Art. 27 
 
 
      Rifinanziamento del fondo per bonus relativi ai trasporti 
 
  1. All'articolo 35, comma 1, del decreto-legge 17 maggio  2022,  n.
50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91,
le parole: «79 milioni di euro per l'anno 2022» sono sostituite dalle
seguenti: «180 milioni di euro per l'anno 2022». 
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a  101  milioni
di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 43. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Si  riporta   il   testo   dell'articolo   35,   del
          decreto-legge  17  maggio  2022,  n.  50,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022,  n.  91  (Misure
          urgenti in  materia  di  politiche  energetiche  nazionali,
          produttivita'   delle   imprese    e    attrazione    degli
          investimenti, nonche' in materia di politiche sociali e  di
          crisi ucraina) come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 35 (Disposizioni urgenti in materia  di  sostegno
          alle famiglie per la fruizione  dei  servizi  di  trasporto
          pubblico). - 1. Al fine di mitigare l'impatto  del  rincaro
          dei prezzi  dei  prodotti  energetici  sulle  famiglie,  in
          particolare in relazione ai costi di trasporto per studenti
          e  lavoratori,  e'  istituito  un  fondo  nello  stato   di
          previsione del  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche
          sociali, con una dotazione pari a 180 milioni di  euro  per
          l'anno 2022, finalizzato a riconoscere,  nei  limiti  della
          dotazione del fondo e fino ad esaurimento delle risorse, un
          buono da utilizzare per l'acquisto, a decorrere dalla  data
          di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
          italiana del decreto di  cui  al  comma  2  e  fino  al  31
          dicembre 2022, di abbonamenti per i  servizi  di  trasporto
          pubblico locale, regionale e interregionale  ovvero  per  i
          servizi di trasporto ferroviario nazionale. Il  valore  del
          buono di cui al primo periodo e'  pari  al  100  per  cento
          della spesa da sostenere per l'acquisto dell'abbonamento e,
          comunque, non puo' superare l'importo di euro 60. Il  buono
          di cui al primo periodo e'  riconosciuto  in  favore  delle
          persone fisiche che, nell'anno 2021,  hanno  conseguito  un
          reddito complessivo non superiore a 35.000 euro.  Il  buono
          reca il nominativo del beneficiario,  e'  utilizzabile  per
          l'acquisto di un solo abbonamento,  non  e'  cedibile,  non
          costituisce  reddito  imponibile  del  beneficiario  e  non
          rileva ai fini del computo del valore dell'indicatore della
          situazione economica equivalente. Resta ferma la detrazione
          prevista dall'articolo 15, comma 1, lettera i-decies),  del
          testo unico delle imposte sui redditi, di  cui  al  decreto
          del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,  n.  917,
          sulla spesa rimasta a carico del beneficiario del buono. 
              2.  Con  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e   delle
          politiche   sociali,   di   concerto   con   il    Ministro
          dell'economia e delle  finanze  e  con  il  Ministro  delle
          infrastrutture e della mobilita' sostenibili,  da  adottare
          entro sessanta giorni dalla data di entrata in  vigore  del
          presente   decreto,   sono   definite   le   modalita'   di
          presentazione delle domande per il rilascio  del  buono  di
          cui al comma 1, le modalita'  di  emissione  dello  stesso,
          anche ai fini del rispetto del limite di spesa, nonche'  di
          rendicontazione da parte delle  aziende  di  trasporto  dei
          buoni utilizzati, nel periodo di cui al medesimo  comma  1,
          ai fini dell'acquisto degli abbonamenti.  Una  quota  delle
          risorse del fondo di cui al comma 1, pari a  1  milione  di
          euro, e' destinata alla progettazione e alla  realizzazione
          della  piattaforma   informatica   per   l'erogazione   del
          beneficio di cui al medesimo comma 1. Per le  finalita'  di
          cui al secondo periodo, il Ministero  del  lavoro  e  delle
          politiche sociali puo' avvalersi, mediante stipulazione  di
          apposite  convenzioni,  delle  societa'  SOGEI  -  Societa'
          generale  d'informatica  Spa  e  CONSAP  -   Concessionaria
          servizi  assicurativi  pubblici  Spa.  Eventuali   economie
          derivanti  dall'utilizzo  delle  risorse  previste  per  la
          realizzazione della piattaforma di cui al  secondo  periodo
          sono utilizzate per l'erogazione del beneficio  di  cui  al
          comma 1. 
              3. Agli oneri derivanti dal presente articolo,  pari  a
          79 milioni di euro per l'anno 2022, si  provvede  ai  sensi
          dell'articolo 58.».