza a favore delle
          persone richiedenti la  protezione  temporanea  di  cui  al
          decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  del  28
          marzo 2022). - 1. Nell'ambito  delle  misure  assistenziali
          previste dall'articolo 4, comma 1, lettera g), del  decreto
          legislativo 7 aprile 2003, n. 85, in favore  delle  persone
          richiedenti protezione temporanea di cui all'articolo 1 del
          decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28  marzo
          2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
          italiana n. 89 del 15 aprile 2022,  il  Dipartimento  della
          protezione  civile  della  Presidenza  del  Consiglio   dei
          ministri, nei limiti temporali definiti dalla deliberazione
          del Consiglio dei ministri  28  febbraio  2022,  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  58
          del 10 marzo 2022, e nel limite delle risorse previste  dal
          comma 5 del presente articolo, e' autorizzato a: 
                a) incrementare  le  disponibilita'  delle  ulteriori
          forme di accoglienza diffusa di cui all'articolo 31,  comma
          1, lettera a), del decreto-legge  21  marzo  2022,  n.  21,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio  2022,
          n. 51, per un massimo di ulteriori 7.000 unita'; 
                b)  incrementare  i  destinatari   delle   forme   di
          sostentamento di cui all'articolo 31, comma 1, lettera  b),
          del  decreto-legge  n.  21  del   2022,   convertito,   con
          modificazioni, dalla legge n. 51 del 2022, per  un  massimo
          di ulteriori 20.000 unita'; 
                c) integrare,  nel  limite  di  euro  27.000.000  per
          l'anno 2022, il contributo forfetario di  cui  all'articolo
          31, comma 1, lettera c), del decreto-legge n. 21 del  2022,
          convertito, con modificazioni, dalla legge n. 51 del  2022,
          per  l'accesso  alle  prestazioni  del  Servizio  sanitario
          nazionale da riconoscere alle regioni e  province  autonome
          di Trento e di Bolzano, per un massimo di ulteriori  20.000
          unita'; 
                c-bis) corrispondere  al  Ministero  dell'interno  un
          contributo    di     euro     50.500.000,00     finalizzato
          all'attivazione fino a un massimo di ulteriori 8.000  posti
          nel  Sistema  di  accoglienza  e   integrazione,   di   cui
          all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30  dicembre  1989,
          n. 416,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  28
          febbraio 1990,  n.  39,  a  partire  da  quelli  gia'  resi
          disponibili  dai  Comuni  e  non  ancora   finanziati,   ad
          integrazione di  quanto  previsto  dell'articolo  5-quater,
          comma  3,  del  decreto-legge  25  febbraio  2022,  n.  14,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 5  aprile  2022,
          n. 28. 
              2.  Il  Dipartimento  della  protezione  civile   della
          Presidenza del Consiglio  dei  ministri  e'  autorizzato  a
          disporre, con ordinanze adottate ai sensi dell'articolo 31,
          comma 2, del decreto-legge n. 21 del 2022, convertito,  con
          modificazioni, dalla legge n.  51  del  2022,  l'estensione
          dell'applicazione delle  misure  di  cui  all'articolo  31,
          comma 1, lettere a) e b), del medesimo decreto-legge n.  21
          del 2022, come integrate dal comma 1 del presente articolo,
          e la rimodulazione tra le stesse, anche oltre le unita' ivi
          indicate, sulla  base  delle  effettive  esigenze  e  delle
          risorse impiegate al raggiungimento delle predette  unita',
          nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili ai  sensi
          dell'articolo 31, comma 4, del citato decreto-legge  n.  21
          del 2022  e  del  comma  1  del  presente  articolo,  fermi
          restando i termini temporali di applicazione  delle  misure
          medesime. 
              3.  Per  far  fronte  alle  eccezionali   esigenze   di
          accoglienza in conseguenza del conflitto bellico in atto in
          Ucraina, le risorse di cui all'articolo 5-quater, comma  1,
          del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  5  aprile  2022,  n.  28,  sono
          incrementate di euro 112.749.000 per l'anno 2022. 
              3-bis. L'incremento della disponibilita' di  posti  per
          l'accoglienza nei centri di cui agli articoli 9  e  11  del
          decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, e  nel  Sistema
          di   accoglienza    e    integrazione    (SAI)    derivante
          dall'attuazione dell'articolo 5-quater del decreto-legge 25
          febbraio 2022, n. 14, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 5 aprile 2022, n. 28, come  integrato  ai  sensi  del
          presente articolo, e' reso disponibile prioritariamente per
          soddisfare  le  eccezionali  esigenze  di  accoglienza  dei
          profughi provenienti dall'Ucraina e dall'Afghanistan di cui
          all'articolo 7 del decreto-legge 8 ottobre  2021,  n.  139,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2021,
          n. 205. 
              4.  Allo  scopo  di  rafforzare,  in  via   temporanea,
          l'offerta di servizi sociali da parte dei comuni  ospitanti
          un significativo numero di persone richiedenti il  permesso
          di protezione temporanea di cui al decreto  del  Presidente
          del Consiglio dei ministri 28 marzo 2022, da  definire  sia
          in  termini  percentuali  che  assoluti  in  considerazione
          dell'impatto  sulla  gestione  dei  servizi   sociali,   il
          Dipartimento della protezione civile della  Presidenza  del
          Consiglio dei ministri e'  autorizzato  ad  assegnare,  nel
          limite di euro 40.000.000 per l'anno  2022,  un  contributo
          forfetario una tantum in favore dei predetti comuni,  anche
          per  il  tramite  dei  Commissari  delegati  nominati   con
          ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
          n. 872 del 4 marzo 2022 e delle province autonome di Trento
          e di Bolzano interessati. Alla definizione  dei  criteri  e
          modalita' di riparto del contributo di cui al primo periodo
          si provvede con ordinanze di protezione civile adottate  in
          attuazione della deliberazione del Consiglio  dei  ministri
          28 febbraio 2022. 
              5. Per l'attuazione delle misure di cui ai commi 1 e 4,
          nel limite complessivo di euro 188.950.000 per l'anno 2022,
          si provvede  a  valere  sulle  risorse  del  Fondo  per  le
          emergenze nazionali, di cui  all'articolo  44  del  decreto
          legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, che sono conseguentemente
          incrementate per l'anno 2022. 
              6. Agli oneri  derivanti  dai  commi  3  e  5,  pari  a
          301.699.000 euro per l'anno  2022,  si  provvede  ai  sensi
          dell'articolo 58.».