Art. 22 
 
Proroga del  trattamento  di  integrazione  salariale  in  favore  di
  imprese  di  rilevante  interesse  strategico  nazionale  e   della
  sospensione dei mutui nei comuni del cratere Centro Italia 
 
  1. In via eccezionale, le  imprese  con  un  numero  di  lavoratori
dipendenti  non  inferiore  a  mille  che   gestiscono   almeno   uno
stabilimento industriale di interesse strategico nazionale  ai  sensi
dell'articolo  1  del  decreto-legge  3  dicembre   2012,   n.   207,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n.  231,
possono presentare domanda di proroga del trattamento di integrazione
salariale di cui all'articolo 3 del decreto-legge 20 luglio 2021,  n.
103, convertito con modificazioni dalla legge 16 settembre  2021,  n.
125, per una durata massima di ulteriori ventisei settimane  fruibili
fino al 31 marzo 2022, nel limite massimo di spesa di 42,7 milioni di
euro. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di  cui  al
presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che e' stato
raggiunto anche in via prospettica il limite  di  spesa,  l'INPS  non
prende in considerazione ulteriori domande. 
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1 pari a 42,7 milioni di euro per
l'anno   2022   si   provvede   mediante   corrispondente   riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 120,  della
legge 30 dicembre 2021, n. 234. 
  3. All'articolo 14, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n.
244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017,  n.
19 le parole «31 dicembre 2021», ovunque ricorrono,  sono  sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre 2022». 
  4. All'articolo 2-bis, comma 22, terzo periodo,  del  decreto-legge
16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
dicembre 2017, n. 172, le parole «31 dicembre 2021»  sono  sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre 2022». 
  5. Lo Stato concorre, in tutto o in parte, agli oneri derivanti dai
commi 3 e 4, nel limite di spesa complessivo di  1.500.000  euro  per
l'anno 2022. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 32.