Art. 25 
 
              Misure urgenti per il settore ferroviario 
 
  1.  Allo  scopo  di  sostenere  il   settore   ferroviario   e   in
considerazione  del  perdurare   dell'emergenza   epidemiologica   da
COVID-19 e' autorizzata la spesa di 10 milioni di euro  per  ciascuno
degli anni dal 2022 al 2034 a favore  di  Rete  ferroviaria  italiana
Spa. Lo stanziamento di cui al  primo  periodo  e'  dedotto  da  Rete
ferroviaria italiana Spa dai costi netti totali afferenti ai  servizi
del pacchetto minimo di accesso al fine di disporre, dal  1°  gennaio
2022 al 31 marzo 2022, entro il limite massimo dello stanziamento  di
cui  al  medesimo  primo  periodo,  una  riduzione  del  canone   per
l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria  fino  al  100  per  cento
della quota eccedente la copertura del costo direttamente legato alla
prestazione del servizio ferroviario di cui all'articolo 17, comma 4,
del decreto legislativo  15  luglio  2015,  n.  112,  per  i  servizi
ferroviari passeggeri non sottoposti a obbligo di servizio pubblico e
per  i  servizi  ferroviari   merci.   Il   canone   per   l'utilizzo
dell'infrastruttura su cui applicare la riduzione di cui  al  secondo
periodo e' determinato sulla base delle vigenti misure di regolazione
definite dall'Autorita' di regolazione dei  trasporti  (Art)  di  cui
all'articolo  37  del  decreto-legge  6  dicembre   2011,   n.   201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. 
  2. Eventuali risorse residue, nell'ambito di quelle di cui al comma
1,  sono  destinate  a  compensare  il  gestore   dell'infrastruttura
ferroviaria nazionale delle minori entrate derivanti dal gettito  del
canone per l'utilizzo dell'infrastruttura  ferroviaria  nel  medesimo
periodo. Entro il 31  maggio  2022,  Rete  ferroviaria  italiana  Spa
trasmette  al  Ministero  delle  infrastrutture  e  della   mobilita'
sostenibili  e  all'Autorita'  di  regolazione  dei   trasporti   una
rendicontazione sull'attuazione del presente articolo. 
  3. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 214, comma
3,  del  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.