Art. 27 
 
Attuazione della direttiva (UE) 2020/1504 del  Parlamento  europeo  e
  del Consiglio, del  7  ottobre  2020,  che  modifica  la  direttiva
  2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari. 
 
  1. All'articolo 4-terdecies, comma 1, del testo  unico  di  cui  al
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo la  lettera  p)  e'
aggiunta la seguente: 
    «p-bis)  ai  soggetti   autorizzati   a   prestare   servizi   di
crowdfunding ai sensi del regolamento (UE) 2020/1503  del  Parlamento
europeo e del Consiglio, del 7 ottobre 2020». 
  2. Le disposizioni del presente articolo hanno effetto a  decorrere
dal 10 novembre 2021. 
 
          Note all'art. 27: 
              -  Il   testo   dell'art.   4-terdecies   del   decreto
          legislativo n. 58/1998 (Testo unico delle  disposizioni  in
          materia di  intermediazione  finanziaria,  ai  sensi  degli
          articoli 8 e 21  della  legge  6  febbraio  1996,  n.  52),
          pubblicato nella Gazz. Uff. 26 marzo  1998,  n.  71,  S.O.,
          come modificato dalla presente legge, cosi' recita: 
                «Art. 4-terdecies (Esenzioni). - 1.  Le  disposizioni
          contenute nella parte II non si applicano: 
                  a) alle imprese di assicurazione ne'  alle  imprese
          che  svolgono  le  attivita'  di   riassicurazione   e   di
          retrocessione di cui al  decreto  legislativo  7  settembre
          2005, n. 209; 
                  b) ai soggetti che prestano servizi di investimento
          esclusivamente  nei  confronti  di  soggetti  controllanti,
          controllati o sottoposti a comune controllo; 
                  c) ai soggetti che prestano servizi di investimento
          a   titolo   accessorio   nell'ambito    di    un'attivita'
          professionale disciplinata da  disposizioni  legislative  o
          regolamentari o da un codice di  deontologia  professionale
          che  ammettano  la  prestazione  di  detti  servizi,  fermo
          restando quanto  previsto  dal  presente  decreto  per  gli
          intermediari iscritti nell'albo previsto dall'art. 106  del
          T.U. bancario; 
                  d) ai soggetti che negoziano per conto  proprio  in
          strumenti finanziari diversi dagli  strumenti  derivati  su
          merci o dalle  quote  di  emissione  o  relativi  strumenti
          derivati e che non prestano altri servizi di investimento o
          non esercitano altre attivita' di investimento in strumenti
          finanziari diversi dagli strumenti derivati su merci, dalle
          quote di emissione o  relativi  derivati,  salvo  che  tali
          soggetti: 
                    1) siano market maker, 
                    2) siano membri  o  partecipanti  di  un  mercato
          regolamentato o sistema  multilaterale  di  negoziazione  o
          abbiano  accesso  elettronico  diretto  a   una   sede   di
          negoziazione,  secondo  quanto  previsto  dal   regolamento
          delegato (UE)  2017/565,  ad  eccezione  dei  soggetti  non
          finanziari  che  eseguono  in  una  sede  di   negoziazione
          operazioni di cui e' oggettivamente possibile  misurare  la
          capacita'  di  ridurre  i  rischi   direttamente   connessi
          all'attivita' commerciale o all'attivita' di  finanziamento
          della tesoreria propria o del gruppo di appartenenza; 
                    3)  applichino  una   tecnica   di   negoziazione
          algoritmica ad alta frequenza, o 
                    4) negozino per conto proprio quando eseguono gli
          ordini dei clienti. 
                  I gestori di Oicr, le Sicav, le Sicaf e i  relativi
          depositari, le controparti centrali e i soggetti esentati a
          norma delle lettere a), h), i) e l), non  sono  tenuti,  ai
          fini dell'esenzione, a soddisfare le  condizioni  enunciate
          nella presente lettera. 
                  e) agli operatori soggetti agli  obblighi  previsti
          dalla direttiva 2003/87/CE, che, quando trattano  quote  di
          emissione, non eseguono ordini di clienti  e  non  prestano
          servizi  o  attivita'   di   investimento   diversi   dalla
          negoziazione  per  conto  proprio,  a  condizione  che  non
          applichino tecniche di  negoziazione  algoritmica  ad  alta
          frequenza; 
                  f) ai soggetti che prestano servizi di investimento
          consistenti esclusivamente nella  gestione  di  sistemi  di
          partecipazione dei lavoratori; 
                  g) ai soggetti che prestano servizi di investimento
          consistenti   esclusivamente   nel   gestire   sistemi   di
          partecipazione dei lavoratori e  nel  prestare  servizi  di
          investimento esclusivamente per la propria controllante, le
          proprie  controllate  o  altre  controllate  della  propria
          controllante; 
                  h)  alla  Banca  centrale   europea,   alla   Banca
          d'Italia, ad altri membri del SEBC  e  ad  altri  organismi
          nazionali  che  svolgono  funzioni   analoghe   nell'Unione
          europea, al Ministero dell'economia e delle  finanze  e  ad
          altri  organismi  pubblici  che  sono  incaricati   o   che
          intervengono nella gestione del debito pubblico nell'Unione
          europea e ad istituzioni finanziarie internazionali  create
          da due o piu' Stati membri allo scopo di mobilitare risorse
          e fornire assistenza  finanziaria  a  quelli,  tra  i  loro
          membri, che stiano affrontando o siano minacciati da  gravi
          difficolta' finanziarie; 
                  i) ai fondi pensione, siano essi armonizzati o meno
          dal diritto dell'Unione europea, nonche' ai  loro  soggetti
          depositari; 
                  l) ai soggetti: 
                    i) compresi i market  maker,  che  negoziano  per
          conto proprio  strumenti  derivati  su  merci  o  quote  di
          emissione o  derivati  dalle  stesse,  esclusi  quelli  che
          negoziano per conto proprio eseguendo ordini di clienti; o 
                    ii) che prestano servizi di investimento  diversi
          dalla negoziazione per conto proprio, in strumenti derivati
          su merci o quote di emissione o  strumenti  derivati  dalle
          stesse ai clienti  o  ai  fornitori  della  loro  attivita'
          principale; purche': 
                    1) per ciascuno di  tali  casi,  considerati  sia
          singolarmente  che  in  forma  aggregata,  si   tratti   di
          un'attivita'  accessoria  alla  loro  attivita'  principale
          considerata nell'ambito del gruppo, purche' tale  attivita'
          principale non consista nella  prestazione  di  servizi  di
          investimento ai sensi del presente  decreto,  di  attivita'
          bancarie ai sensi T.U. bancario o in  attivita'  di  market
          making in relazione agli strumenti derivati su merci; 
                    2) tali soggetti non applichino  una  tecnica  di
          negoziazione algoritmica ad alta frequenza; e 
                    3) detti soggetti  comunichino  formalmente,  con
          cadenza  annuale  alla  Consob,  se  si  servono  di   tale
          esenzione e, su  richiesta  della  Consob,  su  quale  base
          ritengono che la loro attivita' ai sensi dei punti i) e ii)
          sia accessoria all'attivita' principale. 
                  L'avvenuta  perdita  dei  requisiti  previsti   per
          l'esenzione  di  cui  alla  presente  lettera  deve  essere
          comunicata  senza  indugio   alla   Consob   dai   soggetti
          interessati  che  possono  continuare  ad   esercitare   le
          attivita' indicate sub i) e ii)  purche',  entro  sei  mesi
          dalla  suddetta  comunicazione,   presentino   domanda   di
          autorizzazione  secondo  le  norme  previste  dal  presente
          decreto; 
                  m) ai soggetti che forniscono consulenza in materia
          di  investimenti  nell'esercizio  di   un'altra   attivita'
          professionale non contemplata dalla  direttiva  2014/65/UE,
          purche' tale consulenza non sia specificamente remunerata; 
                  n)  agli  agenti  di  cambio  le  cui  attivita'  e
          funzioni  sono  disciplinate  dall'art.  201  del  presente
          decreto; 
                  o) ai gestori del  sistema  di  trasmissione  quali
          definiti  all'art.  2,   paragrafo   4,   della   direttiva
          2009/72/CE o  all'art.  2,  paragrafo  4,  della  direttiva
          2009/73/CE, quando svolgono le loro funzioni in conformita'
          delle suddette direttive o del regolamento (CE) n. 714/2009
          o del regolamento (CE) n. 715/2009 o dei codici di  rete  o
          degli orientamenti adottati a norma  di  tali  regolamenti,
          alle persone che agiscono  in  qualita'  di  prestatori  di
          servizi per loro conto per  espletare  i  loro  compiti  ai
          sensi di tali atti legislativi o dei codici di rete o degli
          orientamenti adottati a norma  di  tali  regolamenti,  o  a
          qualsiasi gestore o  amministratore  di  un  meccanismo  di
          bilanciamento  dell'energia,  di  una  rete  o  sistema  di
          condotte per bilanciare le forniture e i consumi di energia
          quando svolgono detti compiti. Tale  esenzione  si  applica
          alle persone che esercitano le attivita'  menzionate  nella
          presente  lettera  solo  quando  effettuano  attivita'   di
          investimento o prestano servizi di investimento relativi ai
          derivati su merci al fine di svolgere tali attivita'.  Tale
          esenzione non si applica in relazione alla gestione  di  un
          mercato  secondario,  incluse   le   piattaforme   per   la
          negoziazione  secondaria   di   diritti   di   trasmissione
          finanziari; 
                  p) ai depositari centrali autorizzati ai sensi  del
          regolamento  (UE)  n.  909/2014,  salvo   quanto   previsto
          dall'art. 79-noviesdecies.1 del presente decreto; 
                  p-bis) ai soggetti autorizzati a  prestare  servizi
          di crowdfunding ai sensi del regolamento (UE) 2020/1503 del
          Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 ottobre 2020.». 
              - Il regolamento (CE)  del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio n. 2020/1503/UE relativo ai fornitori europei  di
          servizi di crowdfunding per le imprese, e che  modifica  il
          regolamento (UE)  n.  2017/1129  e  la  direttiva  (UE)  n.
          2019/1937, e' pubblicato nella G.U.U.E. 20 ottobre 2020, n.
          L 347.