Art. 19 
 
                        Progetti ammissibili 
 
  1. Sono ammissibili, ai sensi del presente titolo,  i  progetti  di
investimento in favore dei porti marittimi  riconducibili  ad  una  o
piu' delle linee  di  azione  di  cui  all'art.  6  e  relativi  agli
investimenti di cui all'art. 20. 
  2. Ai fini dell'ammissibilita', i progetti di cui al presente  capo
devono presentare costi totali di importo complessivo non inferiore a
euro 5 milioni e non superiore a euro 20 milioni,  per  un  ammontare
del  contributo  concedibile,  comunque,  non  superiore  a  euro  10
milioni, fermo restando quanto previsto dall'art. 8, comma 4. 
  3. Qualsiasi concessione, o altro atto di conferimento, a favore di
un terzo per la  costruzione,  l'ammodernamento,  la  gestione  o  la
locazione di un'infrastruttura portuale sovvenzionata sono  assegnati
in  maniera  competitiva,  trasparente,  non  discriminatoria  e  non
soggetta a condizioni. 
  4.  Le  infrastrutture  portuali   sovvenzionate   sono   messe   a
disposizione  degli  utenti  interessati  su  base  paritaria  e  non
discriminatoria alle condizioni di mercato.