Art. 10 
 
                  Esami di profitto e prova finale 
 
  1. Gli esami  di  profitto,  sia  per  gli  iscritti  ai  corsi  di
specializzazione sia per  gli  iscritti  ai  corsi  di  formazione  e
aggiornamento per la  gestione  documentale,  possono  consistere,  a
seconda degli insegnamenti, in prove scritte, orali o pratiche. 
  2.  La  votazione  di  ogni  esame  di  profitto  e'  espressa   in
trentesimi. L'esame si intende superato se la votazione e' di  almeno
diciotto trentesimi. 
  3. Le commissioni d'esame sono composte dal docente titolare  della
disciplina e da altri due docenti della stessa  Scuola  nominati  dal
Direttore. Ai  membri  delle  commissioni  d'esame  non  sono  dovuti
compensi, gettoni di presenza o altre indennita' comunque denominate. 
  4.  Gli  esami  di  profitto  si  svolgono,   nell'arco   dell'anno
accademico, in due appelli, uno estivo e uno autunnale. Il calendario
degli esami e' stabilito dal Direttore di ciascuna Scuola, sentito il
Consiglio didattico. 
  5.  Per  gli  iscritti  ai  corsi  di   specializzazione   di   cui
all'articolo 2, comma 1, e' prevista una  prova  finale,  consistente
nella  presentazione,  da  parte  dello  studente,  di  un  elaborato
originale in una  delle  discipline  oggetto  d'insegnamento,  previa
approvazione del docente relatore. La  prova  finale  viene  discussa
davanti a una  commissione  composta  da  tre  docenti  nominati  dal
Direttore  della  Scuola,  da  un  delegato  del  Direttore  generale
Educazione, ricerca e istituti culturali e dal docente  relatore.  La
commissione puo' attribuire alla prova finale fino a un massimo di 10
punti aggiuntivi rispetto alla media dei voti conseguiti negli  esami
di profitto. Le prove finali sono stabilite in due sessioni  annuali,
dopo il  termine  degli  appelli  per  gli  esami  di  profitto,  dal
Direttore  di  ciascuna  Scuola,  sentito  il  rispettivo   Consiglio
didattico. 
  6. La votazione finale del corso di specializzazione e' espressa in
centocinquantesimi e la votazione minima ai  fini  del  conseguimento
del diploma e' pari a novanta, tenendo conto  della  media  dei  voti
conseguiti negli esami di profitto e dei punti conseguiti nella prova
finale. La Commissione d'esame puo' conferire  la  distinzione  della
lode al candidato che abbia riportato la votazione di  centocinquanta
centocinquantesimi. 
  7. Agli allievi dei corsi di specializzazione che  hanno  sostenuto
la  prova  finale  le  Scuole  rilasciano,  oltre  al  diploma,   una
certificazione  comprensiva  della  votazione  finale  e   dei   voti
riportati  nei  singoli  esami  di  profitto  con  l'indicazione  dei
relativi moduli e dei rispettivi crediti. 
  8. Per gli iscritti ai corsi di formazione e aggiornamento  per  la
gestione  documentale,  il  conseguimento   dell'attestato   di   cui
all'articolo 2, comma 4, lettera b), e' subordinato al superamento di
una prova finale, scritta o orale, sulle materie oggetto del corso. 
  9. Agli allievi dei corsi di cui al comma 8 le  Scuole  rilasciano,
oltre  all'attestato  di  superamento   della   prova   finale,   una
certificazione comprensiva dei voti riportati nei  singoli  esami  di
profitto con l'indicazione  dei  relativi  moduli  e  dei  rispettivi
crediti.