Art. 24 
 
Disposizioni urgenti in materia di trasporto  pubblico  locale  e  di
                   trasporto di persone su strada 
 
  1. In considerazione del perdurare dell'emergenza epidemiologica da
COVID-19, la dotazione del fondo di cui all'articolo  1,  comma  816,
della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e' incrementata di ulteriori 80
milioni di euro per l'anno 2022. Tali risorse, fino al 31 marzo 2022,
termine  del  medesimo  stato  di  emergenza,   sono   destinate   al
finanziamento dei servizi  aggiuntivi  programmati  al  fine  di  far
fronte agli effetti derivanti dalle limitazioni poste al coefficiente
di riempimento dei mezzi, anche in coerenza con gli esiti dei  tavoli
prefettizi di  cui  al  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri adottato ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo
2020, n. 19, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  22  maggio
2020, n.  35,  e  subordinatamente  alla  rilevazione  dell'effettivo
utilizzo da parte degli utenti nell'anno 2021. 
  2. Le risorse di cui al comma 1 sono assegnate alle  regioni,  alle
province autonome di  Trento  e  di  Bolzano,  nonche'  alle  aziende
esercenti i servizi di trasporto pubblico regionale che residuano  in
capo  alla  competenza  statale  e  sono  ripartite  con  le   stesse
percentuali stabilite per l'assegnazione delle risorse stanziate  per
la medesima finalita' dall'articolo 51, del decreto legge  25  maggio
2021, n. 73, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  23  luglio
2021, n. 106. 
  3. Gli enti di cui al  comma  2  rendicontano  al  Ministero  delle
infrastrutture  e  della  mobilita'  sostenibili   e   al   Ministero
dell'economia e delle finanze, entro il 15  maggio  2022,  l'utilizzo
delle risorse assegnate, attestando che  i  servizi  aggiuntivi  sono
stati eserciti in misura non superiore al fabbisogno derivante  dalle
limitazioni poste al coefficiente di riempimento dei mezzi di cui  al
comma 1 e che gli stessi servizi aggiuntivi sono stati effettivamente
utilizzati dagli utenti. 
  4. Le eventuali risorse residue dello stanziamento  complessivo  di
cui al comma 1, come risultanti dalla rendicontazione di cui al comma
3, possono essere utilizzate, nell'anno 2022,  per  il  potenziamento
delle attivita' di controllo finalizzate ad assicurare che l'utilizzo
dei mezzi di trasporto pubblico locale avvenga  in  conformita'  alle
misure di contenimento e di contrasto dei rischi  sanitari  derivanti
dalla diffusione del COVID-19,  nonche'  per  le  finalita'  previste
dall'articolo 200, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Con
le stesse modalita' di cui al comma 3, gli enti di  cui  al  comma  2
rendicontano entro il 31 gennaio 2023 l'utilizzo delle risorse di cui
al presente comma. 
  5. Agli oneri derivanti dai commi 1, 2, 3 e 4, pari a 80 milioni di
euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 32. 
  6. In considerazione del perdurare  della  situazione  emergenziale
connessa al COVID- 19 e al fine  di  mitigare  gli  effetti  negativi
prodotti al settore dei servizi di  trasporto  effettuati  su  strada
mediante autobus e non soggetti a obblighi di servizio  pubblico,  e'
istituito presso il Ministero delle infrastrutture e della  mobilita'
sostenibili un fondo, con una dotazione di 15  milioni  di  euro  per
l'anno  2022,  destinato  a  compensare,  nel  limite  delle  risorse
disponibili e per un importo massimo non superiore al  40  per  cento
dei minori ricavi registrati nel periodo compreso tra il  1°  gennaio
2022 ed il 31 marzo 2022 rispetto al medesimo periodo dell'anno 2019,
e, comunque, nel limite massimo dell'8 per cento della dotazione  del
fondo, i danni subiti in conseguenza delle misure di  contenimento  e
di contrasto all'emergenza da  COVID-19  dalle  imprese  esercenti  i
servizi di cui al presente comma ai  sensi  e  per  gli  effetti  del
decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, ovvero  sulla  base  di
autorizzazioni rilasciate dal Ministero delle infrastrutture e  della
mobilita' sostenibili ai sensi del regolamento (CE) n. 1073/2009  del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, ovvero sulla
base di autorizzazioni rilasciate dalle regioni e dagli  enti  locali
ai sensi delle norme regionali di attuazione del decreto  legislativo
19 novembre 1997, n. 422, nonche' dalle imprese esercenti servizi  di
noleggio autobus con conducente ai sensi della legge 11 agosto  2003,
n. 218. Per i soggetti che hanno  attivato  la  partita  IVA  dal  1°
gennaio 2019, il contributo di cui al primo periodo e' determinato in
misura non superiore al  40  per  cento  dei  ricavi  registrati  nel
periodo compreso tra il 1° gennaio 2022  ed  il  31  marzo  2022,  e,
comunque, nel limite massimo dell'8 per  cento  della  dotazione  del
fondo. Ai fini del presente comma il contributo a fondo  perduto  non
spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui  attivita'  risulti  cessata
alla data di entrata in vigore del presente decreto e ai soggetti che
hanno attivato la partita IVA dopo l'entrata in vigore  del  presente
decreto. 
  7. Per  le  medesime  finalita'  del  comma  6,  il  fondo  di  cui
all'articolo 85, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020,  n.  104,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020,  n.  126,
e' incrementato per l'anno 2022 di 5 milioni  di  euro  destinati  al
ristoro delle rate di finanziamento o  dei  canoni  di  leasing,  con
scadenza compresa anche per effetto di dilazione  tra  il  1  gennaio
2021 e il 31 marzo 2022 e  concernenti  gli  acquisti  effettuati,  a
partire dal 1° gennaio 2018, anche mediante  contratti  di  locazione
finanziaria, di veicoli nuovi di fabbrica di categoria M2  e  M3,  da
parte di imprese esercenti i servizi di cui al comma 6  del  presente
articolo ai sensi e  per  gli  effetti  del  decreto  legislativo  21
novembre 2005, n. 285, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate
dal Ministero delle infrastrutture e della mobilita'  sostenibili  ai
sensi del regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e  del
Consiglio, del 21 ottobre 2009, ovvero sulla base  di  autorizzazioni
rilasciate dalle regioni e dagli enti locali  ai  sensi  delle  norme
regionali di attuazione del decreto legislativo n. 422 del 1997. 
  8. Con uno o piu' decreti del Ministro delle infrastrutture e della
mobilita' sostenibili, di concerto con il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di  entrata
in vigore del  presente  decreto,  sono  stabiliti  i  criteri  e  le
modalita' per l'erogazione delle risorse di  cui  ai  commi  6  e  7.
Relativamente agli interventi del comma 6, tali criteri, al  fine  di
evitare sovracompensazioni, sono definiti  anche  tenendo  conto  dei
costi  cessanti,  dei  minori  costi  di  esercizio  derivanti  dagli
ammortizzatori  sociali  applicati  in   conseguenza   dell'emergenza
epidemiologica da  COVID-19  e  dei  costi  aggiuntivi  sostenuti  in
conseguenza della medesima emergenza. Sono in ogni caso  esclusi  gli
importi recuperabili da assicurazione, contenzioso, arbitrato o altra
fonte per il ristoro del medesimo danno. 
  9. L'efficacia dei  decreti  di  cui  al  comma  8  e'  subordinata
all'autorizzazione della Commissione europea ai  sensi  dell'articolo
108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. 
  10. Agli oneri derivanti dai commi 6 e 7, pari a 20 milioni di euro
per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 32.