Art. 9 Obbligo di frequenza 1. Per essere ammessi a sostenere gli esami di profitto nelle singole discipline, gli allievi di ciascun corso di insegnamento devono aver frequentato, anche in modalita' a distanza, le lezioni almeno per l'80% delle ore di insegnamento previste dal piano didattico. 2. Le Scuole provvedono all'accertamento dell'effettiva presenza mediante idonei sistemi di verifica, anche per le lezioni in modalita' a distanza.