Art. 28 
 
 
Misure di accelerazione degli interventi infrastrutturali in  materia
                     di trasmissione televisiva 
 
  1. Al fine di consentire ai comuni, alle  comunita'  montane  o  ad
altri enti locali o consorzi di enti locali non rientranti nella zona
di coordinamento radioelettrico internazionale concordata con i Paesi
radio-elettricamente confinanti la  prosecuzione  della  trasmissione
via etere simultanea e integrale dei programmi televisivi diffusi  in
ambito nazionale e locale  ai  sensi  dell'articolo  27  del  decreto
legislativo 8 novembre 2021, n. 208, e di  garantire  la  continuita'
della fruizione dei programmi televisivi della popolazione  residente
in aree nelle quali gli interventi infrastrutturali necessari per  la
ricezione  del   segnale   televisivo   non   risultano   sostenibili
economicamente, a valere sulle risorse di cui all'articolo  1,  comma
1039, lettera c), della legge 27 dicembre 2017,  n.  205,  una  quota
sino  a  2,5  milioni  di  euro  e'   destinata   per   l'anno   2022
all'adeguamento  degli  impianti  di  trasmissione   autorizzati   da
riattivare nelle suddette zone con  un  limite  massimo  dell'80  per
cento delle spese sostenute e comunque per un importo non superiore a
10.000 euro. 
  2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico,  di  concerto
con il Ministro dell'economia e delle  finanze,  da  adottarsi  entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore del  presente  decreto,
sono  individuate  le  modalita'  operative  e   le   procedure   per
l'attuazione degli interventi di cui al comma 1. 
  3. In caso di acquisto di apparecchio di ricezione  televisiva  via
satellite, per l'anno 2022, il  contributo  di  cui  all'articolo  1,
comma 1039, lettera c), della legge 27  dicembre  2017,  n.  205,  e'
innalzato fino ad un importo di 50 euro. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  27,  del  decreto
          legislativo 8  novembre  2021,  n.  208  (Attuazione  della
          direttiva (UE)  2018/1808  del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio, del 14 novembre  2018,  recante  modifica  della
          direttiva  2010/13/UE,   relativa   al   coordinamento   di
          determinate  disposizioni  legislative,   regolamentari   e
          amministrative degli Stati  membri,  concernente  il  testo
          unico per la fornitura di servizi di media  audiovisivi  in
          considerazione dell'evoluzione delle realta' del mercato): 
              «Art. 27 (Ripetizione di palinsesti radiotelevisivi). -
          1. L'installazione e l'esercizio di impianti  e  ripetitori
          privati,  destinati   esclusivamente   alla   ricezione   e
          trasmissione  via  etere  simultanea   ed   integrale   dei
          programmi  radiofonici  e  televisivi  diffusi  in   ambito
          nazionale  e  locale,  sono   assoggettati   a   preventiva
          autorizzazione del Ministero, il quale assegna le frequenze
          di funzionamento dei suddetti impianti. Il richiedente deve
          allegare alla domanda il  progetto  tecnico  dell'impianto.
          L'autorizzazione e' rilasciata  esclusivamente  ai  comuni,
          comunita' montane o ad altri enti locali o consorzi di enti
          locali,  ed  ha  estensione  territoriale   limitata   alla
          circoscrizione   dell'ente   richiedente   tenendo   conto,
          tuttavia, della particolarita' delle zone  di  montagna.  I
          comuni, le comunita' montane e  gli  altri  enti  locali  o
          consorzi di enti locali privi di  copertura  radioelettrica
          possono   richiedere    al    Ministero    l'autorizzazione
          all'installazione di  reti  via  cavo  per  la  ripetizione
          simultanea di  programmi  diffusi  in  ambito  nazionale  e
          locale, fermo quanto previsto  dall'articolo  7,  comma  1,
          lettera f).». 
              - Si riporta il comma 1039 dell'articolo 1 della  legge
          27 dicembre 2017, n.  205  (Bilancio  di  previsione  dello
          Stato per l'anno finanziario 2018  e  bilancio  pluriennale
          per il triennio 2018-2020): 
              «1039. Ai fini dell'attuazione dei commi da 1026 a 1046
          e'  autorizzata  la  spesa  di  5  milioni  di   euro   per
          l'esercizio finanziario 2018,  35,5  milioni  di  euro  per
          l'esercizio finanziario 2019, 344,4  milioni  di  euro  per
          l'esercizio finanziario  2020,  141  milioni  di  euro  per
          l'esercizio finanziario 2021 e 272,1 milioni  di  euro  per
          l'esercizio finanziario  2022,  da  iscrivere  su  appositi
          capitoli dello stato  di  previsione  del  Ministero  dello
          sviluppo economico. Gli importi di cui  al  presente  comma
          sono utilizzati, in conformita' alla normativa  europea  in
          materia di aiuti di Stato, per le seguenti finalita': 
                a) erogazione di misure  compensative  a  fronte  dei
          costi  di  adeguamento  degli  impianti   di   trasmissione
          sostenuti dagli operatori di rete  in  ambito  nazionale  a
          seguito della liberazione delle frequenze per  il  servizio
          televisivo digitale terrestre e, ove si  renda  necessario,
          dagli operatori  delle  bande  di  spettro  3,6-3,8  GHz  e
          26,5-27,5  GHz.  Per  tali  finalita',  nell'ambito   delle
          risorse di cui al primo periodo del  presente  comma,  sono
          assegnati 0,5 milioni di euro per  l'esercizio  finanziario
          2019, 24,1 milioni di  euro  per  ciascuno  degli  esercizi
          finanziari  2020  e  2021  e  228,1  milioni  di  euro  per
          l'esercizio finanziario 2022; 
                b) erogazione di indennizzo per gli operatori di rete
          in ambito locale che hanno rilasciato le frequenze  per  il
          servizio televisivo digitale terrestre oggetto  di  diritto
          d'uso. Per tali finalita', nell'ambito delle risorse di cui
          al primo periodo del presente comma, sono  assegnati  230,3
          milioni di euro per l'esercizio  finanziario  2020  e  73,9
          milioni di euro per l'esercizio finanziario 2021; 
                c) contributo ai costi a carico degli  utenti  finali
          per l'acquisto di apparecchiature di  ricezione  televisiva
          di cui all'articolo 3-quinquies, comma  5,  terzo  periodo,
          del decreto-legge 2 marzo  2012,  n.  16,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 26 aprile  2012,  n.  44,  ed  i
          connessi  costi  di   erogazione.   Per   tali   finalita',
          nell'ambito delle risorse  di  cui  al  primo  periodo  del
          presente comma, sono  assegnati  25  milioni  di  euro  per
          l'esercizio  finanziario  2019,  76  milioni  di  euro  per
          l'esercizio finanziario 2020  e  25  milioni  di  euro  per
          ciascuno degli esercizi finanziari 2021 e 2022; 
                d)  oneri  finanziari   e   amministrativi   relativi
          all'espletamento da  parte  del  Ministero  dello  sviluppo
          economico delle  seguenti  attivita':  predisposizione  dei
          documenti  tecnici  e  monitoraggio  delle   attivita'   di
          coordinamento della  transizione  di  cui  al  comma  1032;
          attivita'  di  monitoraggio  per   la   risoluzione   delle
          eventuali  problematiche  causate  dalle  emissioni   delle
          stazioni radio base rispetto  agli  impianti  di  ricezione
          televisiva terrestre; definizione, simulazione  e  verifica
          delle  regole   tecniche   derivanti   dagli   accordi   di
          coordinamento internazionale; gestione delle  procedure  di
          selezione  per  l'assegnazione  dei  diritti  d'uso   delle
          frequenze in banda 694-790 MHz e  delle  bande  di  spettro
          3,6-3,8 GHz e 26,5-27,5 GHz  di  cui  al  comma  1028,  con
          riguardo alla liberazione delle frequenze per  il  servizio
          televisivo  digitale  terrestre   e,   qualora   si   renda
          necessario, delle bande di spettro 3,6-3,8 GHz e  26,5-27,5
          GHz;  espletamento  delle  procedure   di   selezione   per
          l'assegnazione dei diritti d'uso  delle  frequenze  per  il
          servizio televisivo digitale terrestre,  di  cui  ai  commi
          1031, 1033 e 1034, previo ammodernamento e digitalizzazione
          degli archivi dei diritti d'uso e dei fornitori di  servizi
          media e audiovisivi; messa a disposizione  della  capacita'
          trasmissiva di cui al comma 1033 e  relativo  monitoraggio;
          informazione dei cittadini. Per tali finalita', nell'ambito
          delle risorse di cui al primo periodo del  presente  comma,
          sono  assegnati  5  milioni   di   euro   per   l'esercizio
          finanziario  2018,  10  milioni  di  euro  per  l'esercizio
          finanziario  2019,  14  milioni  di  euro  per  l'esercizio
          finanziario  2020,  18  milioni  di  euro  per  l'esercizio
          finanziario 2021 e  19  milioni  di  euro  per  l'esercizio
          finanziario 2022.».