Art. 19 Misure urgenti per la scuola, l'universita' e la famiglia 1. Al fine di assicurare la fornitura di mascherine di tipo FFP2 a favore degli alunni e del personale scolastico in regime di autosorveglianza di cui all'articolo 4 del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, sulla base di un'attestazione dell'istituzione scolastica interessata che ne comprovi l'effettiva esigenza, le farmacie e gli altri rivenditori autorizzati che hanno aderito al protocollo d'intesa stipulato ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229, forniscono tempestivamente le suddette mascherine alle medesime istituzioni scolastiche, maturando il diritto alla prestazione di cui al comma 2. Per l'attuazione del primo periodo, il fondo per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 per l'anno scolastico 2021/2022 di cui all'articolo 58, comma 4, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, e' incrementato nel limite di spesa di 45,22 milioni di euro nel 2022. 2. Al fine di corrispondere quanto dovuto per la fornitura di cui al comma 1, il Ministero dell'istruzione provvede tempestivamente al riparto del fondo per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 per il successivo trasferimento, in unica soluzione, delle somme necessarie alle istituzioni scolastiche. Le modalita' attuative sono definite con decreto del Ministero dell'istruzione. 3. Agli oneri di cui al comma 1, si provvede ai sensi dell'articolo 32. 4. In considerazione del protrarsi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, i dottorandi che hanno beneficiato della proroga ai sensi dell'articolo 33, commi 2-bis e 2-ter, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n. 69 e che terminano il percorso di dottorato nell'anno accademico 2020/2021 possono presentare un'ulteriore richiesta di proroga, non superiore a tre mesi, del termine finale del corso, senza oneri a carico della finanza pubblica. Resta ferma la possibilita' per le universita' di finanziare le borse di studio corrispondenti al periodo della proroga con proprie risorse, ovvero a valere sulle risorse provenienti da convenzioni con altri soggetti, pubblici o privati. 5. Della proroga di cui al comma 4 possono altresi' fruire i dottorandi non percettori di borsa di studio, nonche' i pubblici dipendenti in congedo per la frequenza di un dottorato di ricerca, per i quali la pubblica amministrazione di appartenenza puo' prolungare il congedo per un periodo pari a quello della proroga del corso di dottorato. 6. All'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, lettera d), primo periodo, dopo le parole «provvedimenti dell'autorita' giudiziaria» sono inserite le seguenti: «, esclusi in ogni caso i figli, ancorche' per i medesimi non spetti la detrazione ai sensi della lettera c)»; b) dopo il comma 4-bis e' inserito il seguente: «4-ter. Ai fini delle disposizioni fiscali che fanno riferimento alle persone indicate nel presente articolo, anche richiamando le condizioni ivi previste, i figli per i quali non spetta la detrazione ai sensi della lettera c) del comma 1 sono considerati al pari dei figli per i quali spetta tale detrazione.».