Art. 20 
 
Disposizioni in materia  di  vaccini  anti  Sars-CoV2  e  misure  per
  assicurare  la  continuita'   delle   prestazioni   connesse   alla
  diagnostica molecolare 
 
  1. All'articolo 1 della legge 25 febbraio 1992,  n.  210,  dopo  il
comma 1, e' inserito il seguente:  «1-bis.  L'indennizzo  di  cui  al
comma 1 spetta, alle condizioni e nei modi stabiliti  dalla  presente
legge, anche a coloro che abbiano  riportato  lesioni  o  infermita',
dalle quali sia derivata una menomazione permanente della  integrita'
psico-fisica, a causa della vaccinazione anti Sars-CoV2  raccomandata
dall'autorita' sanitaria italiana. Al relativo onere, valutato in  50
milioni di euro per l'anno 2022 e in 100  milioni  di  euro  annui  a
decorrere dall'anno 2023, si provvede ai sensi dell'articolo  32.  Le
risorse sono stanziate in apposito fondo nel bilancio  del  Ministero
della salute che provvede ai pagamenti di propria competenza, nonche'
al trasferimento alle regioni e alle province autonome delle  risorse
nel   limite   del   fabbisogno   derivante   dagli   indennizzi   da
corrispondersi da parte di queste, come comunicati annualmente  dalla
Conferenza delle regioni  e  delle  province  autonome  entro  il  31
gennaio. Con uno  o  piu'  decreti  del  Ministro  della  salute,  di
concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,   sono
stabilite le modalita' di monitoraggio  annuale  delle  richieste  di
accesso agli indennizzi e dei relativi  esiti,  nonche',  sulla  base
delle richiamate comunicazioni della Conferenza delle regioni e delle
province autonome, l'entita' e  le  modalita'  di  trasferimento  del
finanziamento spettante alle regioni.» 
  2. Al fine di fronteggiare l'emergenza epidemiologica  in  atto  da
SARS-CoV-2,  e  di  assicurare  continuita'  operativa  delle  unita'
mediche e scientifiche preposte  alla  erogazione  delle  prestazioni
connesse alla diagnostica molecolare per il contrasto alla diffusione
del COVID-19, il Ministero della difesa, nell'ambito  delle  facolta'
assunzionali disponibili a legislazione vigente e in coerenza con  il
Piano di cui all'articolo 6 del decreto legge 9 giugno 2021,  n.  80,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113,  e'
autorizzato ad assumere con contratto di lavoro subordinato  a  tempo
indeterminato fino a un massimo di quindici unita'  di  personale  di
livello non dirigenziale  di  Area  terza,  posizione  economica  F1,
profilo professionale di funzionario  tecnico  per  la  biologia,  la
chimica e la fisica,  il  personale  che  ha  superato  le  procedure
concorsuali  semplificate  di  cui  all'articolo  8,  comma  2,   del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. 
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2, nel limite  di
spesa pari a euro 611.361 a decorrere dall'anno 2023, si  provvede  a
valere sulle facolta' assunzionali del Ministero  della  difesa  gia'
maturate e disponibili a legislazione vigente. 
  4. Per  il  potenziamento  dei  servizi  sanitari  militari  e  del
Dipartimento  scientifico  del   Policlinico   militare   del   Celio
necessario   ad   affrontare   le   eccezionali   esigenze   connesse
all'andamento dell'epidemia da COVID-19 in sinergia con  il  servizio
sanitario nazionale mediante l'incremento delle attuali capacita'  di
prevenzione,    diagnostiche,     diagnostiche     molecolari,     di
sequenziamento, di profilassi e di  cura,  e'  autorizzata  la  spesa
complessiva di euro  8.000.000  per  l'anno  2022  per  l'adeguamento
infrastrutturale  e  bioinformatico  delle  strutture   nonche'   per
l'approvvigionamento di  dispositivi  medici,  macchinari  e  presidi
igienico-sanitari. 
  5. Agli oneri derivanti dal comma 4,  pari  a  euro  8.000.000  per
l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 32.