Art. 27 Attuazione della direttiva (UE) 2020/1504 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 ottobre 2020, che modifica la direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari. 1. All'articolo 4-terdecies, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo la lettera p) e' aggiunta la seguente: «p-bis) ai soggetti autorizzati a prestare servizi di crowdfunding ai sensi del regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 ottobre 2020». 2. Le disposizioni del presente articolo hanno effetto a decorrere dal 10 novembre 2021.
Note all'art. 27: - Il testo dell'art. 4-terdecies del decreto legislativo n. 58/1998 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52), pubblicato nella Gazz. Uff. 26 marzo 1998, n. 71, S.O., come modificato dalla presente legge, cosi' recita: «Art. 4-terdecies (Esenzioni). - 1. Le disposizioni contenute nella parte II non si applicano: a) alle imprese di assicurazione ne' alle imprese che svolgono le attivita' di riassicurazione e di retrocessione di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209; b) ai soggetti che prestano servizi di investimento esclusivamente nei confronti di soggetti controllanti, controllati o sottoposti a comune controllo; c) ai soggetti che prestano servizi di investimento a titolo accessorio nell'ambito di un'attivita' professionale disciplinata da disposizioni legislative o regolamentari o da un codice di deontologia professionale che ammettano la prestazione di detti servizi, fermo restando quanto previsto dal presente decreto per gli intermediari iscritti nell'albo previsto dall'art. 106 del T.U. bancario; d) ai soggetti che negoziano per conto proprio in strumenti finanziari diversi dagli strumenti derivati su merci o dalle quote di emissione o relativi strumenti derivati e che non prestano altri servizi di investimento o non esercitano altre attivita' di investimento in strumenti finanziari diversi dagli strumenti derivati su merci, dalle quote di emissione o relativi derivati, salvo che tali soggetti: 1) siano market maker, 2) siano membri o partecipanti di un mercato regolamentato o sistema multilaterale di negoziazione o abbiano accesso elettronico diretto a una sede di negoziazione, secondo quanto previsto dal regolamento delegato (UE) 2017/565, ad eccezione dei soggetti non finanziari che eseguono in una sede di negoziazione operazioni di cui e' oggettivamente possibile misurare la capacita' di ridurre i rischi direttamente connessi all'attivita' commerciale o all'attivita' di finanziamento della tesoreria propria o del gruppo di appartenenza; 3) applichino una tecnica di negoziazione algoritmica ad alta frequenza, o 4) negozino per conto proprio quando eseguono gli ordini dei clienti. I gestori di Oicr, le Sicav, le Sicaf e i relativi depositari, le controparti centrali e i soggetti esentati a norma delle lettere a), h), i) e l), non sono tenuti, ai fini dell'esenzione, a soddisfare le condizioni enunciate nella presente lettera. e) agli operatori soggetti agli obblighi previsti dalla direttiva 2003/87/CE, che, quando trattano quote di emissione, non eseguono ordini di clienti e non prestano servizi o attivita' di investimento diversi dalla negoziazione per conto proprio, a condizione che non applichino tecniche di negoziazione algoritmica ad alta frequenza; f) ai soggetti che prestano servizi di investimento consistenti esclusivamente nella gestione di sistemi di partecipazione dei lavoratori; g) ai soggetti che prestano servizi di investimento consistenti esclusivamente nel gestire sistemi di partecipazione dei lavoratori e nel prestare servizi di investimento esclusivamente per la propria controllante, le proprie controllate o altre controllate della propria controllante; h) alla Banca centrale europea, alla Banca d'Italia, ad altri membri del SEBC e ad altri organismi nazionali che svolgono funzioni analoghe nell'Unione europea, al Ministero dell'economia e delle finanze e ad altri organismi pubblici che sono incaricati o che intervengono nella gestione del debito pubblico nell'Unione europea e ad istituzioni finanziarie internazionali create da due o piu' Stati membri allo scopo di mobilitare risorse e fornire assistenza finanziaria a quelli, tra i loro membri, che stiano affrontando o siano minacciati da gravi difficolta' finanziarie; i) ai fondi pensione, siano essi armonizzati o meno dal diritto dell'Unione europea, nonche' ai loro soggetti depositari; l) ai soggetti: i) compresi i market maker, che negoziano per conto proprio strumenti derivati su merci o quote di emissione o derivati dalle stesse, esclusi quelli che negoziano per conto proprio eseguendo ordini di clienti; o ii) che prestano servizi di investimento diversi dalla negoziazione per conto proprio, in strumenti derivati su merci o quote di emissione o strumenti derivati dalle stesse ai clienti o ai fornitori della loro attivita' principale; purche': 1) per ciascuno di tali casi, considerati sia singolarmente che in forma aggregata, si tratti di un'attivita' accessoria alla loro attivita' principale considerata nell'ambito del gruppo, purche' tale attivita' principale non consista nella prestazione di servizi di investimento ai sensi del presente decreto, di attivita' bancarie ai sensi T.U. bancario o in attivita' di market making in relazione agli strumenti derivati su merci; 2) tali soggetti non applichino una tecnica di negoziazione algoritmica ad alta frequenza; e 3) detti soggetti comunichino formalmente, con cadenza annuale alla Consob, se si servono di tale esenzione e, su richiesta della Consob, su quale base ritengono che la loro attivita' ai sensi dei punti i) e ii) sia accessoria all'attivita' principale. L'avvenuta perdita dei requisiti previsti per l'esenzione di cui alla presente lettera deve essere comunicata senza indugio alla Consob dai soggetti interessati che possono continuare ad esercitare le attivita' indicate sub i) e ii) purche', entro sei mesi dalla suddetta comunicazione, presentino domanda di autorizzazione secondo le norme previste dal presente decreto; m) ai soggetti che forniscono consulenza in materia di investimenti nell'esercizio di un'altra attivita' professionale non contemplata dalla direttiva 2014/65/UE, purche' tale consulenza non sia specificamente remunerata; n) agli agenti di cambio le cui attivita' e funzioni sono disciplinate dall'art. 201 del presente decreto; o) ai gestori del sistema di trasmissione quali definiti all'art. 2, paragrafo 4, della direttiva 2009/72/CE o all'art. 2, paragrafo 4, della direttiva 2009/73/CE, quando svolgono le loro funzioni in conformita' delle suddette direttive o del regolamento (CE) n. 714/2009 o del regolamento (CE) n. 715/2009 o dei codici di rete o degli orientamenti adottati a norma di tali regolamenti, alle persone che agiscono in qualita' di prestatori di servizi per loro conto per espletare i loro compiti ai sensi di tali atti legislativi o dei codici di rete o degli orientamenti adottati a norma di tali regolamenti, o a qualsiasi gestore o amministratore di un meccanismo di bilanciamento dell'energia, di una rete o sistema di condotte per bilanciare le forniture e i consumi di energia quando svolgono detti compiti. Tale esenzione si applica alle persone che esercitano le attivita' menzionate nella presente lettera solo quando effettuano attivita' di investimento o prestano servizi di investimento relativi ai derivati su merci al fine di svolgere tali attivita'. Tale esenzione non si applica in relazione alla gestione di un mercato secondario, incluse le piattaforme per la negoziazione secondaria di diritti di trasmissione finanziari; p) ai depositari centrali autorizzati ai sensi del regolamento (UE) n. 909/2014, salvo quanto previsto dall'art. 79-noviesdecies.1 del presente decreto; p-bis) ai soggetti autorizzati a prestare servizi di crowdfunding ai sensi del regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 ottobre 2020.». - Il regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio n. 2020/1503/UE relativo ai fornitori europei di servizi di crowdfunding per le imprese, e che modifica il regolamento (UE) n. 2017/1129 e la direttiva (UE) n. 2019/1937, e' pubblicato nella G.U.U.E. 20 ottobre 2020, n. L 347.