Art. 27
Rifinanziamento del fondo per bonus relativi ai trasporti
1. All'articolo 35, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n.
50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91,
le parole: «79 milioni di euro per l'anno 2022» sono sostituite dalle
seguenti: «180 milioni di euro per l'anno 2022».
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 101 milioni
di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 43.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 35, del
decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 (Misure
urgenti in materia di politiche energetiche nazionali,
produttivita' delle imprese e attrazione degli
investimenti, nonche' in materia di politiche sociali e di
crisi ucraina) come modificato dalla presente legge:
«Art. 35 (Disposizioni urgenti in materia di sostegno
alle famiglie per la fruizione dei servizi di trasporto
pubblico). - 1. Al fine di mitigare l'impatto del rincaro
dei prezzi dei prodotti energetici sulle famiglie, in
particolare in relazione ai costi di trasporto per studenti
e lavoratori, e' istituito un fondo nello stato di
previsione del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, con una dotazione pari a 180 milioni di euro per
l'anno 2022, finalizzato a riconoscere, nei limiti della
dotazione del fondo e fino ad esaurimento delle risorse, un
buono da utilizzare per l'acquisto, a decorrere dalla data
di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana del decreto di cui al comma 2 e fino al 31
dicembre 2022, di abbonamenti per i servizi di trasporto
pubblico locale, regionale e interregionale ovvero per i
servizi di trasporto ferroviario nazionale. Il valore del
buono di cui al primo periodo e' pari al 100 per cento
della spesa da sostenere per l'acquisto dell'abbonamento e,
comunque, non puo' superare l'importo di euro 60. Il buono
di cui al primo periodo e' riconosciuto in favore delle
persone fisiche che, nell'anno 2021, hanno conseguito un
reddito complessivo non superiore a 35.000 euro. Il buono
reca il nominativo del beneficiario, e' utilizzabile per
l'acquisto di un solo abbonamento, non e' cedibile, non
costituisce reddito imponibile del beneficiario e non
rileva ai fini del computo del valore dell'indicatore della
situazione economica equivalente. Resta ferma la detrazione
prevista dall'articolo 15, comma 1, lettera i-decies), del
testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
sulla spesa rimasta a carico del beneficiario del buono.
2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili, da adottare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, sono definite le modalita' di
presentazione delle domande per il rilascio del buono di
cui al comma 1, le modalita' di emissione dello stesso,
anche ai fini del rispetto del limite di spesa, nonche' di
rendicontazione da parte delle aziende di trasporto dei
buoni utilizzati, nel periodo di cui al medesimo comma 1,
ai fini dell'acquisto degli abbonamenti. Una quota delle
risorse del fondo di cui al comma 1, pari a 1 milione di
euro, e' destinata alla progettazione e alla realizzazione
della piattaforma informatica per l'erogazione del
beneficio di cui al medesimo comma 1. Per le finalita' di
cui al secondo periodo, il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali puo' avvalersi, mediante stipulazione di
apposite convenzioni, delle societa' SOGEI - Societa'
generale d'informatica Spa e CONSAP - Concessionaria
servizi assicurativi pubblici Spa. Eventuali economie
derivanti dall'utilizzo delle risorse previste per la
realizzazione della piattaforma di cui al secondo periodo
sono utilizzate per l'erogazione del beneficio di cui al
comma 1.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a
79 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi
dell'articolo 58.».