Art. 11
Disposizioni in materia di integrazione salariale
1. All'articolo 44, dopo il comma 11-quater del decreto legislativo
14 settembre 2015, n. 148, sono inseriti i seguenti:
«11-quinquies. Per fronteggiare, nell'anno 2022, situazioni di
particolare difficolta' economica, ai datori di lavoro di cui
all'articolo 10 che non possono piu' ricorrere ai trattamenti
ordinari di integrazione salariale per esaurimento dei limiti di
durata nell'utilizzo delle relative prestazioni e' riconosciuto, in
deroga agli articoli 4 e 12, nel limite di spesa di 150 milioni di
euro per l'anno 2022, un trattamento ordinario di integrazione
salariale per un massimo di ventisei settimane fruibili fino al 31
dicembre 2022. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del
limite di spesa di cui al primo periodo. Qualora dal monitoraggio
emerga il raggiungimento, anche in via prospettica, del predetto
limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori
domande.
11-sexies. Per fronteggiare, nell'anno 2022, situazioni di
particolare difficolta' economica, ai datori di lavoro che occupano
fino a 15 dipendenti di cui di cui ai codici Ateco indicati
nell'Allegato I al presente decreto rientranti nel campo di
applicazione degli articoli 26, 29 e 40 che non possono piu'
ricorrere all'assegno di integrazione salariale per esaurimento dei
limiti di durata nell'utilizzo delle relative prestazioni e'
riconosciuto, in deroga agli articoli 4, 29, comma 3-bis e 30, comma
1-bis, nel limite di spesa di 77,5 milioni di euro per l'anno 2022,
un ulteriore trattamento di integrazione salariale per un massimo di
otto settimane fruibili fino al 31 dicembre 2022. L'INPS provvede al
monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al primo
periodo. Qualora dal monitoraggio emerga il raggiungimento, anche in
via prospettica, del predetto limite di spesa, l'INPS non prende in
considerazione ulteriori domande.
11-septies. Al fine di ottimizzare l'allocazione delle risorse
disponibili, limitatamente all'anno 2022, qualora all'esito
dell'attivita' di monitoraggio ivi prevista dovessero emergere
economie rispetto alle somme stanziate in sede di attuazione di
quanto previsto dai commi 11-ter o 11-quinquies, l'INPS, previa
comunicazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al
Ministero dell'economia e delle finanze, puo' rimodulare le predette
risorse tra le misure di cui ai citati commi 11-ter e 11-quinquies,
fermi restando l'invarianza degli effetti sui saldi di finanza
pubblica e l'importo complessivo di 300 milioni di euro per l'anno
2022.».
2. Ai fini di fronteggiare le difficolta' economiche derivanti
dalla grave crisi internazionale in atto in Ucraina, i datori di
lavoro di cui ai codici Ateco indicati nell'Allegato A al presente
decreto che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto fino al 31 maggio 2022, sospendono o riducono l'attivita'
lavorativa ai sensi del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.
148, sono esonerati dal pagamento della contribuzione addizionale di
cui agli articoli 5, 29, comma 8 e 33, comma 2 del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
3. Agli oneri derivanti dal comma 1 pari a 227,5 milioni per l'anno
2022 e alle minori entrate derivanti dal medesimo comma valutate in
1,3 milioni di euro per l'anno 2023 e alle minori entrate derivanti
dal comma 2 valutate in 34,4 milioni di euro per l'anno 2022 e in 5,3
milioni di euro per l'anno 2024 si provvede:
a) quanto a 224,1 milioni di euro per l'anno 2022, mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 1, comma 120 della legge 30 dicembre 2021, n. 234;
b) quanto a 3,4 milioni di euro per l'anno 2022 mediante le
maggiori entrate derivanti dal comma 1;
c) quanto a 1,3 milioni di euro per l'anno 2023 mediante le
maggiori entrate derivanti dal comma 2;
d) quanto a 0,5 milioni di euro per l'anno 2024 mediante le
maggiori entrate derivanti dal comma 1;
e) quanto a 34,4 milioni di euro per l'anno 2022 e 4,8 milioni di
euro per l'anno 2024 ai sensi dell'articolo 38.