Art. 28 
 
Modifiche al codice delle  assicurazioni  private.  Attuazione  della
  direttiva (UE) 2019/2177 del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
  del 18 dicembre 2019, che modifica  la  direttiva  2009/138/CE,  in
  materia di accesso ed esercizio delle attivita' di assicurazione  e
  di riassicurazione  (solvibilita'  II),  la  direttiva  2014/65/UE,
  relativa ai mercati degli strumenti finanziari, e la direttiva (UE)
  2015/849,  relativa   alla   prevenzione   dell'uso   del   sistema
  finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo. 
 
  1. Al  codice  delle  assicurazioni  private,  di  cui  al  decreto
legislativo 7 settembre 2005, n.  209,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo 14-bis, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: 
      «2-bis. Qualora il programma di attivita' indichi che una parte
rilevante dell'attivita' dell'impresa sara' esercitata in  regime  di
stabilimento o di libera  prestazione  dei  servizi  in  altro  Stato
membro e che  tale  attivita'  e'  potenzialmente  rilevante  per  il
mercato dello Stato membro ospitante, l'IVASS, con  adeguato  livello
di dettaglio, informa l'AEAP e l'autorita' di vigilanza  dello  Stato
membro interessato in merito»; 
    b) all'articolo 46-bis, dopo il comma 5 e' inserito il seguente: 
      «5-bis. L'IVASS informa l'AEAP  in  merito  alla  richiesta  di
autorizzazione all'utilizzo o alla modifica di  un  modello  interno.
L'IVASS puo' chiedere all'AEAP assistenza tecnica  per  la  decisione
sulla domanda»; 
    c) all'articolo 59, dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
      «2-bis. Qualora il programma di attivita' indichi che una parte
rilevante dell'attivita' dell'impresa sara' esercitata in  regime  di
stabilimento o di libera  prestazione  dei  servizi  in  altro  Stato
membro e che  tale  attivita'  e'  potenzialmente  rilevante  per  il
mercato dello Stato membro ospitante, l'IVASS, con  adeguato  livello
di dettaglio, informa l'AEAP e l'autorita' di vigilanza  dello  Stato
membro interessato in merito»; 
    d) all'articolo 192, dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente: 
      «4-bis. Qualora  l'IVASS  individui,  nell'impresa  che  svolge
attivita' rilevante nel territorio di un altro Stato membro ai  sensi
dell'articolo 14-bis, comma 2-bis, un deterioramento delle condizioni
finanziarie o altri rischi emergenti derivanti da tale attivita'  che
possano avere  un  effetto  transfrontaliero,  informa  con  adeguato
livello di dettaglio l'AEAP e l'autorita' di  vigilanza  dello  Stato
membro ospitante»; 
    e) all'articolo 193, dopo il comma 1-bis e' inserito il seguente: 
      «1-ter. L'IVASS informa l'autorita' di  vigilanza  dello  Stato
membro di origine qualora abbia motivo di ritenere che  l'impresa  di
altro Stato membro che  svolge  attivita'  rilevante  nel  territorio
della Repubblica desta  preoccupazioni  gravi  e  giustificate  sugli
interessi di  tutela  dei  consumatori.  Nei  casi  in  cui  non  sia
possibile  giungere  ad  una  soluzione  congiunta  tra   l'IVASS   e
l'autorita' dello Stato membro, l'IVASS puo'  rinviare  la  questione
all'AEAP e chiederne l'assistenza»; 
    f) all'articolo 195, comma 3, le  parole:  «commi  3  e  4»  sono
sostituite dalle seguenti: «commi 3, 4 e 4-bis»; 
    g) all'articolo 195-bis, dopo  il  comma  1-bis  e'  inserito  il
seguente: 
      «1-ter. L'IVASS informa l'autorita' di vigilanza dello Stato di
origine  qualora  abbia  motivo  di   ritenere   che   l'impresa   di
riassicurazione di altro Stato membro che svolge attivita'  rilevante
nel territorio della Repubblica puo' destare preoccupazioni  gravi  e
giustificate sugli interessi di tutela dei consumatori. Nei  casi  in
cui non sia possibile giungere ad una soluzione congiunta tra l'IVASS
e l'autorita' dello Stato membro, l'IVASS puo' rinviare la  questione
all'AEAP e chiederne l'assistenza»; 
    h) all'articolo 207-octies: 
      1) al comma 2, le parole: «e presenta  loro  immediatamente  la
domanda completa» sono sostituite dalle seguenti: «, inclusa  l'AEAP,
e trasmette loro tempestivamente  la  domanda  completa,  comprensiva
della documentazione presentata. L'IVASS puo'  chiedere  l'assistenza
tecnica all'AEAP per  la  decisione  sulla  domanda,  secondo  quanto
previsto all'articolo 8, paragrafo 1,  lettera  b),  del  regolamento
(UE) n. 1094/2010»; 
      2) al comma 5, il terzo periodo  e'  sostituito  dal  seguente:
«L'IVASS decide in via definitiva se l'AEAP non adotta  la  decisione
conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento  (UE)  n.
1094/2010»; 
    i) dopo l'articolo 208-ter e' inserito il seguente: 
      «Art.  208-quater  (Piattaforme  di  collaborazione  costituite
dall'AEAP). -  1.  L'IVASS  fornisce  tempestivamente,  su  richiesta
dell'AEAP,  tutte  le  informazioni  necessarie  per  consentire   il
corretto funzionamento delle piattaforme di collaborazione costituite
presso l'AEAP. 
      2. L'IVASS  puo'  richiedere  la  creazione,  richiedendone  la
relativa  costituzione,  di  piattaforme  di  collaborazione  con  le
autorita'  di  vigilanza  degli  altri  Stati  membri  o  aderire   a
piattaforme esistenti»; 
    l) all'articolo 217-ter, comma 4, il terzo periodo e'  sostituito
dal seguente: «L'autorita' di vigilanza  sul  gruppo  decide  in  via
definitiva se l'AEAP non adotta la decisione di cui al  comma  3  del
presente articolo conformemente all'articolo  19,  paragrafo  3,  del
regolamento (UE) n. 1094/2010». 
 
          Note all'art. 28: 
              - Il testo dell'art. 14-bis del decreto legislativo  n.
          209/2005 (Codice delle assicurazioni  private),  pubblicato
          nella Gazz.  Uff  13  ottobre  2005,  n.  239,  S.O.,  come
          modificato dalla presente legge, cosi' recita: 
                «Art.  14-bis  (Programma  di  attivita').  -  1.  Il
          programma di attivita' di cui all'art. 14, comma 1, lettera
          d),   contiene   informazioni    supportate    da    idonea
          documentazione riguardanti: 
                  a) la natura dei rischi o  delle  obbligazioni  che
          l'impresa si propone di garantire; 
                  b)  se  l'impresa  intende   assumere   rischi   in
          riassicurazione, il tipo di accordi che intende  concludere
          con le imprese cedenti; 
                  c)   i   principi   direttivi   in    materia    di
          riassicurazione e di retrocessione; 
                  d) gli  elementi  dei  fondi  propri  di  base  che
          costituiscono il minimo assoluto del Requisito Patrimoniale
          Minimo; 
                  e) le previsioni  circa  le  spese  d'impianto  dei
          servizi amministrativi e dell'organizzazione della rete  di
          produzione, i mezzi finanziari destinati a farvi fronte  e,
          se i rischi  da  coprire  sono  classificati  nel  ramo  18
          dell'art.  2,  comma  3,  i  mezzi  di  cui  l'impresa   di
          assicurazione dispone per fornire l'assistenza promessa. 
                2. Il programma contiene, oltre a quanto previsto  al
          comma 1, per i primi tre esercizi sociali: 
                  a) le previsioni di bilancio; 
                  b) le previsioni del futuro Requisito  Patrimoniale
          di Solvibilita', di cui al Titolo III, Capo IV-bis, Sezione
          I, sulla base delle previsioni  di  bilancio  di  cui  alla
          lettera a), nonche' il metodo  di  calcolo  utilizzato  per
          elaborare tali previsioni; 
                  c) le previsioni del futuro Requisito  Patrimoniale
          Minimo, di cui al Titolo  III,  Capo  IV-bis,  Sezione  IV,
          sulla base delle probabili previsioni di  bilancio  di  cui
          alla lettera a), nonche' il metodo  di  calcolo  utilizzato
          per elaborare tali previsioni; 
                  d)  le  previsioni  relative  ai  mezzi  finanziari
          destinati alla  copertura  delle  riserve  tecniche  e  del
          Requisito Patrimoniale Minimo, di cui al Titolo  III,  Capo
          III e Capo IV-bis, Sezione IV, e del Requisito Patrimoniale
          di Solvibilita' di cui al Titolo III, Capo IV-bis,  Sezione
          I; 
                  e) per quanto riguarda  l'assicurazione  danni,  in
          aggiunta: 
                    1) le previsioni relative alle spese di  gestione
          diverse dalle spese di impianto, in  particolare  le  spese
          generali correnti e le provvigioni; 
                    2)  le  previsioni  relative  ai   premi   o   ai
          contributi e ai sinistri; 
                  f) per quanto riguarda l'assicurazione vita,  anche
          un piano che esponga dettagliatamente le  previsioni  delle
          entrate e delle spese sia per le operazioni dirette  e  per
          le  operazioni  di  riassicurazione  attiva  che   per   le
          operazioni di riassicurazione passiva. 
                2-bis. Qualora il programma di attivita' indichi  che
          una  parte  rilevante  dell'attivita'  dell'impresa   sara'
          esercitata  in  regime  di   stabilimento   o   di   libera
          prestazione dei servizi in altro Stato membro  e  che  tale
          attivita' e' potenzialmente rilevante per il mercato  dello
          Stato membro ospitante, l'IVASS, con  adeguato  livello  di
          dettaglio, informa l'AEAP e l'autorita' di vigilanza  dello
          Stato membro interessato in merito.». 
              - Il testo dell'art.  46-bis  del  citato  del  decreto
          legislativo n. 209/2005,  come  modificato  dalla  presente
          legge, cosi' recita: 
                «Art. 46-bis (Autorizzazione all'utilizzo dei modelli
          interni completi o parziali: disposizioni generali).  -  1.
          L'impresa puo' essere autorizzata dall'IVASS a calcolare il
          Requisito  Patrimoniale  di  Solvibilita'  utilizzando   un
          modello interno completo o uno o piu' modelli parziali,  in
          coerenza   con   le   disposizioni   dell'Unione    europea
          direttamente applicabili. 
                2.  L'impresa   puo'   utilizzare   modelli   interni
          parziali, per  il  calcolo  di  uno  o  piu'  dei  seguenti
          elementi: 
                  a) uno o piu' moduli di rischio, o sottomoduli, del
          Requisito Patrimoniale di Solvibilita' di base di cui  agli
          articoli 45-sexies e 45-septies; 
                  b)  il  requisito  patrimoniale  per   il   rischio
          operativo di cui all'art. 45-decies; 
                  c) l'aggiustamento per la capacita' di assorbimento
          di perdite delle riserve tecniche e delle imposte differite
          di cui all'art. 45-undecies. 
                3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, l'impresa
          puo' applicare modelli parziali a tutta l'attivita' o  solo
          ad uno o piu' settori di attivita' rilevanti. 
                4. L'impresa allega alla richiesta di  autorizzazione
          tutti i documenti necessari a  comprovare  che  il  modello
          interno  soddisfi  i  requisiti  di   cui   agli   articoli
          46-novies,    46-decies,     46-undecies,     46-duodecies,
          46-terdecies, 46-quaterdecies. 
                5. Se la richiesta di autorizzazione si riferisce  ad
          un modello  interno  parziale,  i  requisiti  di  cui  agli
          articoli 46-novies, 46-decies,  46-undecies,  46-duodecies,
          46-terdecies,      46-quaterdecies      sono       adeguati
          all'applicazione limitata del modello. 
                5-bis.  L'IVASS  informa  l'AEAP   in   merito   alla
          richiesta di autorizzazione all'utilizzo o alla modifica di
          un  modello  interno.  L'IVASS   puo'   chiedere   all'AEAP
          assistenza tecnica per la decisione sulla domanda. 
                6. L'IVASS rilascia l'autorizzazione di cui al  comma
          1 entro sei mesi dal ricevimento della  richiesta  completa
          della documentazione previo accertamento della  adeguatezza
          dei sistemi di identificazione, misurazione,  monitoraggio,
          gestione e  segnalazione  dei  rischi  dell'impresa  ed  in
          particolare  della  conformita'  del  modello  interno   ai
          requisiti di cui ai commi 4 e 5. 
                7.   In   caso   di    diniego    dell'autorizzazione
          all'utilizzo del  modello  interno,  l'IVASS  provvede  con
          decisione motivata. 
                8.  A  seguito   del   rilascio   dell'autorizzazione
          all'utilizzo di un modello interno,  di  cui  al  comma  1,
          l'IVASS  puo'   richiedere   all'impresa,   con   decisione
          motivata, di fornire una stima del  Requisito  Patrimoniale
          di  Solvibilita'  calcolato  conformemente   alla   formula
          standard di cui, alla Sezione II del presente Capo.». 
              -  Il  testo  dell'art.  59  del  citato  del   decreto
          legislativo n. 209/2005,  come  modificato  dalla  presente
          legge, cosi' recita: 
                «Art.  59  (Requisiti  e  procedura).  -  1.  L'IVASS
          rilascia  l'autorizzazione  di  cui  all'art.   58   quando
          ricorrono le seguenti condizioni: 
                  a) sia adottata la forma  di  societa'  per  azioni
          costituita ai sensi dell'art. 2325 del codice civile  o  di
          societa' europea ai sensi del regolamento (CE) n. 2157/2001
          relativo allo statuto della Societa' europea; 
                  b)   la   direzione   generale   e   amministrativa
          dell'impresa richiedente sia stabilita nel territorio della
          Repubblica; 
                  c)  l'impresa  detenga  i  fondi  propri  di   base
          ammissibili necessari per coprire il  minimo  assoluto  del
          Requisito Patrimoniale Minimo di  cui  all'art.  66-sexies,
          comma 1, lettera d), di ammontare  non  inferiore  ad  euro
          3.600.000, ad eccezione che per le imprese captive, per  le
          quali il Requisito  Patrimoniale  Minimo  non  puo'  essere
          inferiore ad euro 1.200.000; 
                  c-bis) l'impresa dimostri che  sara'  in  grado  di
          detenere i fondi propri ammissibili necessari  per  coprire
          in prospettiva il Requisito  Patrimoniale  di  Solvibilita'
          previsto all'art. 45-bis; 
                  c-ter) l'impresa dimostri che  sara'  in  grado  di
          detenere i fondi propri di base ammissibili  necessari  per
          coprire in prospettiva il Requisito Patrimoniale Minimo  di
          cui all'art. 47-bis; 
                  d)   venga    presentato,    unitamente    all'atto
          costitutivo e  allo  statuto,  un  programma  di  attivita'
          conforme all'art. 14-bis, commi 1 e 2, lettere a), b),  c),
          d) ed e); il  programma  descrive,  altresi',  il  tipo  di
          accordi di riassicurazione che l'impresa intende concludere
          con le imprese cedenti; 
                  e) i titolari di partecipazioni indicate  dall'art.
          68  siano  in  possesso  dei  requisiti   di   onorabilita'
          stabiliti dall'art. 77 e sussistano i  presupposti  per  il
          rilascio dell'autorizzazione prevista dall'art. 68; 
                  e-bis) l'impresa dimostri che  sara'  in  grado  di
          conformarsi al sistema di  governo  societario  di  cui  al
          Titolo III, Capo I, Sezione I, e agli articoli 30,  30-bis,
          30-ter, 30-quater, 30-quinquies, 30-sexies e 30-septies; 
                  f)   i   soggetti   che   svolgono   funzioni    di
          amministrazione,   direzione   e   controllo   nonche'    i
          responsabili  delle   funzioni   fondamentali   all'interno
          dell'impresa   siano   in   possesso   dei   requisiti   di
          professionalita',  onorabilita'  ed  indipendenza  indicati
          dall'art. 76; 
                  g) non sussistano tra l'impresa o  i  soggetti  del
          gruppo di appartenenza e altri soggetti, stretti legami che
          ostacolino  l'effettivo   esercizio   delle   funzioni   di
          vigilanza. 
                2.  L'IVASS  nega   l'autorizzazione   quando   dalla
          verifica delle condizioni indicate nel comma 1 non  risulti
          garantita la sana e prudente gestione, senza che  si  possa
          aver riguardo alla struttura e  all'andamento  dei  mercati
          interessati.  Il  provvedimento   e'   specificatamente   e
          adeguatamente  motivato  ed   e'   comunicato   all'impresa
          interessata entro novanta giorni dalla presentazione  della
          domanda di autorizzazione completa dei documenti richiesti. 
                2-bis. Qualora il programma di attivita' indichi  che
          una  parte  rilevante  dell'attivita'  dell'impresa   sara'
          esercitata  in  regime  di   stabilimento   o   di   libera
          prestazione dei servizi in altro Stato membro  e  che  tale
          attivita' e' potenzialmente rilevante per il mercato  dello
          Stato membro ospitante, l'IVASS, con  adeguato  livello  di
          dettaglio, informa l'AEAP e l'autorita' di vigilanza  dello
          Stato membro interessato in merito. 
                3.  Non  si  puo'  dare  corso  al  procedimento  per
          l'iscrizione nel  registro  delle  imprese  se  non  consti
          l'autorizzazione di cui all'art. 58. 
                4.  L'IVASS,  verificata  l'iscrizione  nel  registro
          delle imprese, iscrive in  apposita  sezione  dell'albo  le
          imprese di riassicurazione autorizzate in Italia e  ne  da'
          pronta  comunicazione  all'impresa  interessata.  L'impresa
          indica  negli  atti  e  nella  corrispondenza  l'iscrizione
          all'albo. 
                5. L'IVASS determina, con regolamento,  la  procedura
          di autorizzazione e le forme di pubblicita' dell'albo. 
                5-bis. L'IVASS comunica all'AEAP ogni  autorizzazione
          rilasciata ai fini della  pubblicazione  nell'elenco  dalla
          stessa tenuto, con l'indicazione: 
                  1) dei rami e dei rischi per i quali  l'impresa  e'
          autorizzata; 
                  2) dell'eventuale  abilitazione  ad  operare  negli
          altri Stati membri in stabilimento o in libera  prestazione
          di servizi.». 
              -  Il  testo  dell'art.  192  del  citato  del  decreto
          legislativo n. 209/2005,  come  modificato  dalla  presente
          legge, cosi' recita: 
                «Art. 192 (Imprese di assicurazione italiane).  -  1.
          Le imprese di assicurazione con sede legale in Italia  sono
          soggette alla  vigilanza  dell'IVASS  sia  per  l'attivita'
          esercitata nel territorio della Repubblica sia  per  quella
          svolta nel territorio degli altri Stati membri in regime di
          stabilimento e di liberta' di prestazione di servizi. 
                2.  L'IVASS  esercita  le   funzioni   di   vigilanza
          prudenziale, avendo riguardo alla costante  verifica  della
          gestione tecnica, finanziaria e patrimoniale  dell'impresa,
          con particolare riferimento all'adeguatezza  dei  requisiti
          patrimoniali  e  delle   riserve   tecniche   in   rapporto
          all'insieme dell'attivita' svolta, alla  disponibilita'  di
          attivi e di fondi propri ammissibili ai fini dell'integrale
          copertura  delle   riserve   tecniche   e   dei   requisiti
          patrimoniali di solvibilita', alla valutazione  dei  rischi
          emergenti, nonche' al governo societario e  all'informativa
          all'IVASS  ed  ai  terzi.  Nei  confronti   delle   imprese
          autorizzate all'esercizio del ramo assistenza la  vigilanza
          dell'IVASS si estende anche alle verifiche sul personale  e
          sui mezzi tecnici di cui le imprese dispongono per  fornire
          la prestazione. 
                3. L'IVASS, anche su segnalazione  dell'autorita'  di
          vigilanza dello Stato membro della sede secondaria o  dello
          Stato membro di prestazione di servizi,  adotta  le  misure
          idonee a porre fine alle irregolarita'  commesse  in  altri
          Stati membri dalle imprese di assicurazione con sede legale
          in Italia o alle attivita' svolte in tali Stati che possano
          compromettere la stabilita' finanziaria delle stesse. Delle
          misure adottate  e'  data  comunicazione  all'autorita'  di
          vigilanza dello Stato membro di stabilimento o dello  Stato
          membro di prestazione di servizi. 
                4.  L'IVASS  esercita  le   funzioni   di   vigilanza
          prudenziale  affinche'  le  imprese  di  assicurazione  che
          svolgono  attivita'  in  regime  di   stabilimento   o   di
          prestazione  di  servizi  in  Stati  terzi  rispettino   le
          condizioni di esercizio stabilite  dal  presente  codice  e
          dalla normativa attuativa.". 
                4-bis. Qualora l'IVASS  individui,  nell'impresa  che
          svolge attivita' rilevante nel territorio di un altro Stato
          membro  ai  sensi  dell'art.  14-bis,   comma   2-bis,   un
          deterioramento delle condizioni finanziarie o altri  rischi
          emergenti derivanti da tale attivita' che possano avere  un
          effetto transfrontaliero, informa con adeguato  livello  di
          dettaglio l'AEAP e l'autorita'  di  vigilanza  dello  Stato
          membro ospitante.». 
              -  Il  testo  dell'art.  193  del  citato  del  decreto
          legislativo n. 209/2005,  come  modificato  dalla  presente
          legge, cosi' recita: 
                «Art. 193 (Imprese di assicurazione  di  altri  Stati
          membri). - 1. Le imprese di assicurazione che hanno la sede
          legale in altri Stati membri sono soggette  alla  vigilanza
          prudenziale dell'autorita'  dello  Stato  membro  d'origine
          anche per l'attivita' svolta, in regime di stabilimento  od
          in regime  di  liberta'  di  prestazione  di  servizi,  nel
          territorio della Repubblica. 
                1-bis. Qualora l'IVASS abbia motivo di  ritenere  che
          le attivita' dell'impresa di assicurazione di cui al  comma
          1   possa   eventualmente   compromettere   la    solidita'
          finanziaria  della  stessa,  ne  informa   l'autorita'   di
          vigilanza dello Stato membro di origine di tale impresa. 
                1-ter. L'IVASS informa l'autorita' di vigilanza dello
          Stato membro di origine qualora abbia  motivo  di  ritenere
          che l'impresa di altro Stato membro  che  svolge  attivita'
          rilevante   nel   territorio   della    Repubblica    desta
          preoccupazioni gravi  e  giustificate  sugli  interessi  di
          tutela dei consumatori. Nei casi in cui non  sia  possibile
          giungere  ad  una  soluzione  congiunta   tra   l'IVASS   e
          l'autorita' dello Stato membro, l'IVASS  puo'  rinviare  la
          questione all'AEAP e chiederne l'assistenza. 
                2. Fermo quanto disposto al comma 1, l'IVASS, qualora
          accerti che l'impresa  di  assicurazione  non  rispetta  le
          disposizioni  della  legge  italiana  che  e'   tenuta   ad
          osservare,  ne  contesta  la  violazione  e  le  ordina  di
          conformarsi alle norme di legge e di attuazione. 
                3. Qualora l'impresa non si conformi  alle  norme  di
          legge e di attuazione, l'IVASS ne  informa  l'autorita'  di
          vigilanza dello Stato  membro  di  origine,  chiedendo  che
          vengano adottate le misure  necessarie  a  far  cessare  le
          violazioni. 
                4.  Quando  manchino   o   risultino   inadeguati   i
          provvedimenti dell'autorita' dello Stato di origine, quando
          le irregolarita' commesse  possano  pregiudicare  interessi
          generali, ovvero nei casi di urgenza per  la  tutela  degli
          interessi degli assicurati e degli altri aventi  diritto  a
          prestazioni  assicurative,  l'IVASS   puo'   adottare   nei
          confronti  dell'impresa  di  assicurazione,   dopo   averne
          informato l'autorita' di vigilanza dello  Stato  membro  di
          origine, le  misure  necessarie,  compreso  il  divieto  di
          stipulare nuovi contratti in regime di  stabilimento  o  di
          liberta' di prestazione di servizi con gli effetti  di  cui
          all'art. 167. L'IVASS puo' rinviare la  questione  all'AEAP
          conformemente  all'art.  19   del   regolamento   (UE)   n.
          1094/2010. 
                5. Qualora l'impresa di assicurazione che ha commesso
          l'infrazione  operi  attraverso  una  sede   secondaria   o
          possieda beni nel territorio della Repubblica, le  sanzioni
          amministrative applicabili in base alle disposizioni  della
          legge  italiana  sono  adottate  nei  riguardi  della  sede
          secondaria o mediante confisca dei beni presenti in Italia. 
                6. Le misure che comportano  sanzioni  o  restrizioni
          all'esercizio dell'attivita' in regime di stabilimento o di
          liberta'  di  prestazione  di   servizi   sono   notificate
          all'impresa interessata. Nelle  comunicazioni  con  l'IVASS
          l'impresa di assicurazione fa uso della lingua italiana. 
                7. Delle misure adottate l'IVASS ordina la  menzione,
          a spese dell'impresa  di  assicurazione,  su  quotidiani  o
          attraverso altri sistemi  di  pubblicita'  individuati  nel
          provvedimento, per il periodo di tempo ritenuto necessario.
          Dei provvedimenti adottati l'IVASS informa  l'autorita'  di
          vigilanza dello Stato membro di origine. 
                7-bis,  L'impresa  di  assicurazione  e'   tenuta   a
          presentare tutti i documenti  ad  essa  richiesti  ai  fini
          dell'applicazione dei commi da 1 a 7.». 
              -  Il  testo  dell'art.  195  del  citato  del  decreto
          legislativo n. 209/2005,  come  modificato  dalla  presente
          legge, cosi' recita: 
                «Art. 195 (Imprese di riassicurazione italiane). - 1.
          Le imprese di riassicurazione che hanno la sede legale  nel
          territorio della Repubblica sono  soggette  alla  vigilanza
          dell'IVASS sia per l'attivita' esercitata  in  Italia,  sia
          per  quella  svolta  in  regime  di   stabilimento   o   di
          prestazione di servizi nel  territorio  degli  altri  Stati
          membri o in quello di Stati terzi. 
                2. Nei confronti delle imprese di  cui  al  comma  1,
          l'IVASS esercita  le  funzioni  di  vigilanza  prudenziale,
          avendo  riguardo  alla  costante  verifica  della  gestione
          tecnica,  finanziaria  e  patrimoniale  dell'impresa,   con
          particolare  riferimento  all'adeguatezza   dei   requisiti
          patrimoniali  e  delle   riserve   tecniche   in   rapporto
          all'insieme dell'attivita' svolta, alla  disponibilita'  di
          attivi e di fondi propri ammissibili ai fini dell'integrale
          copertura  delle   riserve   tecniche   e   dei   requisiti
          patrimoniali di solvibilita' e della valutazione dei rischi
          emergenti,  nonche'  del   governo   societario   e   della
          informativa all'IVASS ed ai terzi. 
                3. Alle imprese di cui al comma  1  si  applicano  le
          disposizioni di cui all'art. 192, commi 3, 4 e 4-bis.». 
              - Il testo dell'art. 195-bis  del  citato  del  decreto
          legislativo n. 209/2005,  come  modificato  dalla  presente
          legge, cosi' recita: 
                «Art. 195-bis (Imprese di  riassicurazione  di  altri
          Stati membri). - 1. Le imprese di riassicurazione che hanno
          la sede legale in altri Stati  membri  sono  soggette  alla
          vigilanza prudenziale della autorita' dello Stato membro di
          origine  anche  per  l'attivita'  svolta   in   regime   di
          stabilimento o in regime  di  liberta'  di  prestazione  di
          servizi nel territorio della Repubblica. 
                1-bis. Qualora l'IVASS abbia motivo di  ritenere  che
          le attivita' dell'impresa  di  riassicurazione  di  cui  al
          comma 1  possa  eventualmente  compromettere  la  solidita'
          finanziaria  della  stessa,  ne  informa   l'autorita'   di
          vigilanza dello Stato membro di origine di tale impresa. 
                1-ter. L'IVASS informa l'autorita' di vigilanza dello
          Stato di origine  qualora  abbia  motivo  di  ritenere  che
          l'impresa di riassicurazione  di  altro  Stato  membro  che
          svolge attivita' rilevante nel territorio della  Repubblica
          puo' destare  preoccupazioni  gravi  e  giustificate  sugli
          interessi di tutela dei consumatori. Nei casi  in  cui  non
          sia possibile  giungere  ad  una  soluzione  congiunta  tra
          l'IVASS e l'autorita'  dello  Stato  membro,  l'IVASS  puo'
          rinviare la questione all'AEAP e chiederne l'assistenza. 
                2.  Fermo  restando  quanto  disposto  al  comma   1,
          l'IVASS, qualora accerti che l'impresa  di  riassicurazione
          non rispetta le disposizioni della legge  italiana  che  e'
          tenuta ad osservare, ne contesta la violazione e le  ordina
          di conformarsi alle norme di legge e di attuazione. 
                3. Qualora l'impresa non si conformi  alle  norme  di
          legge e di attuazione, l'IVASS ne  informa  l'autorita'  di
          vigilanza dello Stato  membro  di  origine,  chiedendo  che
          vengano adottate le misure  necessarie  a  far  cessare  le
          violazioni. 
                4.  Quando  manchino   o   risultino   inadeguati   i
          provvedimenti dell'autorita' dello Stato di origine, quando
          le irregolarita' commesse  possano  pregiudicare  interessi
          generali, l'IVASS puo' adottare nei confronti  dell'impresa
          di riassicurazione, dopo averne  informato  l'autorita'  di
          vigilanza  dello  Stato  membro  di  origine,   le   misure
          necessarie,  compreso  il  divieto   di   stipulare   nuovi
          contratti di riassicurazione in regime di stabilimento o di
          liberta' di prestazione di servizi. L'IVASS  puo'  rinviare
          la  questione  all'AEAP  conformemente  all'art.   19   del
          regolamento (UE) n. 1094/2010. 
                5.  Qualora  l'impresa  di  riassicurazione  che   ha
          commesso l'infrazione operi attraverso una sede  secondaria
          o  possieda  beni  nel  territorio  della  Repubblica,   le
          sanzioni   amministrative   applicabili   in   base    alle
          disposizioni  della  legge  italiana  sono   adottate   nei
          riguardi della sede secondaria o mediante confisca dei beni
          presenti in Italia. 
                6. Le misure che comportano  sanzioni  o  restrizioni
          all'esercizio dell'attivita' in regime di stabilimento o di
          liberta'  di  prestazione  di   servizi   sono   notificate
          all'impresa interessata. Nelle  comunicazioni  con  l'IVASS
          l'impresa di riassicurazione fa uso della lingua italiana. 
                7. Delle misure adottate l'IVASS ordina la  menzione,
          a spese dell'impresa di  riassicurazione  su  quotidiani  o
          attraverso altri sistemi  di  pubblicita'  individuati  nel
          provvedimento, per il periodo di tempo ritenuto necessario.
          Dei provvedimenti adottati l'IVASS informa  l'autorita'  di
          vigilanza dello Stato membro di origine.». 
              - Il testo dell'art. 207-octies del citato del  decreto
          legislativo n. 209/2005,  come  modificato  dalla  presente
          legge, cosi' recita: 
                «Art. 207-octies (Cooperazione  per  l'autorizzazione
          del modello interno di  gruppo).  -  1.  Nel  caso  in  cui
          un'impresa  di  assicurazione  o  di  riassicurazione,   in
          qualita' di ultima societa' controllante italiana ai  sensi
          dell'art. 210, comma 2, e  le  sue  imprese  partecipate  o
          controllate  o  congiuntamente  le  imprese  partecipate  o
          controllate di una societa' di partecipazione assicurativa,
          in qualita' di ultima  societa'  controllante  italiana  ai
          sensi dell'art. 210, comma 2, abbiano presentato la domanda
          per ottenere  l'autorizzazione  a  calcolare  il  Requisito
          Patrimoniale di Solvibilita' di  gruppo  consolidato  e  il
          Requisito Patrimoniale di  Solvibilita'  delle  imprese  di
          assicurazione  e  riassicurazione  appartenenti  al  gruppo
          sulla base di un modello interno, l'IVASS, in  qualita'  di
          autorita' di  vigilanza  sul  gruppo,  e  le  autorita'  di
          vigilanza interessate collaborano al fine  di  decidere  se
          concedere o  meno  l'autorizzazione  richiesta,  prevedendo
          altresi' eventuali termini e condizioni a  cui  subordinare
          la stessa. 
                2. La richiesta di  autorizzazione  all'utilizzo  del
          modello interno, di cui al comma 1, e' presentata all'IVASS
          che informa gli altri membri del collegio  delle  autorita'
          di   vigilanza,   inclusa   l'AEAP,   e   trasmette    loro
          tempestivamente  la  domanda  completa,  comprensiva  della
          documentazione   presentata.    L'IVASS    puo'    chiedere
          l'assistenza  tecnica  all'AEAP  per  la  decisione   sulla
          domanda, secondo quanto previsto all'art. 8,  paragrafo  1,
          lettera b), del regolamento (UE) n. 1094/2010. 
                3.  L'IVASS  e  le  altre  autorita'   di   vigilanza
          interessate si adoperano per  pervenire  ad  una  decisione
          congiunta sulla domanda  entro  sei  mesi  dalla  ricezione
          della domanda completa da parte dell'IVASS. 
                4. Se nel termine di sei mesi di cui al comma 3,  una
          qualunque delle autorita' di vigilanza  interessate  rinvia
          la  questione  all'AEAP,  conformemente  all'art.  19   del
          regolamento (UE) n. 1094/2010, l'IVASS  differisce  la  sua
          decisione in attesa della decisione eventualmente  adottata
          dall'AEAP, conformemente all'art. 19, paragrafo 3, di  tale
          regolamento  e  adegua  la  propria  decisione   a   quella
          dell'AEAP. 
                5. La decisione di cui al comma 4, adottata dall'AEAP
          entro un mese, e'  riconosciuta  come  determinante  ed  e'
          applicata dalle  autorita'  di  vigilanza  interessate.  La
          questione  non  puo'  essere  rinviata  all'AEAP  dopo   la
          scadenza del termine di  sei  mesi  o  dopo  che  e'  stata
          adottata una decisione congiunta.  L'IVASS  decide  in  via
          definitiva se l'AEAP non adotta la decisione  conformemente
          all'art.  19,  paragrafo  3,  del   regolamento   (UE)   n.
          1094/2010. Il periodo di sei mesi e' considerato la fase di
          conciliazione ai  sensi  dell'art.  19,  paragrafo  2,  del
          predetto regolamento. 
                6. Se le  autorita'  di  vigilanza  interessate  sono
          pervenute alla decisione  congiunta  di  cui  al  comma  3,
          l'IVASS trasmette al richiedente un documento contenente le
          motivazioni complete. 
                7. In  mancanza  di  una  decisione  congiunta  delle
          autorita' di vigilanza interessate entro il termine di  sei
          mesi di cui al comma 3,  l'IVASS  decide  autonomamente  in
          merito  alla  domanda,  tenendo  in  debita  considerazione
          eventuali pareri e riserve  delle  autorita'  di  vigilanza
          interessate espressi  nel  termine  di  sei  mesi.  L'IVASS
          trasmette un documento contenente la  decisione  pienamente
          motivata al richiedente e alle altre autorita' di vigilanza
          interessate che  la  riconoscono  come  determinante  e  la
          applicano. 
                8.  Nell'ipotesi  in  cui  una  delle  autorita'   di
          vigilanza interessate ritenga che il profilo di rischio  di
          un'impresa di assicurazione o riassicurazione soggetta alla
          sua vigilanza si discosti significativamente dalle  ipotesi
          sottese al modello interno approvato a livello di gruppo  e
          fino a  quando  l'impresa  non  affronti  adeguatamente  le
          riserve dell'autorita' di vigilanza, quest'ultima puo', nei
          casi di cui all'art. 47-sexies, proporre di: 
                  a) imporre una maggiorazione di  capitale  rispetto
          al Requisito Patrimoniale di Solvibilita' di  tale  impresa
          di   assicurazione   o   di   riassicurazione    risultante
          dall'applicazione del predetto modello interno; 
                  b)   in   circostanze   eccezionali   in   cui   la
          maggiorazione di capitale di cui alla  lettera  a)  risulti
          inappropriata, imporre  all'impresa  di  calcolare  il  suo
          Requisito Patrimoniale di  solvibilita'  sulla  base  della
          formula standard in conformita' alle previsioni di  cui  al
          Titolo III, Capo IV-bis, Sezioni I e II. 
                9. Secondo quanto previsto dall'art. 47-sexies, comma
          1, lettere a) e c), l'autorita' di vigilanza  puo'  imporre
          una  maggiorazione  del  capitale  rispetto  al   Requisito
          Patrimoniale   di   Solvibilita'   di   tale   impresa   di
          assicurazione      o       riassicurazione       risultante
          dall'applicazione della formula  standard.  L'autorita'  di
          vigilanza comunica le ragioni  delle  eventuali  decisioni,
          adottate ai sensi del presente comma e del  comma  10,  sia
          all'impresa di assicurazione o  riassicurazione,  sia  agli
          altri membri del collegio delle autorita' di vigilanza. 
                10. L'IVASS, quando non e' Autorita' di vigilanza sul
          gruppo ai sensi del comma 1, collabora con  l'Autorita'  di
          vigilanza sul gruppo con sede in altro Stato membro al fine
          di procedere  all'autorizzazione  del  modello  interno  di
          gruppo. In ogni caso l'IVASS puo' avvalersi del  potere  di
          imporre una maggiorazione di capitale quando  ricorrono  le
          condizioni di cui ai commi 8 e 9.». 
              - Il testo dell'art. 217-ter  del  citato  del  decreto
          legislativo n. 209/2005,  come  modificato  dalla  presente
          legge, cosi' recita: 
                «Art. 217-ter (Gestione  centralizzata  del  rischio:
          procedura  di  autorizzazione).  -  1.  La   richiesta   di
          autorizzazione  all'applicazione  della   vigilanza   sulla
          solvibilita'  di  gruppo  con  gestione  centralizzata  dei
          rischi e' presentata  all'autorita'  di  vigilanza  che  ha
          autorizzato l'impresa di  assicurazione  o  riassicurazione
          controllata. Tale autorita' informa gli  altri  membri  del
          collegio delle  autorita'  di  vigilanza  e  presenta  loro
          immediatamente la domanda completa. 
                2. Le autorita' di vigilanza interessate  collaborano
          nell'ambito  del  collegio  sulla   base   di   una   piena
          cooperazione al  fine  di  decidere  se  concedere  o  meno
          l'autorizzazione, stabilendo altresi' a quali altri termini
          eventualmente subordinarla. Esse si  adoperano  al  massimo
          per pervenire a una decisione congiunta sulla domanda entro
          tre mesi dalla data di ricezione della domanda completa  da
          parte di tutte le autorita' di  vigilanza  nell'ambito  del
          collegio delle autorita' di vigilanza. 
                3. Se, nel termine di tre mesi di cui al comma 2, una
          qualunque delle autorita' di vigilanza  interessate  rinvia
          la  questione  all'AEAP,  conformemente  all'art.  19   del
          regolamento (UE) n. 1094/2010, l'autorita' di vigilanza sul
          gruppo posticipa  la  propria  decisione  in  attesa  della
          decisione  eventualmente   adottata   dall'AEAP   a   norma
          dell'art.  19,  paragrafo  3,  del  regolamento   (UE)   n.
          1094/2010 e adegua la propria decisione a quella dell'AEAP. 
                4. La decisione di cui al comma 3, adottata dall'AEAP
          entro un mese, e'  riconosciuta  come  determinante  ed  e'
          applicata dalle  autorita'  di  vigilanza  interessate.  La
          questione  non  puo'  essere  rinviata  all'AEAP  dopo   la
          scadenza del periodo di  tre  mesi  o  dopo  che  e'  stata
          raggiunta una decisione congiunta. L'autorita' di vigilanza
          sul gruppo decide in via definitiva se l'AEAP non adotta la
          decisione  di  cui  al  comma  3  del   presente   articolo
          conformemente all'art. 19,  paragrafo  3,  del  regolamento
          (UE) n. 1094/2010.  Tale  decisione  e'  riconosciuta  come
          determinante  e  applicata  dalle  autorita'  di  vigilanza
          interessate. Il periodo di tre mesi e' considerato la  fase
          di conciliazione ai sensi dell'art. 19,  paragrafo  2,  del
          predetto regolamento. 
                5. Se le  autorita'  di  vigilanza  interessate  sono
          pervenute alla decisione  congiunta  di  cui  al  comma  2,
          l'autorita'  di  vigilanza  che  ha  autorizzato  l'impresa
          controllata trasmette all'impresa richiedente la decisione.
          La decisione congiunta e' riconosciuta come determinante  e
          applicata dalle autorita' di vigilanza interessate. 
                6. In  mancanza  di  una  decisione  congiunta  delle
          autorita' di vigilanza interessate entro il termine di  tre
          mesi di cui al comma 2, l'autorita' di vigilanza sul gruppo
          decide autonomamente in merito  alla  domanda,  tenendo  in
          debita considerazione: 
                  a) eventuali pareri e riserve  delle  autorita'  di
          vigilanza interessate; 
                  b)  eventuali  riserve  delle  altre  autorita'  di
          vigilanza nell'ambito del collegio. 
                7. La  decisione  di  cui  al  comma  6  contiene  la
          motivazione di  ogni  eventuale  scostamento  significativo
          dalle riserve espresse dalle altre autorita'  di  vigilanza
          interessate.  La   decisione   e'   trasmessa   all'impresa
          richiedente e alle altre autorita' di vigilanza interessate
          che la riconoscono come determinante e la applicano.». 
              - Il regolamento (UE)  del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio n. 1094/2010 che istituisce  l'Autorita'  europea
          di vigilanza (Autorita' europea delle assicurazioni e delle
          pensioni aziendali e professionali), modifica la  decisione
          n. 716/2009/CE e abroga la decisione  n.  2009/79/CE  della
          Commissione e' pubblicato nella G.U.U.E. 15 dicembre  2010,
          n. L 331.