Art. 25 
 
Disposizioni in materia di marcatura e formato elettronico  unico  di
  comunicazione delle relazioni finanziarie annuali.  Attuazione  del
  regolamento delegato (UE) n. 2019/ 815 della  Commissione,  del  17
  dicembre  2018,  che  integra  la  direttiva  n.  2004/109/CE   del
  Parlamento europeo e del Consiglio per  quanto  riguarda  le  norme
  tecniche  di  regolamentazione  relative  alla  specificazione  del
  formato elettronico unico di comunicazione. 
 
  1. All'articolo 154-ter  del  testo  unico  delle  disposizioni  in
materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: 
      «1.1.   Gli   amministratori   curano   l'applicazione    delle
disposizioni   del   regolamento   delegato   (UE)   2019/815   della
Commissione, del 17 dicembre 2018, alle relazioni finanziarie annuali
che gli emittenti quotati aventi l'Italia come Stato membro d'origine
pubblicano conformemente al comma 1. 
      1.2. Il revisore legale o  la  societa'  di  revisione  legale,
nella relazione di revisione  di  cui  all'articolo  14  del  decreto
legislativo 27 gennaio 2010, n.  39,  esprime  altresi'  un  giudizio
sulla conformita' del progetto di bilancio d'esercizio e del bilancio
consolidato,  compresi  nella  relazione  finanziaria  annuale,  alle
disposizioni del  regolamento  delegato  di  cui  al  comma  1.1  del
presente articolo, sulla base di un principio di revisione elaborato,
a tale fine, ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del  citato  decreto
legislativo n. 39 del 2010»; 
    b) al comma 6, dopo la lettera a) e' inserita la seguente: 
      «a-bis) le eventuali disposizioni di attuazione del comma 1.1». 
 
          Note all'art. 25: 
              - Il testo dell'art. 154-ter del decreto legislativo n.
          58/1998 (Testo  unico  delle  disposizioni  in  materia  di
          intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21
          della legge 6 febbraio 1996, n. 52), pubblicato nella Gazz.
          Uff. 26 marzo 1998, n.  71,  S.O.,  come  modificato  dalla
          presente legge, cosi' recita: 
                «Art. 154-ter (Relazioni  finanziarie).  -  1.  Fermo
          restando  quanto  previsto  dagli  articoli  2364,  secondo
          comma, e 2364-bis, secondo comma, del codice civile,  entro
          quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio,  gli  emittenti
          quotati aventi l'Italia come Stato membro d'origine mettono
          a disposizione del pubblico presso  la  sede  sociale,  sul
          sito Internet e  con  le  altre  modalita'  previste  dalla
          Consob con regolamento, la relazione  finanziaria  annuale,
          comprendente il progetto di bilancio di esercizio o, per le
          societa' che abbiano adottato il sistema di amministrazione
          e controllo dualistico, il bilancio di  esercizio,  nonche'
          il bilancio consolidato, ove redatto,  la  relazione  sulla
          gestione e l'attestazione prevista all'art. 154-bis,  comma
          5. Nelle ipotesi previste dall'art. 2409-terdecies, secondo
          comma,  del  codice  civile,  in  luogo  del  bilancio   di
          esercizio, e' pubblicato, ai sensi del presente  comma,  il
          progetto  di  bilancio  di  esercizio.  La   relazione   di
          revisione redatta dal revisore legale o dalla  societa'  di
          revisione legale nonche' la  relazione  indicata  nell'art.
          153 sono messe integralmente a  disposizione  del  pubblico
          entro il medesimo termine. 
                1.1. Gli amministratori curano  l'applicazione  delle
          disposizioni del regolamento delegato (UE)  2019/815  della
          Commissione,  del  17   dicembre   2018,   alle   relazioni
          finanziarie  annuali  che  gli  emittenti  quotati   aventi
          l'Italia   come   Stato   membro    d'origine    pubblicano
          conformemente al comma 1. 
                1.2. Il revisore legale o la  societa'  di  revisione
          legale, nella relazione di revisione di cui all'art. 14 del
          decreto  legislativo  27  gennaio  2010,  n.  39,   esprime
          altresi' un giudizio  sulla  conformita'  del  progetto  di
          bilancio d'esercizio e del bilancio  consolidato,  compresi
          nella relazione finanziaria annuale, alle disposizioni  del
          regolamento delegato di  cui  al  comma  1.1  del  presente
          articolo,  sulla  base  di  un   principio   di   revisione
          elaborato, a tale fine, ai sensi dell'art. 11, comma 2, del
          citato decreto legislativo n. 39 del 2010. 
                1-bis. Tra la pubblicazione di cui al comma  1  e  la
          data dell'assemblea convocata ai sensi degli articoli 2364,
          secondo  comma,  e  2364-bis,  secondo  comma,  del  codice
          civile, intercorrono non meno di ventuno giorni. 
                1-ter. In deroga  all'art.  2429,  primo  comma,  del
          codice civile il  progetto  di  bilancio  di  esercizio  e'
          comunicato dagli amministratori al collegio  sindacale,  al
          revisore legale o alla societa' di revisione legale, con la
          relazione sulla  gestione,  almeno  quindici  giorni  prima
          della pubblicazione di cui al comma 1. 
                2. Gli emittenti quotati aventi l'Italia  come  Stato
          membro  d'origine  pubblicano,  quanto  prima  possibile  e
          comunque entro tre mesi dalla chiusura del  primo  semestre
          dell'esercizio,  una   relazione   finanziaria   semestrale
          comprendente  il   bilancio   semestrale   abbreviato,   la
          relazione  intermedia  sulla  gestione   e   l'attestazione
          prevista dall'art.  154-bis,  comma  5.  La  relazione  sul
          bilancio semestrale abbreviato del revisore legale o  della
          societa' di revisione legale, ove  redatta,  e'  pubblicata
          integralmente entro il medesimo termine. 
                3. Il bilancio semestrale abbreviato di cui al  comma
          2,  e'  redatto  in  conformita'  ai   principi   contabili
          internazionali  applicabili  riconosciuti  nella  Comunita'
          europea ai sensi del regolamento (CE)  n.  1606/2002.  Tale
          bilancio e' redatto in  forma  consolidata  se  l'emittente
          quotato avente l'Italia  come  Stato  membro  d'origine  e'
          obbligato a redigere il bilancio consolidato. 
                4. La relazione intermedia  sulla  gestione  contiene
          almeno riferimenti  agli  eventi  importanti  che  si  sono
          verificati nei primi sei mesi dell'esercizio  e  alla  loro
          incidenza sul bilancio semestrale abbreviato, unitamente  a
          una descrizione dei principali rischi e  incertezze  per  i
          sei mesi restanti dell'esercizio. Per gli emittenti  azioni
          quotate aventi l'Italia come  Stato  membro  d'origine,  la
          relazione intermedia  sulla  gestione  contiene,  altresi',
          informazioni   sulle   operazioni   rilevanti   con   parti
          correlate. 
                5. Con il regolamento di cui al comma  6,  la  Consob
          puo' disporre, nei confronti di emittenti  aventi  l'Italia
          come Stato membro d'origine, inclusi gli  enti  finanziari,
          l'obbligo di pubblicare informazioni finanziarie periodiche
          aggiuntive consistenti  al  piu'  in:  a)  una  descrizione
          generale della  situazione  patrimoniale  e  dell'andamento
          economico dell'emittente e delle  sue  imprese  controllate
          nel periodo di  riferimento;  b)  una  illustrazione  degli
          eventi rilevanti e delle operazioni che hanno  avuto  luogo
          nel periodo  di  riferimento  e  la  loro  incidenza  sulla
          situazione patrimoniale dell'emittente e delle sue  imprese
          controllate. 
                5-bis.  Prima   dell'eventuale   introduzione   degli
          obblighi di cui  al  comma  5,  la  Consob  rende  pubblica
          l'analisi di impatto  effettuata  ai  sensi  dell'art.  14,
          comma 24-quater, della legge  28  novembre  2005,  n.  246.
          Quest'ultima, in conformita' alla disciplina comunitaria di
          riferimento, esamina, anche in  chiave  comparatistica,  la
          sussistenza delle seguenti condizioni: 
                  a)   le   informazioni    finanziarie    periodiche
          aggiuntive  non   comportano   oneri   sproporzionati,   in
          particolare per i piccoli e medi emittenti interessati; 
                  b)  il  contenuto  delle  informazioni  finanziarie
          periodiche aggiuntive richieste e' proporzionato ai fattori
          che contribuiscono alle decisioni di  investimento  assunte
          dagli investitori; 
                  c)   le   informazioni    finanziarie    periodiche
          aggiuntive   richieste   non   favoriscono    un'attenzione
          eccessiva ai risultati e  al  rendimento  a  breve  termine
          degli  emittenti  e  non   incidono   negativamente   sulle
          possibilita' di accesso dei piccoli  e  medi  emittenti  ai
          mercati regolamentati. 
                6. La Consob, in conformita' alla disciplina europea,
          stabilisce con regolamento: 
                  a) i termini e le modalita'  di  pubblicazione  dei
          documenti  di  cui  ai  commi  1  e  2  e  delle  eventuali
          informazioni aggiuntive di cui  al  comma  5,  nonche'  del
          documento di registrazione universale ai sensi dell'art. 9,
          paragrafo 12, del regolamento prospetto; 
                  a-bis) le eventuali disposizioni di attuazione  del
          comma 1.1; 
                  b)   i   casi   di   esenzione   dall'obbligo    di
          pubblicazione delle relazioni finanziarie; 
                  c) il contenuto delle informazioni sulle operazioni
          rilevanti con parti correlate di cui al comma 4; 
                  d)  le  modalita'  di  applicazione  del   presente
          articolo per gli emittenti quote di fondi chiusi. 
                7. Fermi restando i poteri  previsti  dall'art.  157,
          comma 2, la Consob, nel caso in cui abbia accertato  che  i
          documenti che compongono le relazioni finanziarie di cui al
          presente articolo non  sono  conformi  alle  norme  che  ne
          disciplinano la redazione, puo' chiedere  all'emittente  di
          rendere pubblica tale  circostanza  e  di  provvedere  alla
          pubblicazione delle informazioni supplementari necessarie a
          ripristinare una corretta informazione del mercato.». 
              - Il regolamento delegato della Commissione n. 2019/815
          che integra la  direttiva  n.  2004/109/CE  del  Parlamento
          europeo e  del  Consiglio  per  quanto  riguarda  le  norme
          tecniche di regolamentazione relative  alla  specificazione
          del  formato  elettronico  unico   di   comunicazione,   e'
          pubblicato nella G.U.U.E. 29 maggio 2019, n. L 143.