Art. 26 
 
           Misure urgenti a sostegno del settore suinicolo 
 
  1. Al fine di tutelare gli allevamenti  suinicoli  dal  rischio  di
contaminazione dal virus responsabile della peste  suina  africana  e
indennizzare gli operatori della filiera  suinicola  danneggiati  dal
blocco alla movimentazione degli  animali  e  delle  esportazioni  di
prodotti trasformati, nello stato di previsione del  Ministero  delle
politiche agricole alimentari e forestali sono  istituiti  due  fondi
denominati,  rispettivamente,  «Fondo  di  parte  capitale  per   gli
interventi strutturali e funzionali in materia di  biosicurezza»  (di
seguito, «Fondo di parte capitale»), con una dotazione di 15  milioni
di euro per l'anno 2022 e «Fondo di parte corrente  per  il  sostegno
della filiera suinicola» (di seguito, «Fondo di parte corrente»), con
una dotazione di 35 milioni di euro per l'anno 2022. 
  2. Il Fondo di parte capitale e' destinato al  rafforzamento  degli
interventi strutturali e funzionali in materia  di  biosicurezza,  in
conformita' alle pertinenti norme nazionali e dell'Unione europea, ed
e' ripartito tra le regioni  e  le  province  autonome  di  Trento  e
Bolzano con decreto del Ministro delle politiche agricole  alimentari
e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e  di  Bolzano,
sulla base di criteri che tengano conto della consistenza suinicola e
del numero delle strutture produttive a  maggiore  rischio,  comprese
quelle ad uso familiare  e  che  praticano  l'allevamento  semibrado,
attribuendo priorita' alle aree delimitate ai sensi dell'articolo 63,
paragrafo 1 del regolamento (UE) 2020/687 e alle province  confinanti
con quelle in cui sono situati i comuni interessati dai provvedimenti
di blocco alla movimentazione degli animali. 
  3. Il Fondo di parte corrente  e'  destinato  ad  indennizzare  gli
operatori   della   filiera   colpiti   dalle    restrizioni    sulla
movimentazione degli animali e sulla commercializzazione dei prodotti
derivati.  Con  decreto  del  Ministro   delle   politiche   agricole
alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
di Bolzano,  sono  stabilite  le  modalita'  di  quantificazione  dei
contributi erogabili ai produttori della filiera suinicola  a  titolo
di sostegno per i danni subiti, sulla  base  dell'entita'  del  reale
danno economico patito. 
  4. La concessione dei  contributi  economici  di  cui  al  presente
articolo e' subordinata alla preventiva verifica della compatibilita'
dei medesimi con le pertinenti norme dell'Unione europea  in  materia
di aiuti di Stato nel settore agricolo e agroalimentare. 
  5. Agli oneri di cui al presente articolo, pari ad euro 50  milioni
per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 32.