Art. 6 
 
            Istituzione di un marchio biologico italiano 
 
  1. E' istituito il marchio biologico italiano per caratterizzare  i
prodotti biologici ottenuti da materia prima italiana contraddistinti
dall'indicazione  «Biologico  italiano»  di  cui   all'articolo   25,
paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio,  del  28
giugno 2007, e,  a  decorrere  dalla  data  della  sua  applicazione,
all'articolo 33, paragrafo  5,  del  regolamento  (UE)  2018/848  del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018. 
  2. Il marchio biologico italiano e'  di  proprieta'  esclusiva  del
Ministero e puo' essere richiesto su base  volontaria.  Il  logo  del
marchio biologico italiano e' individuato mediante concorso di  idee,
da bandire entro centottanta giorni dalla data di entrata  in  vigore
della presente legge. 
  3. Con decreto del Ministro, da emanare previa intesa  in  sede  di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
Province autonome di Trento e di Bolzano, ai  sensi  dell'articolo  3
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabilite, entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente  legge,
le condizioni e le modalita' di attribuzione del marchio. 
 
          Note all'art. 6: 
              - Il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28
          giugno  2007,  relativo   alla   produzione   biologica   e
          all'etichettatura dei prodotti biologici e  che  abroga  il
          regolamento (CEE) n. 2092/91, e' pubblicato nella  Gazzetta
          Ufficiale dell'Unione europea 20 luglio 2007, n. L 189. 
              - Il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e
          del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione
          biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e  che
          abroga il regolamento (CE) n. 834/2007  del  Consiglio,  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea  14
          giugno 2018, n. L 150. 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  3  del  decreto
          legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante «Definizione ed
          ampliamento delle attribuzioni della Conferenza  permanente
          per i rapporti tra lo  Stato,  le  regioni  e  le  province
          autonome di  Trento  e  Bolzano  ed  unificazione,  per  le
          materie ed i compiti di  interesse  comune  delle  regioni,
          delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
          ed autonomie locali», pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
          30 agosto 1997, n. 202: 
              «Art. 3  (Intese) - 1.  Le  disposizioni  del  presente
          articolo si applicano a tutti  i  procedimenti  in  cui  la
          legislazione vigente  prevede  un'intesa  nella  Conferenza
          Stato-regioni. 
              2.  Le  intese  si   perfezionano   con   l'espressione
          dell'assenso del Governo e dei presidenti delle  regioni  e
          delle province autonome di Trento e di Bolzano. 
              3. Quando un'intesa espressamente prevista dalla  legge
          non e' raggiunta entro trenta  giorni  dalla  prima  seduta
          della Conferenza Stato-regioni in cui  l'oggetto  e'  posto
          all'ordine del giorno, il Consiglio dei  ministri  provvede
          con deliberazione motivata 
              4.  In  caso  di  motivata  urgenza  il  Consiglio  dei
          ministri   puo'   provvedere   senza   l'osservanza   delle
          disposizioni  del  presente   articolo.   I   provvedimenti
          adottati  sono  sottoposti   all'esame   della   Conferenza
          Stato-regioni nei successivi quindici giorni. Il  Consiglio
          dei ministri e' tenuto ad esaminare le  osservazioni  della
          Conferenza Stato-regioni ai fini di eventuali deliberazioni
          successive.».