Art. 24
Disposizioni urgenti in materia di trasporto pubblico locale e di
trasporto di persone su strada
1. In considerazione del perdurare dell'emergenza epidemiologica da
COVID-19, la dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 816,
della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e' incrementata di ulteriori 80
milioni di euro per l'anno 2022. Tali risorse, fino al 31 marzo 2022,
termine del medesimo stato di emergenza, sono destinate al
finanziamento dei servizi aggiuntivi programmati al fine di far
fronte agli effetti derivanti dalle limitazioni poste al coefficiente
di riempimento dei mezzi, anche in coerenza con gli esiti dei tavoli
prefettizi di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri adottato ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo
2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio
2020, n. 35, e subordinatamente alla rilevazione dell'effettivo
utilizzo da parte degli utenti nell'anno 2021.
2. Le risorse di cui al comma 1 sono assegnate alle regioni, alle
province autonome di Trento e di Bolzano, nonche' alle aziende
esercenti i servizi di trasporto pubblico regionale che residuano in
capo alla competenza statale e sono ripartite con le stesse
percentuali stabilite per l'assegnazione delle risorse stanziate per
la medesima finalita' dall'articolo 51, del decreto legge 25 maggio
2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio
2021, n. 106.
3. Gli enti di cui al comma 2 rendicontano al Ministero delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili e al Ministero
dell'economia e delle finanze, entro il 15 maggio 2022, l'utilizzo
delle risorse assegnate, attestando che i servizi aggiuntivi sono
stati eserciti in misura non superiore al fabbisogno derivante dalle
limitazioni poste al coefficiente di riempimento dei mezzi di cui al
comma 1 e che gli stessi servizi aggiuntivi sono stati effettivamente
utilizzati dagli utenti.
4. Le eventuali risorse residue dello stanziamento complessivo di
cui al comma 1, come risultanti dalla rendicontazione di cui al comma
3, possono essere utilizzate, nell'anno 2022, per il potenziamento
delle attivita' di controllo finalizzate ad assicurare che l'utilizzo
dei mezzi di trasporto pubblico locale avvenga in conformita' alle
misure di contenimento e di contrasto dei rischi sanitari derivanti
dalla diffusione del COVID-19, nonche' per le finalita' previste
dall'articolo 200, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Con
le stesse modalita' di cui al comma 3, gli enti di cui al comma 2
rendicontano entro il 31 gennaio 2023 l'utilizzo delle risorse di cui
al presente comma.
5. Agli oneri derivanti dai commi 1, 2, 3 e 4, pari a 80 milioni di
euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 32.
6. In considerazione del perdurare della situazione emergenziale
connessa al COVID- 19 e al fine di mitigare gli effetti negativi
prodotti al settore dei servizi di trasporto effettuati su strada
mediante autobus e non soggetti a obblighi di servizio pubblico, e'
istituito presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili un fondo, con una dotazione di 15 milioni di euro per
l'anno 2022, destinato a compensare, nel limite delle risorse
disponibili e per un importo massimo non superiore al 40 per cento
dei minori ricavi registrati nel periodo compreso tra il 1° gennaio
2022 ed il 31 marzo 2022 rispetto al medesimo periodo dell'anno 2019,
e, comunque, nel limite massimo dell'8 per cento della dotazione del
fondo, i danni subiti in conseguenza delle misure di contenimento e
di contrasto all'emergenza da COVID-19 dalle imprese esercenti i
servizi di cui al presente comma ai sensi e per gli effetti del
decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, ovvero sulla base di
autorizzazioni rilasciate dal Ministero delle infrastrutture e della
mobilita' sostenibili ai sensi del regolamento (CE) n. 1073/2009 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, ovvero sulla
base di autorizzazioni rilasciate dalle regioni e dagli enti locali
ai sensi delle norme regionali di attuazione del decreto legislativo
19 novembre 1997, n. 422, nonche' dalle imprese esercenti servizi di
noleggio autobus con conducente ai sensi della legge 11 agosto 2003,
n. 218. Per i soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1°
gennaio 2019, il contributo di cui al primo periodo e' determinato in
misura non superiore al 40 per cento dei ricavi registrati nel
periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 ed il 31 marzo 2022, e,
comunque, nel limite massimo dell'8 per cento della dotazione del
fondo. Ai fini del presente comma il contributo a fondo perduto non
spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui attivita' risulti cessata
alla data di entrata in vigore del presente decreto e ai soggetti che
hanno attivato la partita IVA dopo l'entrata in vigore del presente
decreto.
7. Per le medesime finalita' del comma 6, il fondo di cui
all'articolo 85, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126,
e' incrementato per l'anno 2022 di 5 milioni di euro destinati al
ristoro delle rate di finanziamento o dei canoni di leasing, con
scadenza compresa anche per effetto di dilazione tra il 1 gennaio
2021 e il 31 marzo 2022 e concernenti gli acquisti effettuati, a
partire dal 1° gennaio 2018, anche mediante contratti di locazione
finanziaria, di veicoli nuovi di fabbrica di categoria M2 e M3, da
parte di imprese esercenti i servizi di cui al comma 6 del presente
articolo ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 21
novembre 2005, n. 285, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate
dal Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili ai
sensi del regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 21 ottobre 2009, ovvero sulla base di autorizzazioni
rilasciate dalle regioni e dagli enti locali ai sensi delle norme
regionali di attuazione del decreto legislativo n. 422 del 1997.
8. Con uno o piu' decreti del Ministro delle infrastrutture e della
mobilita' sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le
modalita' per l'erogazione delle risorse di cui ai commi 6 e 7.
Relativamente agli interventi del comma 6, tali criteri, al fine di
evitare sovracompensazioni, sono definiti anche tenendo conto dei
costi cessanti, dei minori costi di esercizio derivanti dagli
ammortizzatori sociali applicati in conseguenza dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19 e dei costi aggiuntivi sostenuti in
conseguenza della medesima emergenza. Sono in ogni caso esclusi gli
importi recuperabili da assicurazione, contenzioso, arbitrato o altra
fonte per il ristoro del medesimo danno.
9. L'efficacia dei decreti di cui al comma 8 e' subordinata
all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo
108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
10. Agli oneri derivanti dai commi 6 e 7, pari a 20 milioni di euro
per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 32.