Art. 20 
 
                          Spese ammissibili 
 
  1. Sono ammissibili i costi, incluse le  spese  di  programmazione,
per: 
    a)  investimenti  per   la   costruzione,   la   sostituzione   o
l'ammodernamento di infrastrutture portuali; 
    b)  investimenti  per   la   costruzione,   la   sostituzione   o
l'ammodernamento di infrastrutture di accesso; 
    c) il dragaggio. 
  2. Non sono in ogni caso ammissibili le spese: 
    a) per le attivita'  non  connesse  al  trasporto,  tra  cui  gli
impianti di produzione industriale  che  operano  in  un  porto,  gli
uffici o i negozi, e per le sovrastrutture portuali. 
    b) per servizi di consulenza continuativi o periodici o  connessi
alla consulenza fiscale, alla consulenza legale o alla pubblicita'; 
    c) per l'acquisto di beni usati o in leasing; 
    d) per lavori in economia; 
    e) relative a pagamenti a favore di  soggetti  privi  di  partita
IVA; 
    f) relative a prestazioni gestionali; 
    g) effettuate o fatturate al soggetto  beneficiario  da  societa'
con rapporti di controllo o di collegamento, come definito  dall'art.
2359 del codice civile o che abbiano in comune soci, amministratori o
procuratori con poteri di rappresentanza; tali spese potranno  essere
ammissibili solo se  l'impresa  destinataria  documenti,  al  momento
della presentazione  della  domanda  di  partecipazione  al  presente
bando, che tale societa' e' l'unico  fornitore  di  tale  impianto  o
strumentazione; 
    h) relative a singoli beni di importo inferiore a 500,00 euro, al
netto di IVA; 
    i) relative a commesse interne; 
    j) relative a pagamenti effettuati cumulativamente, in contanti e
in compensazione. 
  3. L'imposta sul valore aggiunto (IVA) e' un costo ammissibile solo
se questa non sia recuperabile nel rispetto della normativa nazionale
di riferimento. Tale  importo  dovra'  tuttavia  essere  puntualmente
tracciato per ogni progetto nei sistemi informatici gestionali. 
  4.  Ulteriori  specificazioni  in   merito   alle   condizioni   di
ammissibilita' delle spese sono fornite con l'avviso di cui  all'art.
8, comma 2.