Art. 23 
 
Modifiche al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 in materia
di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro 
 
  1. Al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 5, comma 1-bis, l'ultimo periodo e' soppresso; 
    b) all'articolo 7, comma 5-bis, primo periodo, le parole  «o  per
il saldo» sono soppresse; la  parola  «inizia»  e'  sostituita  dalle
seguenti: «e' collocato» e le parole «dall'adozione» sono  sostituite
dalle seguenti: «dalla comunicazione»; 
    c) all'articolo 8, comma 2, secondo periodo, dopo  le  parole  «a
tempo determinato», sono inserite le seguenti: «pari o»; 
    d) all'articolo 14, comma 2, dopo  le  parole  «esame  congiunto»
sono inserite le seguenti: «, anche in via telematica,»; 
    e) all'articolo 16, comma 1,  le  parole  «dalla  sede  dell'INPS
territorialmente  competente»   sono   sostituite   dalle   seguenti:
«dall'INPS»; 
    f) all'articolo 22-ter, il comma 5 e' abrogato; 
    g) all'articolo 24, comma 3, dopo  le  parole  «esame  congiunto»
sono inserite le seguenti: «da tenersi anche in via telematica»; 
    h) all'articolo 25-ter, comma 1, le parole «di  cui  al  presente
Capo» sono sostituite dalle  seguenti:  "straordinarie  del  presente
Capo e del Titolo II»; 
    i)  all'articolo  29,  comma  3-bis,  la  parola  «ordinarie»  e'
soppressa; 
    l) all'articolo 30, comma 1-bis, primo periodo,  dopo  le  parole
"assegno  di  integrazione  salariale  di  importo"  e'  inserita  la
seguente: «almeno"; 
    m) all'articolo 36, comma 2, primo  periodo,  le  parole  «per  i
fondi di cui all'articolo 29» sono sostituite dalle seguenti: «per il
fondo di cui all'articolo 29» e la parola «istitutive» e' soppressa; 
    n) all'articolo 40,  comma  1-bis,  dopo  le  parole  «di  lavoro
medesimi» sono inserite le seguenti: «ai  soli  fini  dell'erogazione
dei trattamenti di integrazione salariale».