Art. 19 
 
      Misure urgenti per la scuola, l'universita' e la famiglia 
 
  1. Al fine di assicurare la fornitura di mascherine di tipo FFP2  a
favore  degli  alunni  e  del  personale  scolastico  in  regime   di
autosorveglianza di cui all'articolo 4 del  decreto-legge  7  gennaio
2022, n. 1, sulla base di un'attestazione dell'istituzione scolastica
interessata che ne comprovi l'effettiva esigenza, le farmacie  e  gli
altri  rivenditori  autorizzati  che  hanno  aderito  al   protocollo
d'intesa stipulato ai sensi  dell'articolo  3  del  decreto-legge  30
dicembre  2021,  n.  229,  forniscono  tempestivamente  le   suddette
mascherine  alle  medesime  istituzioni  scolastiche,  maturando   il
diritto alla prestazione di cui al  comma  2.  Per  l'attuazione  del
primo periodo, il fondo per l'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19
per l'anno scolastico 2021/2022 di cui all'articolo 58, comma 4,  del
decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, e'  incrementato  nel  limite  di
spesa di 45,22 milioni di euro nel 2022. 
  2. Al fine di corrispondere quanto dovuto per la fornitura  di  cui
al comma 1, il Ministero dell'istruzione provvede tempestivamente  al
riparto del fondo per l'emergenza epidemiologica da COVID-19  per  il
successivo trasferimento, in unica soluzione, delle somme  necessarie
alle istituzioni scolastiche. Le modalita'  attuative  sono  definite
con decreto del Ministero dell'istruzione. 
  3. Agli oneri di cui al comma 1, si provvede ai sensi dell'articolo
32. 
  4. In considerazione del protrarsi dell'emergenza epidemiologica da
COVID-19, i dottorandi che hanno beneficiato della proroga  ai  sensi
dell'articolo 33, commi 2-bis e 2-ter,  del  decreto-legge  22  marzo
2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021,
n. 69 e che terminano il percorso di dottorato  nell'anno  accademico
2020/2021 possono presentare un'ulteriore richiesta di  proroga,  non
superiore a tre mesi, del termine finale del  corso,  senza  oneri  a
carico della finanza pubblica. Resta ferma  la  possibilita'  per  le
universita' di  finanziare  le  borse  di  studio  corrispondenti  al
periodo della proroga con proprie  risorse,  ovvero  a  valere  sulle
risorse provenienti da convenzioni con  altri  soggetti,  pubblici  o
privati. 
  5. Della proroga di cui  al  comma  4  possono  altresi'  fruire  i
dottorandi non percettori di borsa  di  studio,  nonche'  i  pubblici
dipendenti in congedo per la frequenza di un  dottorato  di  ricerca,
per  i  quali  la  pubblica  amministrazione  di  appartenenza   puo'
prolungare il congedo per un periodo pari a quello della proroga  del
corso di dottorato. 
  6. All'articolo 12  del  testo  unico  delle  imposte  sui  redditi
approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al  comma  1,  lettera  d),  primo  periodo,  dopo  le  parole
«provvedimenti dell'autorita' giudiziaria» sono inserite le seguenti:
«, esclusi in ogni caso i figli, ancorche' per i medesimi non  spetti
la detrazione ai sensi della lettera c)»; 
    b) dopo il comma 4-bis e' inserito il seguente: «4-ter.  Ai  fini
delle  disposizioni  fiscali  che  fanno  riferimento  alle   persone
indicate nel presente articolo, anche richiamando le  condizioni  ivi
previste, i figli per i quali non spetta la detrazione ai sensi della
lettera c) del comma 1 sono considerati al pari dei figli per i quali
spetta tale detrazione.».