Art. 28
Misure di accelerazione degli interventi infrastrutturali in materia
di trasmissione televisiva
1. Al fine di consentire ai comuni, alle comunita' montane o ad
altri enti locali o consorzi di enti locali non rientranti nella zona
di coordinamento radioelettrico internazionale concordata con i Paesi
radio-elettricamente confinanti la prosecuzione della trasmissione
via etere simultanea e integrale dei programmi televisivi diffusi in
ambito nazionale e locale ai sensi dell'articolo 27 del decreto
legislativo 8 novembre 2021, n. 208, e di garantire la continuita'
della fruizione dei programmi televisivi della popolazione residente
in aree nelle quali gli interventi infrastrutturali necessari per la
ricezione del segnale televisivo non risultano sostenibili
economicamente, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma
1039, lettera c), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, una quota
sino a 2,5 milioni di euro e' destinata per l'anno 2022
all'adeguamento degli impianti di trasmissione autorizzati da
riattivare nelle suddette zone con un limite massimo dell'80 per
cento delle spese sostenute e comunque per un importo non superiore a
10.000 euro.
2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
sono individuate le modalita' operative e le procedure per
l'attuazione degli interventi di cui al comma 1.
3. In caso di acquisto di apparecchio di ricezione televisiva via
satellite, per l'anno 2022, il contributo di cui all'articolo 1,
comma 1039, lettera c), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e'
innalzato fino ad un importo di 50 euro.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 27, del decreto
legislativo 8 novembre 2021, n. 208 (Attuazione della
direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della
direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di
determinate disposizioni legislative, regolamentari e
amministrative degli Stati membri, concernente il testo
unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in
considerazione dell'evoluzione delle realta' del mercato):
«Art. 27 (Ripetizione di palinsesti radiotelevisivi). -
1. L'installazione e l'esercizio di impianti e ripetitori
privati, destinati esclusivamente alla ricezione e
trasmissione via etere simultanea ed integrale dei
programmi radiofonici e televisivi diffusi in ambito
nazionale e locale, sono assoggettati a preventiva
autorizzazione del Ministero, il quale assegna le frequenze
di funzionamento dei suddetti impianti. Il richiedente deve
allegare alla domanda il progetto tecnico dell'impianto.
L'autorizzazione e' rilasciata esclusivamente ai comuni,
comunita' montane o ad altri enti locali o consorzi di enti
locali, ed ha estensione territoriale limitata alla
circoscrizione dell'ente richiedente tenendo conto,
tuttavia, della particolarita' delle zone di montagna. I
comuni, le comunita' montane e gli altri enti locali o
consorzi di enti locali privi di copertura radioelettrica
possono richiedere al Ministero l'autorizzazione
all'installazione di reti via cavo per la ripetizione
simultanea di programmi diffusi in ambito nazionale e
locale, fermo quanto previsto dall'articolo 7, comma 1,
lettera f).».
- Si riporta il comma 1039 dell'articolo 1 della legge
27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello
Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale
per il triennio 2018-2020):
«1039. Ai fini dell'attuazione dei commi da 1026 a 1046
e' autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per
l'esercizio finanziario 2018, 35,5 milioni di euro per
l'esercizio finanziario 2019, 344,4 milioni di euro per
l'esercizio finanziario 2020, 141 milioni di euro per
l'esercizio finanziario 2021 e 272,1 milioni di euro per
l'esercizio finanziario 2022, da iscrivere su appositi
capitoli dello stato di previsione del Ministero dello
sviluppo economico. Gli importi di cui al presente comma
sono utilizzati, in conformita' alla normativa europea in
materia di aiuti di Stato, per le seguenti finalita':
a) erogazione di misure compensative a fronte dei
costi di adeguamento degli impianti di trasmissione
sostenuti dagli operatori di rete in ambito nazionale a
seguito della liberazione delle frequenze per il servizio
televisivo digitale terrestre e, ove si renda necessario,
dagli operatori delle bande di spettro 3,6-3,8 GHz e
26,5-27,5 GHz. Per tali finalita', nell'ambito delle
risorse di cui al primo periodo del presente comma, sono
assegnati 0,5 milioni di euro per l'esercizio finanziario
2019, 24,1 milioni di euro per ciascuno degli esercizi
finanziari 2020 e 2021 e 228,1 milioni di euro per
l'esercizio finanziario 2022;
b) erogazione di indennizzo per gli operatori di rete
in ambito locale che hanno rilasciato le frequenze per il
servizio televisivo digitale terrestre oggetto di diritto
d'uso. Per tali finalita', nell'ambito delle risorse di cui
al primo periodo del presente comma, sono assegnati 230,3
milioni di euro per l'esercizio finanziario 2020 e 73,9
milioni di euro per l'esercizio finanziario 2021;
c) contributo ai costi a carico degli utenti finali
per l'acquisto di apparecchiature di ricezione televisiva
di cui all'articolo 3-quinquies, comma 5, terzo periodo,
del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, ed i
connessi costi di erogazione. Per tali finalita',
nell'ambito delle risorse di cui al primo periodo del
presente comma, sono assegnati 25 milioni di euro per
l'esercizio finanziario 2019, 76 milioni di euro per
l'esercizio finanziario 2020 e 25 milioni di euro per
ciascuno degli esercizi finanziari 2021 e 2022;
d) oneri finanziari e amministrativi relativi
all'espletamento da parte del Ministero dello sviluppo
economico delle seguenti attivita': predisposizione dei
documenti tecnici e monitoraggio delle attivita' di
coordinamento della transizione di cui al comma 1032;
attivita' di monitoraggio per la risoluzione delle
eventuali problematiche causate dalle emissioni delle
stazioni radio base rispetto agli impianti di ricezione
televisiva terrestre; definizione, simulazione e verifica
delle regole tecniche derivanti dagli accordi di
coordinamento internazionale; gestione delle procedure di
selezione per l'assegnazione dei diritti d'uso delle
frequenze in banda 694-790 MHz e delle bande di spettro
3,6-3,8 GHz e 26,5-27,5 GHz di cui al comma 1028, con
riguardo alla liberazione delle frequenze per il servizio
televisivo digitale terrestre e, qualora si renda
necessario, delle bande di spettro 3,6-3,8 GHz e 26,5-27,5
GHz; espletamento delle procedure di selezione per
l'assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze per il
servizio televisivo digitale terrestre, di cui ai commi
1031, 1033 e 1034, previo ammodernamento e digitalizzazione
degli archivi dei diritti d'uso e dei fornitori di servizi
media e audiovisivi; messa a disposizione della capacita'
trasmissiva di cui al comma 1033 e relativo monitoraggio;
informazione dei cittadini. Per tali finalita', nell'ambito
delle risorse di cui al primo periodo del presente comma,
sono assegnati 5 milioni di euro per l'esercizio
finanziario 2018, 10 milioni di euro per l'esercizio
finanziario 2019, 14 milioni di euro per l'esercizio
finanziario 2020, 18 milioni di euro per l'esercizio
finanziario 2021 e 19 milioni di euro per l'esercizio
finanziario 2022.».