Art. 26 
 
Disposizioni sanzionatorie in materia di abusi di mercato.  Procedura
                     di infrazione n. 2019/2130 
 
  1. Al testo unico di cui al decreto legislativo 24  febbraio  1998,
n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) l'articolo 182 e' sostituito dal seguente: 
      «Art. 182 (Ambito di applicazione). - 1. Le disposizioni  degli
articoli  184,  185,  187-bis  e  187-ter  si  applicano   ai   fatti
concernenti: 
        a) strumenti finanziari ammessi alla  negoziazione  o  per  i
quali  e'  stata  presentata  una  richiesta   di   ammissione   alla
negoziazione in un mercato regolamentato italiano o  di  altro  Paese
dell'Unione europea; 
        b) strumenti finanziari ammessi alla  negoziazione  o  per  i
quali  e'  stata  presentata  una  richiesta   di   ammissione   alla
negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione  italiano  o
di altro Paese dell'Unione europea; 
        c) strumenti finanziari negoziati su un  sistema  organizzato
di negoziazione; 
        d) strumenti finanziari non previsti dalle lettere a),  b)  e
c), il cui prezzo o valore dipende dal prezzo o  dal  valore  di  uno
strumento finanziario menzionato nelle stesse lettere  ovvero  ha  un
effetto su tale prezzo o valore, compresi, ma non in via esclusiva, i
credit default swap e i contratti differenziali; 
        e) condotte od operazioni, comprese le offerte, relative alle
aste  su  una  piattaforma  d'asta  autorizzata,  come   un   mercato
regolamentato di quote di  emissioni  o  di  altri  prodotti  oggetto
d'asta correlati, anche quando i prodotti  oggetto  d'asta  non  sono
strumenti finanziari, ai sensi  del  regolamento  (UE)  n.  1031/2010
della Commissione, del 12 novembre 2010. 
      2. Le disposizioni degli articoli 185 e  187-ter  si  applicano
altresi' ai fatti concernenti: 
        a) i contratti a  pronti  su  merci  che  non  sono  prodotti
energetici all'ingrosso, idonei a provocare una sensibile alterazione
del  prezzo  o  del  valore  degli  strumenti   finanziari   di   cui
all'articolo 180, comma 1, lettera a); 
        b) gli strumenti finanziari, compresi i contratti derivati  o
gli strumenti derivati per il trasferimento del rischio  di  credito,
idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo o del  valore
di un contratto a pronti su merci, qualora  il  prezzo  o  il  valore
dipendano dal prezzo o dal valore di tali strumenti finanziari; 
        c) gli indici di riferimento (benchmark). 
      3. Le disposizioni del presente titolo si applicano a qualsiasi
operazione,  ordine  o  altra  condotta   relativi   agli   strumenti
finanziari di cui ai commi 1 e 2,  indipendentemente  dal  fatto  che
tale  operazione,  ordine  o  condotta  avvenga  in   una   sede   di
negoziazione. 
      4. I reati e gli illeciti previsti  dal  presente  titolo  sono
sanzionati secondo la legge italiana, anche se commessi in territorio
estero, quando attengono a strumenti finanziari ammessi o per i quali
e' stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione  in
un mercato regolamentato italiano o in un  sistema  multilaterale  di
negoziazione italiano  o  a  strumenti  finanziari  negoziati  su  un
sistema organizzato di negoziazione italiano»; 
    b) all'articolo 183, comma 1, dopo la lettera b) e'  aggiunta  la
seguente: 
      «b-bis) alle  negoziazioni  di  valori  mobiliari  o  strumenti
collegati di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettere a)  e  b),  del
regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del  Consiglio,
del 16 aprile 2014,  per  la  stabilizzazione  di  valori  mobiliari,
quando tali negoziazioni sono effettuate  conformemente  all'articolo
5, paragrafi 4 e 5, del medesimo regolamento»; 
    c) l'articolo 184 e' sostituito dal seguente: 
      «Art. 184  (Abuso  o  comunicazione  illecita  di  informazioni
privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri  alla  commissione
di abuso di  informazioni  privilegiate).  -  1.  E'  punito  con  la
reclusione da due a dodici anni e con la multa da  euro  ventimila  a
euro tre  milioni  chiunque,  essendo  in  possesso  di  informazioni
privilegiate in ragione della sua qualita' di  membro  di  organi  di
amministrazione,  direzione   o   controllo   dell'emittente,   della
partecipazione al capitale dell'emittente  ovvero  dell'esercizio  di
un'attivita' lavorativa, di una professione o di una funzione,  anche
pubblica, o di un ufficio: 
        a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente  o
indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su  strumenti
finanziari utilizzando le informazioni medesime; 
        b) comunica tali informazioni  ad  altri,  al  di  fuori  del
normale esercizio del lavoro, della  professione,  della  funzione  o
dell'ufficio o  di  un  sondaggio  di  mercato  effettuato  ai  sensi
dell'articolo 11 del regolamento  (UE)  n.  596/2014  del  Parlamento
europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014; 
        c)  raccomanda  o  induce   altri,   sulla   base   di   tali
informazioni, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella
lettera a). 
      2. La stessa pena di cui al comma  1  si  applica  a  chiunque,
essendo in possesso  di  informazioni  privilegiate  a  motivo  della
preparazione o  dell'esecuzione  di  attivita'  delittuose,  commette
taluno dei fatti di cui al medesimo comma 1. 
      3. Fuori dei casi di concorso nei reati di cui ai commi 1 e  2,
e' punito con la reclusione da un anno e sei mesi a dieci anni e  con
la multa da euro ventimila  a  euro  due  milioni  e  cinquecentomila
chiunque,  essendo  in  possesso  di  informazioni  privilegiate  per
ragioni diverse da quelle indicate ai commi 1 e  2  e  conoscendo  il
carattere privilegiato di  tali  informazioni,  commette  taluno  dei
fatti di cui al comma 1. 
      4. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, la pena della multa  puo'
essere aumentata fino al triplo o fino al maggior  importo  di  dieci
volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando,  per  la
rilevante offensivita' del  fatto,  per  le  qualita'  personali  del
colpevole o per l'entita' del prodotto o del profitto conseguito  dal
reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo. 
      5. Le disposizioni del presente  articolo  si  applicano  anche
quando i fatti di cui ai commi  1,  2  e  3  riguardano  condotte  od
operazioni,  comprese  le  offerte,  relative  alle   aste   su   una
piattaforma d'asta autorizzata,  come  un  mercato  regolamentato  di
quote di emissioni o di  altri  prodotti  oggetto  d'asta  correlati,
anche quando i prodotti oggetto d'asta non sono strumenti finanziari,
ai sensi del regolamento (UE) n. 1031/2010 della Commissione, del  12
novembre 2010»; 
        d) all'articolo 185, i commi 2-bis e 2-ter sono abrogati; 
        e) all'articolo 187, il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
          «1. In caso di condanna per  uno  dei  reati  previsti  dal
presente capo  e'  sempre  ordinata  la  confisca  dei  beni  che  ne
costituiscono il profitto». 
 
          Note all'art. 26: 
              - Il regolamento (UE) n. 1031/2010  della  Commissione,
          del 12 novembre 2010, relativo ai tempi, alla gestione e ad
          altri  aspetti  della  vendita  all'asta  delle  quote   di
          emissioni dei gas a effetto serra a norma  della  direttiva
          2003/87/CE del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  che
          istituisce un sistema per lo scambio di quote di  emissioni
          dei gas a effetto serra nell'Unione,  e'  pubblicato  nella
          G.U.U.E. 18 novembre 2010, n. L 302. 
              - Il testo dell'art. 183  del  decreto  legislativo  n.
          58/1998 (Testo  unico  delle  disposizioni  in  materia  di
          intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21
          della legge 6 febbraio 1996, n. 52), pubblicato nella Gazz.
          Uff. 26 marzo 1998, n.  71,  S.O.,  come  modificato  dalla
          presente legge, cosi' recita: 
                «Art. 183 (Esenzioni). - 1. Le disposizioni di cui al
          presente titolo non si applicano: 
                  a) alle operazioni, agli  ordini  o  alle  condotte
          previsti dall'art. 6 del regolamento (UE) n. 596/2014,  dai
          soggetti   ivi   indicati,   nell'ambito   della   politica
          monetaria, della politica dei cambi o  nella  gestione  del
          debito pubblico, nonche' nell'ambito delle attivita'  della
          politica climatica dell'Unione o nell'ambito della politica
          agricola  comune  o  della  politica  comune  della   pesca
          dell'Unione; 
                  b) alle negoziazioni di azioni  proprie  effettuate
          ai sensi dell'art. 5 del regolamento (UE) n. 596/2014. 
                  b-bis) alle  negoziazioni  di  valori  mobiliari  o
          strumenti collegati di cui all'art. 3, paragrafo 2, lettere
          a) e b), del regolamento (UE) n.  596/2014  del  Parlamento
          europeo e  del  Consiglio,  del  16  aprile  2014,  per  la
          stabilizzazione   di   valori   mobiliari,   quando    tali
          negoziazioni  sono  effettuate  conformemente  all'art.  5,
          paragrafi 4 e 5, del medesimo regolamento.». 
              - Il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio
          n. 596/2014 relativo agli  abusi  di  mercato  (regolamento
          sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6/CE
          del Parlamento europeo  e  del  Consiglio  e  le  direttive
          2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE della Commissione  e'
          pubblicato nella G.U.U.E. 12 giugno 2014, n. L 173. 
              - Si riporta il testo dell'art. 185 del citato  decreto
          legislativo n.  58/1998,  come  modificato  dalla  presente
          legge: 
                «Art. 185 (Manipolazione del mercato). - 1.  Chiunque
          diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate
          o altri  artifizi  concretamente  idonei  a  provocare  una
          sensibile alterazione del prezzo di  strumenti  finanziari,
          e' punito con la reclusione da due a dodici anni e  con  la
          multa da euro ventimila a euro cinque milioni. 
                1-bis. Non e' punibile chi ha commesso il  fatto  per
          il  tramite  di  ordini  di  compravendita   o   operazioni
          effettuate per motivi legittimi e in conformita'  a  prassi
          di mercato ammesse, ai sensi dell'art. 13  del  regolamento
          (UE) n. 596/2014. 
                2. Il giudice puo' aumentare la multa fino al  triplo
          o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o  il
          profitto conseguito dal  reato  quando,  per  la  rilevante
          offensivita' del  fatto,  per  le  qualita'  personali  del
          colpevole o per  l'entita'  del  prodotto  o  del  profitto
          conseguito dal  reato,  essa  appare  inadeguata  anche  se
          applicata nel massimo. 
                2-bis. (abrogato) 
                2-ter. (abrogato).». 
              -  Il  testo  dell'art.  187  del  citato  del  decreto
          legislativo n.  58/1998,  come  modificato  dalla  presente
          legge, cosi' recita: 
                «Art. 187 (Confisca). - 1. In caso  di  condanna  per
          uno dei reati previsti dal presente capo e' sempre ordinata
          la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto. 
                2. Qualora non sia possibile eseguire la  confisca  a
          norma del comma 1, la stessa  puo'  avere  ad  oggetto  una
          somma di denaro o beni di valore equivalente. 
                3. Per quanto non  stabilito  nei  commi  1  e  2  si
          applicano  le  disposizioni  dell'art.   240   del   codice
          penale.».