Art. 6
Istituzione di un marchio biologico italiano
1. E' istituito il marchio biologico italiano per caratterizzare i
prodotti biologici ottenuti da materia prima italiana contraddistinti
dall'indicazione «Biologico italiano» di cui all'articolo 25,
paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28
giugno 2007, e, a decorrere dalla data della sua applicazione,
all'articolo 33, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2018/848 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018.
2. Il marchio biologico italiano e' di proprieta' esclusiva del
Ministero e puo' essere richiesto su base volontaria. Il logo del
marchio biologico italiano e' individuato mediante concorso di idee,
da bandire entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge.
3. Con decreto del Ministro, da emanare previa intesa in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabilite, entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
le condizioni e le modalita' di attribuzione del marchio.
Note all'art. 6:
- Il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28
giugno 2007, relativo alla produzione biologica e
all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il
regolamento (CEE) n. 2092/91, e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale dell'Unione europea 20 luglio 2007, n. L 189.
- Il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione
biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che
abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 14
giugno 2018, n. L 150.
- Si riporta il testo dell'articolo 3 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante «Definizione ed
ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le
materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
ed autonomie locali», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
30 agosto 1997, n. 202:
«Art. 3 (Intese) - 1. Le disposizioni del presente
articolo si applicano a tutti i procedimenti in cui la
legislazione vigente prevede un'intesa nella Conferenza
Stato-regioni.
2. Le intese si perfezionano con l'espressione
dell'assenso del Governo e dei presidenti delle regioni e
delle province autonome di Trento e di Bolzano.
3. Quando un'intesa espressamente prevista dalla legge
non e' raggiunta entro trenta giorni dalla prima seduta
della Conferenza Stato-regioni in cui l'oggetto e' posto
all'ordine del giorno, il Consiglio dei ministri provvede
con deliberazione motivata
4. In caso di motivata urgenza il Consiglio dei
ministri puo' provvedere senza l'osservanza delle
disposizioni del presente articolo. I provvedimenti
adottati sono sottoposti all'esame della Conferenza
Stato-regioni nei successivi quindici giorni. Il Consiglio
dei ministri e' tenuto ad esaminare le osservazioni della
Conferenza Stato-regioni ai fini di eventuali deliberazioni
successive.».