Art. 23
Modifiche al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 in materia
di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro
1. Al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 5, comma 1-bis, l'ultimo periodo e' soppresso;
b) all'articolo 7, comma 5-bis, primo periodo, le parole «o per
il saldo» sono soppresse; la parola «inizia» e' sostituita dalle
seguenti: «e' collocato» e le parole «dall'adozione» sono sostituite
dalle seguenti: «dalla comunicazione»;
c) all'articolo 8, comma 2, secondo periodo, dopo le parole «a
tempo determinato», sono inserite le seguenti: «pari o»;
d) all'articolo 14, comma 2, dopo le parole «esame congiunto»
sono inserite le seguenti: «, anche in via telematica,»;
e) all'articolo 16, comma 1, le parole «dalla sede dell'INPS
territorialmente competente» sono sostituite dalle seguenti:
«dall'INPS»;
f) all'articolo 22-ter, il comma 5 e' abrogato;
g) all'articolo 24, comma 3, dopo le parole «esame congiunto»
sono inserite le seguenti: «da tenersi anche in via telematica»;
h) all'articolo 25-ter, comma 1, le parole «di cui al presente
Capo» sono sostituite dalle seguenti: "straordinarie del presente
Capo e del Titolo II»;
i) all'articolo 29, comma 3-bis, la parola «ordinarie» e'
soppressa;
l) all'articolo 30, comma 1-bis, primo periodo, dopo le parole
"assegno di integrazione salariale di importo" e' inserita la
seguente: «almeno";
m) all'articolo 36, comma 2, primo periodo, le parole «per i
fondi di cui all'articolo 29» sono sostituite dalle seguenti: «per il
fondo di cui all'articolo 29» e la parola «istitutive» e' soppressa;
n) all'articolo 40, comma 1-bis, dopo le parole «di lavoro
medesimi» sono inserite le seguenti: «ai soli fini dell'erogazione
dei trattamenti di integrazione salariale».