Art. 11 Trasferimento infrannuale in altre Scuole 1. Gli studenti, sia dei corsi di specializzazione sia dei corsi di formazione, iscritti presso una delle Scuole, possono, per documentate ragioni, chiedere il trasferimento in corso d'anno presso altra Scuola fra quelle istituite ai sensi dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1409 del 1963. 2. L'istanza di trasferimento e' presentata al Direttore della Scuola presso cui lo studente e' iscritto. Il Direttore della Scuola trasmette l'istanza, corredata del proprio nulla osta, al Direttore della Scuola presso la quale e' richiesto il trasferimento. 3. Il Direttore della Scuola presso cui e' richiesto il trasferimento, sentito il Consiglio didattico, dispone l'eventuale trasferimento, nei limiti dei posti disponibili. 4. Lo studente trasferito ha diritto all'integrale riconoscimento dei crediti acquisiti presso la Scuola di provenienza.
Note all'art. 11: - Si riporta il testo dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, recante «Norme relative all'ordinamento ed al personale degli Archivi di Stato»: «Art. 14 (Scuole presso gli Archivi di Stato e corsi per il personale). -Presso gli Archivi di Stato indicati nella tabella B annessa al presente decreto sono istituite scuole di archivistica, paleografia e diplomatica. Le scuole rilasciano il diploma di archivistica, paleografia e diplomatica. Le norme per l'istituzione e l'ordinamento didattico delle scuole sono stabilite con regolamento da emanare su proposta del Ministro per l'interno, di concerto con i Ministri per la pubblica istruzione e per il tesoro. Per lo svolgimento dei corsi previsti dagli articoli 150 e 151 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, l'Amministrazione degli Archivi di Stato si avvale, oltre che delle scuole di cui al presente articolo, della collaborazione delle scuole speciali per archivisti e bibliotecari istituite presso le Universita' degli studi, con l'osservanza delle norme contenute negli articoli 150 e 151 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.».