Art. 16 I BTP€i sono buoni del Tesoro poliennali indicizzati, nel capitale e negli interessi, all'andamento dell'Indice armonizzato dei prezzi al consumo nell'area dell'euro (IAPC) con esclusione dei prodotti a base di tabacco, d'ora innanzi indicato, ai fini del presente decreto, come indice Eurostat. Per i BTP€i, gli interessi da corrispondere alle scadenze semestrali ed il capitale da pagare alla data di scadenza sono determinati utilizzando il coefficiente di indicizzazione, calcolato sulla base dell'indice Eurostat, elaborato e pubblicato mensilmente da Eurostat. Per il calcolo del coefficiente di indicizzazione si determina il valore dell'inflazione di riferimento. Il valore dell'inflazione di riferimento, al giorno d del mese m, e' determinato interpolando linearmente gli indici Eurostat relativi ai due mesi che precedono di un mese il mese m, tenendo conto dei giorni di quest'ultimo decorsi fino al giorno d, sulla base della seguente formula: IRd,m = IEm-3 + [(«gg. dal 1°m» -1) / («gg. nel mese m»)] * (IEm-2 - IEm-3 ); dove: IRd,m e' l'inflazione di riferimento del giorno d del mese m, ovvero del giorno e del mese nel quale viene effettuato il calcolo; IEm-3 (=Indice Eurostatm-3 ) e' l'indice dei prezzi pubblicato per il mese che precede di tre mesi quello nel quale viene effettuato il calcolo; IEm-2 (=Indice Eurostatm-2 ) e' l'indice dei prezzi pubblicato per il mese che precede di due mesi quello nel quale viene effettuato il calcolo; gg. dal 1° m e' il numero dei giorni (d) dall'inizio del mese m, ovvero il mese nel quale viene effettuato il calcolo; gg. nel mese m e' il numero dei giorni effettivi del mese m, ovvero il mese nel quale viene effettuato il calcolo. Il valore dell'inflazione di riferimento cosi' ottenuto, e' troncato alla sesta cifra decimale e arrotondato alla quinta cifra decimale. Determinata l'inflazione di riferimento, il coefficiente di indicizzazione e' ottenuto dal rapporto tra l'inflazione di riferimento alla data cui si riferisce il calcolo e l'inflazione di riferimento alla data di godimento del titolo. Il valore cosi' ottenuto e' troncato alla sesta cifra decimale e arrotondato alla quinta cifra decimale. Qualora l'indice Eurostat subisca revisioni successivamente alla sua iniziale pubblicazione, ai fini dei predetti calcoli continua ad applicarsi l'indice pubblicato prima della revisione. Qualora l'indice Eurostat non venga pubblicato in tempo utile, per il calcolo degli importi dovuti si utilizza l'indice sostitutivo dato dalla seguente formula: ISn = IEn-1 * (IEn-1 / IEn-13 )1/12 ; dove: n e' il mese per il quale non e' stato pubblicato l'indice Eurostat; IS e' l'indice di inflazione sostitutivo dell'inflazione di riferimento. L'indice cosi' ottenuto, identificato come indice sostitutivo, e' applicato ai fini della determinazione dei pagamenti per interessi o rimborso del capitale effettuati precedentemente alla pubblicazione dell'indice definitivo. L'indice definitivo e' applicato ai pagamenti effettuati successivamente alla sua pubblicazione. Non saranno rettificati gli eventuali pagamenti gia' effettuati sulla base dell'indice sostitutivo. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede a rendere noti, tramite i mezzi di informazione in uso sui mercati finanziari, gli elementi necessari per il calcolo degli importi dovuti.