Art. 25 
 
Nuove  misure  di  attuazione  del  Piano  nazionale  di  ripresa   e
  resilienza  in  materia  di  alloggi  e  residenze   per   studenti
  universitari 
 
  1. In attuazione della Riforma 1.7 della Missione 4, Componente  1,
del Piano nazionale di ripresa e resilienza, dopo l'articolo 1  della
legge 14 novembre 2000, n. 338, e' inserito il seguente: 
  "Art. 1-bis  (Nuovo  housing  universitario).  -  ((1.  Le  risorse
previste dalla riforma 1.7 della missione 4, componente 1, del  Piano
nazionale di ripresa e  resilienza  (PNRR)  sono  destinate,  per  un
importo  pari  a  660  milioni  di   euro,   all'acquisizione   della
disponibilita' di nuovi posti letto presso alloggi  o  residenze  per
studenti delle istituzioni della formazione superiore,  ai  fini  del
perseguimento delle finalita' previste dalla medesima riforma.)) 
  2. ((Le risorse destinate ai sensi  del  comma  1  sono  assegnate,
anche in convenzione ovvero in partenariato con le  universita',  con
le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e
con gli enti regionali per il diritto allo studio, alle imprese, agli
operatori economici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera  p),  del
codice dei contratti pubblici,  di  cui  al  decreto  legislativo  18
aprile 2016, n. 50, e agli altri soggetti privati di cui all'articolo
1,  comma  1,  della  presente  legge))  sulla  base  delle  proposte
selezionate  da  una  commissione  istituita  presso   il   Ministero
dell'universita' e della ricerca, secondo le procedure  definite  dal
decreto di cui al  comma  7.  Ai  componenti  della  commissione  non
spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi  di  spese  o  altri
emolumenti comunque denominati. 
  3. La ripartizione delle risorse tra  le  proposte  selezionate  ai
sensi  del  comma  2  e'  effettuata,  con   decreto   del   Ministro
dell'universita' e della ricerca, sulla base  del  numero  dei  posti
letto previsti in  base  a  ciascuna  proposta  e  tenuto  conto  dei
fabbisogni espressi dalla ricognizione effettuata  con  le  modalita'
indicate dal decreto di cui  al  comma  7,  nonche'  della  quota  da
riservare alle regioni del Mezzogiorno,  ai  sensi  dell'articolo  2,
comma 6-bis, secondo periodo, del decreto-legge 31  maggio  2021,  n.
77, convertito, con modificazioni, dalla legge  29  luglio  2021,  n.
108.  L'erogazione  delle  risorse  di  cui  al  presente  comma   e'
effettuata in  esito  alla  effettiva  messa  a  disposizione,  anche
tramite appositi  bandi,  dei  posti  letto  relativi  alle  proposte
ammesse a finanziamento. 
  4. ((Le risorse assegnate ai sensi del comma 3  sono  destinate  al
pagamento del  corrispettivo)),  o  parte  di  esso,  dovuto  per  il
godimento dei posti letto resi  disponibili  ai  sensi  del  presente
articolo presso alloggi o  residenze  per  i  primi  tre  anni  dalla
effettiva fruibilita' degli stessi. 
  5. I soggetti aggiudicatari ai sensi  del  comma  3  assicurano  la
destinazione  d'uso  prevalente  degli  immobili  utilizzati  per  le
finalita' del presente articolo ad alloggio o residenza per  studenti
con possibilita' di destinazione ad altra finalita', anche  a  titolo
oneroso, delle parti della struttura  eventualmente  non  utilizzate,
ovvero degli stessi alloggi o residenze in relazione ai  periodi  non
correlati allo svolgimento delle attivita' didattiche. 
  6. La riduzione della disponibilita' di  posti  letto  rispetto  al
numero  degli  stessi  indicato  in  sede  di  proposta  comporta  la
riduzione delle somme erogate e dei benefici di cui ai commi 9  e  10
in misura proporzionale alla riduzione della disponibilita' prevista.
In caso di mutamento della destinazione d'uso prevalente ad  alloggio
o residenza per studente degli immobili utilizzati per  le  finalita'
del presente articolo, il soggetto aggiudicatario decade dai benefici
di cui ai commi 9, 10 e 11. 
  7. Con decreto  del  Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca,
sentite la Conferenza dei rettori delle  universita'  italiane  e  la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro  sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della  presente  disposizione,
sono definiti: 
    a) la composizione della commissione di  valutazione  di  cui  al
comma 2; 
    b) le procedure per la ricognizione dei  fabbisogni  territoriali
di posti letto; 
    c) le procedure per la presentazione delle proposte di intervento
e per la loro valutazione, nonche' il numero minimo  di  posti  letto
per intervento; 
    d) le procedure e i criteri volti ad individuare il corrispettivo
unitario per i posti letto, tenendo conto  dell'ambito  territoriale,
dei valori di mercato di riferimento, delle tipologie degli  immobili
e del  livello  dei  servizi  offerti  agli  studenti  nonche'  della
riduzione del 15 per cento in ragione della finalita'  sociale  delle
misure di cui al presente articolo; 
    e) le garanzie patrimoniali minime per accedere  alle  misure  di
cui al presente articolo, anche al fine di assicurare un  vincolo  di
destinazione, pari ad almeno nove anni successivi al terzo anno,  con
decorrenza dall'acquisizione della  disponibilita'  degli  alloggi  o
delle residenze per l'utilizzo previsto; 
    f)  gli  standard  minimi  qualitativi  degli  alloggi  o   delle
residenze e degli ulteriori servizi offerti, in  relazione  sia  allo
spazio comune per studente che alle relative  dotazioni  strumentali,
fermo restando il  rispetto  del  principio  di  non  arrecare  danno
significativo all'ambiente (DNSH). 
  8. I posti letto ottenuti con le misure di cui al presente articolo
sono destinati agli studenti fuori sede individuati sulla base  delle
graduatorie del diritto allo studio, ovvero di quelle di merito. 
  9. Con decorrenza dall'anno di imposta 2024, le  somme  corrisposte
ai sensi del comma 4 non concorrono alla formazione  del  reddito  ai
fini dell'imposta sul reddito delle persone  fisiche  e  dell'imposta
sul reddito delle societa', nonche' alla formazione del valore  netto
della produzione  ai  fini  dell'imposta  regionale  sulle  attivita'
produttive. I redditi derivanti dalla messa a disposizione  di  posti
letto presso alloggi o residenze per studenti universitari di cui  al
presente articolo,  salvo  quanto  previsto  al  primo  periodo,  non
concorrono alla formazione  del  reddito  ai  fini  dell'imposta  sul
reddito delle  persone  fisiche  e  dell'imposta  sul  reddito  delle
societa', nonche' alla formazione del valore della  produzione  netta
ai fini dell'imposta  regionale  sulle  attivita'  produttive,  nella
misura del 40 per cento, a condizione che tali redditi  rappresentino
piu'   della   meta'   del   reddito    complessivamente    derivante
dall'immobile. 
  10. Gli atti aventi ad oggetto gli immobili destinati ad alloggi  o
residenze per  studenti  universitari  stipulati  in  relazione  alle
proposte ammesse al finanziamento di cui al  presente  articolo  sono
esenti dall'imposta di bollo di  cui  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26 ottobre  1972,  n.  642,  e  dall'imposta  di  registro
((prevista dal testo unico)) di cui al decreto del  Presidente  della
Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. Ferma restando  la  decadenza  dal
beneficio prevista dal comma 6, qualora a seguito della stipula degli
atti di cui al primo periodo non venga dato seguito, entro i  termini
previsti, agli interventi finalizzati alla realizzazione  e  messa  a
disposizione  degli  alloggi  o  delle  residenze  universitarie,  si
determina la decadenza dal  beneficio  fiscale  di  cui  al  presente
comma. 
  11. Ai soggetti aggiudicatari ai sensi del comma 3 e'  riconosciuto
un contributo sotto forma di credito d'imposta, per una quota massima
pari all'importo versato a titolo di imposta  municipale  propria  di
cui all'articolo 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n.  160,
in relazione agli immobili, o a parte di essi, destinati ad  alloggio
o residenza per studenti ai sensi del presente articolo.  Il  credito
d'imposta e' utilizzabile esclusivamente in  compensazione  ai  sensi
dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.  241.  Con
decreto del Ministro dell'universita' e della  ricerca,  di  concerto
con il Ministro dell'economia e delle  finanze,  da  adottarsi  entro
sessanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente
disposizione, sono definite le disposizioni attuative  della  misura,
con particolare riguardo alle procedure di concessione e di fruizione
del contributo, sotto forma di credito d'imposta, anche al  fine  del
rispetto del limite di spesa di cui al presente comma,  nonche'  alle
condizioni di revoca e all'effettuazione dei  controlli.  Agli  oneri
derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede  nel  limite
di 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2024.» 
  12. Agli oneri  derivanti  dall'attuazione  del  comma  9,  secondo
periodo, valutati in 19,1 milioni di euro per l'anno 2025 e  in  10,8
milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, e del comma 11, pari a  5
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede: 
    a) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2024 e 12,1  milioni  di
euro annui a decorrere dall'anno 2025, mediante  riduzione  per  12,1
milioni di euro annui a decorrere  dall'anno  2024  delle  proiezioni
dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai
fini del bilancio  triennale  2022-2024,  nell'ambito  del  programma
"Fondi di riserva e speciali" della  missione  "Fondi  da  ripartire"
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero dell'universita' e della ricerca; 
    b) quanto a 12 milioni di euro per l'anno 2025 e 3,7  milioni  di
euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2026  mediante   corrispondente
riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge  23
dicembre 2014, n. 190. 
  13. L'efficacia  delle  misure  di  cui  al  presente  articolo  e'
subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo  3,  del  Trattato
sul  funzionamento  dell'Unione  europea,  all'autorizzazione   della
Commissione europea, richiesta a cura del Ministero  dell'universita'
e della ricerca.».