Art. 25
Misure urgenti per il settore ferroviario
1. Allo scopo di sostenere il settore ferroviario e in
considerazione del perdurare dell'emergenza epidemiologica da
COVID-19 e' autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno
degli anni dal 2022 al 2034 a favore di Rete ferroviaria italiana
Spa. Lo stanziamento di cui al primo periodo e' dedotto da Rete
ferroviaria italiana Spa dai costi netti totali afferenti ai servizi
del pacchetto minimo di accesso al fine di disporre, dal 1° gennaio
2022 al 31 marzo 2022, entro il limite massimo dello stanziamento di
cui al medesimo primo periodo, una riduzione del canone per
l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria fino al 100 per cento
della quota eccedente la copertura del costo direttamente legato alla
prestazione del servizio ferroviario di cui all'articolo 17, comma 4,
del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, per i servizi
ferroviari passeggeri non sottoposti a obbligo di servizio pubblico e
per i servizi ferroviari merci. Il canone per l'utilizzo
dell'infrastruttura su cui applicare la riduzione di cui al secondo
periodo e' determinato sulla base delle vigenti misure di regolazione
definite dall'Autorita' di regolazione dei trasporti (Art) di cui
all'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
2. Eventuali risorse residue, nell'ambito di quelle di cui al comma
1, sono destinate a compensare il gestore dell'infrastruttura
ferroviaria nazionale delle minori entrate derivanti dal gettito del
canone per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria nel medesimo
periodo. Entro il 31 maggio 2022, Rete ferroviaria italiana Spa
trasmette al Ministero delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili e all'Autorita' di regolazione dei trasporti una
rendicontazione sull'attuazione del presente articolo.
3. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 214, comma
3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.