Art. 17 L'importo del capitale da rimborsare alla scadenza e' determinato moltiplicando il valore nominale dei buoni per il coefficiente di indicizzazione, calcolato relativamente al giorno di scadenza. Qualora il valore del coefficiente di indicizzazione relativo al giorno di scadenza sia minore dell'unita', l'importo del capitale da rimborsare e' pari al valore nominale dei buoni.