Art. 30 
 
Ulteriori  disposizioni  urgenti  per  la  gestione  dei  contagi  da
                         SARS-CoV-2 a scuola 
 
  1. La condizione sanitaria che consente la didattica in presenza di
cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), numero  2),  primo  periodo,
del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, e la riammissione in  classe,
dopo una  sospensione  delle  attivita'  educative  e  didattiche  in
presenza a causa dell'accertamento di casi di positivita' al COVID-19
ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettere a), b), numero 2),  e  c),
numero 3), del medesimo decreto-legge n. 1 del 2022, degli alunni  in
autosorveglianza  ai  sensi  dell'articolo  1,   comma   7-bis,   del
decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 14 luglio 2020, n. 74,  senza  aver  effettuato  un  test
antigenico  rapido  o  molecolare  con  esito  negativo  puo'  essere
controllata mediante l'applicazione  mobile  per  la  verifica  delle
certificazioni verdi COVID-19 di cui al decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri adottato ai sensi all'articolo  9,  comma  10,
del  decreto-legge  22  aprile   2021,   n.   52,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 17  giugno  2021,  n.  87.  L'applicazione
mobile di cui al  primo  periodo  e'  tecnicamente  adeguata  per  il
conseguimento delle finalita' del presente comma. 
  2. La misura relativa all'esecuzione gratuita  di  test  antigenici
rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2 di cui  all'articolo
5 del decreto-legge 7 gennaio 2022,  n.  1,  si  applica  anche  alla
popolazione  scolastica  delle  scuole   primarie.   Conseguentemente
l'autorizzazione di spesa di cui al medesimo articolo 5, comma 1, del
citato decreto-legge e' incrementata di  19,2  milioni  di  euro  per
l'anno 2022. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 32.