Art. 26
Modifica e ottimizzazione delle misure di accoglienza di cui
all'articolo 44 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50
1. All'articolo 44 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) alla lettera a), le parole: «15.000 unita'» sono sostituite
dalle seguenti: «7.000 unita'»;
2) dopo la lettera c) e' aggiunta la seguente:
«c-bis) corrispondere al Ministero dell'interno un contributo di
euro 50.500.000,00 finalizzato all'attivazione fino a un massimo di
ulteriori 8.000 posti nel Sistema di accoglienza e integrazione, di
cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, a
partire da quelli gia' resi disponibili dai Comuni e non ancora
finanziati, ad integrazione di quanto previsto dell'articolo
5-quater, comma 3, del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28.»;
b) dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:
«3-bis. L'incremento della disponibilita' di posti per
l'accoglienza nei centri di cui agli articoli 9 e 11 del decreto
legislativo 18 agosto 2015, n. 142, e nel Sistema di accoglienza e
integrazione (SAI) derivante dall'attuazione dell'articolo 5-quater
del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28, come integrato ai
sensi del presente articolo, e' reso disponibile prioritariamente per
soddisfare le eccezionali esigenze di accoglienza dei profughi
provenienti dall'Ucraina e dall'Afghanistan di cui all'articolo 7 del
decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205.».
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 44, del
decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 (Misure
urgenti in materia di politiche energetiche nazionali,
produttivita' delle imprese e attrazione degli
investimenti, nonche' in materia di politiche sociali e di
crisi ucraina) come modificato dalla presente legge:
«Art. 44 (Ulteriori misure di assistenza a favore delle
persone richiedenti la protezione temporanea di cui al
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28
marzo 2022). - 1. Nell'ambito delle misure assistenziali
previste dall'articolo 4, comma 1, lettera g), del decreto
legislativo 7 aprile 2003, n. 85, in favore delle persone
richiedenti protezione temporanea di cui all'articolo 1 del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 marzo
2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 89 del 15 aprile 2022, il Dipartimento della
protezione civile della Presidenza del Consiglio dei
ministri, nei limiti temporali definiti dalla deliberazione
del Consiglio dei ministri 28 febbraio 2022, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 58
del 10 marzo 2022, e nel limite delle risorse previste dal
comma 5 del presente articolo, e' autorizzato a:
a) incrementare le disponibilita' delle ulteriori
forme di accoglienza diffusa di cui all'articolo 31, comma
1, lettera a), del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022,
n. 51, per un massimo di ulteriori 7.000 unita';
b) incrementare i destinatari delle forme di
sostentamento di cui all'articolo 31, comma 1, lettera b),
del decreto-legge n. 21 del 2022, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 51 del 2022, per un massimo
di ulteriori 20.000 unita';
c) integrare, nel limite di euro 27.000.000 per
l'anno 2022, il contributo forfetario di cui all'articolo
31, comma 1, lettera c), del decreto-legge n. 21 del 2022,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 51 del 2022,
per l'accesso alle prestazioni del Servizio sanitario
nazionale da riconoscere alle regioni e province autonome
di Trento e di Bolzano, per un massimo di ulteriori 20.000
unita';
c-bis) corrispondere al Ministero dell'interno un
contributo di euro 50.500.000,00 finalizzato
all'attivazione fino a un massimo di ulteriori 8.000 posti
nel Sistema di accoglienza e integrazione, di cui
all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989,
n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
febbraio 1990, n. 39, a partire da quelli gia' resi
disponibili dai Comuni e non ancora finanziati, ad
integrazione di quanto previsto dell'articolo 5-quater,
comma 3, del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022,
n. 28.
2. Il Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei ministri e' autorizzato a
disporre, con ordinanze adottate ai sensi dell'articolo 31,
comma 2, del decreto-legge n. 21 del 2022, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 51 del 2022, l'estensione
dell'applicazione delle misure di cui all'articolo 31,
comma 1, lettere a) e b), del medesimo decreto-legge n. 21
del 2022, come integrate dal comma 1 del presente articolo,
e la rimodulazione tra le stesse, anche oltre le unita' ivi
indicate, sulla base delle effettive esigenze e delle
risorse impiegate al raggiungimento delle predette unita',
nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili ai sensi
dell'articolo 31, comma 4, del citato decreto-legge n. 21
del 2022 e del comma 1 del presente articolo, fermi
restando i termini temporali di applicazione delle misure
medesime.
3. Per far fronte alle eccezionali esigenze di
accoglienza in conseguenza del conflitto bellico in atto in
Ucraina, le risorse di cui all'articolo 5-quater, comma 1,
del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28, sono
incrementate di euro 112.749.000 per l'anno 2022.
3-bis. L'incremento della disponibilita' di posti per
l'accoglienza nei centri di cui agli articoli 9 e 11 del
decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, e nel Sistema
di accoglienza e integrazione (SAI) derivante
dall'attuazione dell'articolo 5-quater del decreto-legge 25
febbraio 2022, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla
legge 5 aprile 2022, n. 28, come integrato ai sensi del
presente articolo, e' reso disponibile prioritariamente per
soddisfare le eccezionali esigenze di accoglienza dei
profughi provenienti dall'Ucraina e dall'Afghanistan di cui
all'articolo 7 del decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2021,
n. 205.
4. Allo scopo di rafforzare, in via temporanea,
l'offerta di servizi sociali da parte dei comuni ospitanti
un significativo numero di persone richiedenti il permesso
di protezione temporanea di cui al decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 28 marzo 2022, da definire sia
in termini percentuali che assoluti in considerazione
dell'impatto sulla gestione dei servizi sociali, il
Dipartimento della protezione civile della Presidenza del
Consiglio dei ministri e' autorizzato ad assegnare, nel
limite di euro 40.000.000 per l'anno 2022, un contributo
forfetario una tantum in favore dei predetti comuni, anche
per il tramite dei Commissari delegati nominati con
ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 872 del 4 marzo 2022 e delle province autonome di Trento
e di Bolzano interessati. Alla definizione dei criteri e
modalita' di riparto del contributo di cui al primo periodo
si provvede con ordinanze di protezione civile adottate in
attuazione della deliberazione del Consiglio dei ministri
28 febbraio 2022.
5. Per l'attuazione delle misure di cui ai commi 1 e 4,
nel limite complessivo di euro 188.950.000 per l'anno 2022,
si provvede a valere sulle risorse del Fondo per le
emergenze nazionali, di cui all'articolo 44 del decreto
legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, che sono conseguentemente
incrementate per l'anno 2022.
6. Agli oneri derivanti dai commi 3 e 5, pari a
301.699.000 euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi
dell'articolo 58.».