Art. 30
Ulteriori disposizioni urgenti per la gestione dei contagi da
SARS-CoV-2 a scuola
1. La condizione sanitaria che consente la didattica in presenza di
cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), numero 2), primo periodo,
del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, e la riammissione in classe,
dopo una sospensione delle attivita' educative e didattiche in
presenza a causa dell'accertamento di casi di positivita' al COVID-19
ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettere a), b), numero 2), e c),
numero 3), del medesimo decreto-legge n. 1 del 2022, degli alunni in
autosorveglianza ai sensi dell'articolo 1, comma 7-bis, del
decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, senza aver effettuato un test
antigenico rapido o molecolare con esito negativo puo' essere
controllata mediante l'applicazione mobile per la verifica delle
certificazioni verdi COVID-19 di cui al decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri adottato ai sensi all'articolo 9, comma 10,
del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87. L'applicazione
mobile di cui al primo periodo e' tecnicamente adeguata per il
conseguimento delle finalita' del presente comma.
2. La misura relativa all'esecuzione gratuita di test antigenici
rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2 di cui all'articolo
5 del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, si applica anche alla
popolazione scolastica delle scuole primarie. Conseguentemente
l'autorizzazione di spesa di cui al medesimo articolo 5, comma 1, del
citato decreto-legge e' incrementata di 19,2 milioni di euro per
l'anno 2022. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 32.