Art. 28 
 
Misure di contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali
                            ed economiche 
 
  1.  Al  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 121, comma 1: 
      1) alla lettera a),  le  parole  «con  facolta'  di  successiva
cessione del credito» sono sostituite dalle seguenti:  «cedibile  dai
medesimi» e dopo le parole «gli altri intermediari  finanziari»  sono
inserite le seguenti: «, senza facolta' di successiva cessione»; 
      2) alla lettera b) le parole  «,  con  facolta'  di  successiva
cessione» sono soppresse e dopo le  parole  «gli  altri  intermediari
finanziari»  sono  inserite  le  seguenti:  «,  senza   facolta'   di
successiva cessione»; 
      b)  all'articolo  122,  comma  1,   dopo   le   parole   «altri
intermediari finanziari» sono inserite le seguenti: «, senza facolta'
di successiva cessione». 
  2. I  crediti  che  alla  data  del  7  febbraio  2022  sono  stati
precedentemente oggetto di una  delle  opzioni  di  cui  al  comma  1
dell'articolo  121  del  decreto-legge  n.  34   del   2020,   ovvero
dell'opzione di  cui  al  comma  1  dell'articolo  122  del  medesimo
decreto-legge  n.   34   del   2020,   possono   costituire   oggetto
esclusivamente di una ulteriore cessione ad altri soggetti,  compresi
gli istituti di credito e  gli  altri  intermediari  finanziari,  nei
termini ivi previsti. 
  3. Sono nulli: 
    a)  i  contratti  di  cessione  conclusi  in   violazione   delle
disposizioni di cui all'articolo 121, comma 1, del  decreto-legge  n.
34 del 2020, come modificato dal comma 1, lettera  a),  del  presente
articolo; 
    b)  i  contratti  di  cessione  conclusi  in   violazione   delle
disposizioni di cui all'articolo 122, comma 1, del  decreto-legge  n.
34 del 2020, come modificato dal comma 1, lettera  b),  del  presente
articolo; 
    c)  i  contratti  di  cessione  conclusi  in   violazione   delle
disposizioni di cui al comma 2.