Art. 26
Misure urgenti a sostegno del settore suinicolo
1. Al fine di tutelare gli allevamenti suinicoli dal rischio di
contaminazione dal virus responsabile della peste suina africana e
indennizzare gli operatori della filiera suinicola danneggiati dal
blocco alla movimentazione degli animali e delle esportazioni di
prodotti trasformati, nello stato di previsione del Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali sono istituiti due fondi
denominati, rispettivamente, «Fondo di parte capitale per gli
interventi strutturali e funzionali in materia di biosicurezza» (di
seguito, «Fondo di parte capitale»), con una dotazione di 15 milioni
di euro per l'anno 2022 e «Fondo di parte corrente per il sostegno
della filiera suinicola» (di seguito, «Fondo di parte corrente»), con
una dotazione di 35 milioni di euro per l'anno 2022.
2. Il Fondo di parte capitale e' destinato al rafforzamento degli
interventi strutturali e funzionali in materia di biosicurezza, in
conformita' alle pertinenti norme nazionali e dell'Unione europea, ed
e' ripartito tra le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari
e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
sulla base di criteri che tengano conto della consistenza suinicola e
del numero delle strutture produttive a maggiore rischio, comprese
quelle ad uso familiare e che praticano l'allevamento semibrado,
attribuendo priorita' alle aree delimitate ai sensi dell'articolo 63,
paragrafo 1 del regolamento (UE) 2020/687 e alle province confinanti
con quelle in cui sono situati i comuni interessati dai provvedimenti
di blocco alla movimentazione degli animali.
3. Il Fondo di parte corrente e' destinato ad indennizzare gli
operatori della filiera colpiti dalle restrizioni sulla
movimentazione degli animali e sulla commercializzazione dei prodotti
derivati. Con decreto del Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, sono stabilite le modalita' di quantificazione dei
contributi erogabili ai produttori della filiera suinicola a titolo
di sostegno per i danni subiti, sulla base dell'entita' del reale
danno economico patito.
4. La concessione dei contributi economici di cui al presente
articolo e' subordinata alla preventiva verifica della compatibilita'
dei medesimi con le pertinenti norme dell'Unione europea in materia
di aiuti di Stato nel settore agricolo e agroalimentare.
5. Agli oneri di cui al presente articolo, pari ad euro 50 milioni
per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 32.