Art. 11 
 
              Trasferimento infrannuale in altre Scuole 
 
  1. Gli studenti, sia dei corsi di specializzazione sia dei corsi di
formazione,  iscritti  presso  una   delle   Scuole,   possono,   per
documentate ragioni, chiedere il trasferimento in corso d'anno presso
altra Scuola fra quelle  istituite  ai  sensi  dell'articolo  14  del
decreto del Presidente della Repubblica n. 1409 del 1963. 
  2. L'istanza di trasferimento  e'  presentata  al  Direttore  della
Scuola presso cui lo studente e' iscritto. Il Direttore della  Scuola
trasmette l'istanza, corredata del proprio nulla osta,  al  Direttore
della Scuola presso la quale e' richiesto il trasferimento. 
  3.  Il  Direttore  della  Scuola  presso  cui   e'   richiesto   il
trasferimento, sentito il Consiglio  didattico,  dispone  l'eventuale
trasferimento, nei limiti dei posti disponibili. 
  4. Lo studente trasferito ha diritto  all'integrale  riconoscimento
dei crediti acquisiti presso la Scuola di provenienza. 
 
          Note all'art. 11: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 14 del decreto  del
          Presidente della Repubblica 30  settembre  1963,  n.  1409,
          recante «Norme relative  all'ordinamento  ed  al  personale
          degli Archivi di Stato»: 
                «Art. 14 (Scuole presso gli Archivi di Stato e  corsi
          per il personale). -Presso gli Archivi  di  Stato  indicati
          nella tabella B annessa al presente decreto sono  istituite
          scuole  di  archivistica,  paleografia  e  diplomatica.  Le
          scuole rilasciano il diploma di archivistica, paleografia e
          diplomatica. 
                Le norme per l'istituzione e l'ordinamento  didattico
          delle scuole sono stabilite con regolamento da  emanare  su
          proposta del Ministro per  l'interno,  di  concerto  con  i
          Ministri per la pubblica istruzione e per il tesoro. 
                Per lo svolgimento dei corsi previsti dagli  articoli
          150 e 151 del testo unico delle disposizioni concernenti lo
          statuto degli impiegati civili dello  Stato  approvato  con
          decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.
          3, l'Amministrazione degli  Archivi  di  Stato  si  avvale,
          oltre che delle scuole di cui al presente  articolo,  della
          collaborazione  delle  scuole  speciali  per  archivisti  e
          bibliotecari istituite presso le Universita'  degli  studi,
          con l'osservanza delle norme contenute negli articoli 150 e
          151 del decreto del Presidente della Repubblica 10  gennaio
          1957, n. 3.».