Art. 9 
 
                        Obbligo di frequenza 
 
  1. Per essere ammessi a  sostenere  gli  esami  di  profitto  nelle
singole discipline, gli allievi  di  ciascun  corso  di  insegnamento
devono aver frequentato, anche in modalita' a  distanza,  le  lezioni
almeno per  l'80%  delle  ore  di  insegnamento  previste  dal  piano
didattico. 
  2. Le Scuole provvedono  all'accertamento  dell'effettiva  presenza
mediante  idonei  sistemi  di  verifica,  anche  per  le  lezioni  in
modalita' a distanza.