Art. 12 
 
  Agevolazione contributiva per il personale delle aziende in crisi 
 
  1. All'articolo 1, comma 119, della legge 30 dicembre 2021, n.  234
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al primo periodo, dopo le parole «di cui all'articolo 1, comma
852, della legge 27 dicembre 2006, n. 296» sono inserite le seguenti:
«, lavoratori licenziati per riduzione di personale da dette  imprese
nei sei mesi precedenti,  ovvero  lavoratori  impiegati  in  rami  di
azienda oggetto di trasferimento da parte delle imprese suddette»; 
    b) dopo il terzo periodo e' inserito il  seguente:  «In  caso  di
assunzione di lavoratori che godano della Nuova Assicurazione Sociale
per l'impiego e' comunque escluso il cumulo del beneficio di cui alla
presente disposizione con  quello  previsto  dall'articolo  2,  comma
10-bis, della legge 28 giugno 2012, n. 92.». 
  2. I benefici contributivi di cui al comma 1 sono riconosciuti  nel
limite di 2,1 milioni di euro per l'anno 2022, 6,3  milioni  di  euro
per l'anno 2023, 6,3 milioni di euro per l'anno 2024 e 4,2 milioni di
euro per l'anno 2025. L'INPS effettua il  monitoraggio  delle  minori
entrate contributive derivanti dal comma  1  e  qualora,  nell'ambito
della predetta attivita' di monitoraggio, emerga  il  raggiungimento,
anche in via prospettica, del limite di spesa di cui al primo periodo
del presente comma, l'INPS non  prende  in  considerazione  ulteriori
domande per l'accesso al beneficio contributivo di cui  al  comma  1.
Alle minori entrate derivanti dal primo periodo  del  presente  comma
pari a 2,1 milioni di euro per l'anno 2022, 6,3 milioni di  euro  per
l'anno 2023, 6,3 milioni di euro per l'anno 2024, 4,2 milioni di euro
per l'anno 2025 e valutate in 0,7 milioni di euro per l'anno 2027, si
provvede: 
    a) quanto a 0,8 milioni per l'anno 2023, 2,1 milioni di euro  per
l'anno 2024 e 1,4 milioni di euro per l'anno  2025  con  le  maggiori
entrate derivanti dal presente articolo; 
    b) quanto a 2,1 milioni di euro per l'anno 2022, 5,5  milioni  di
euro per l'anno 2023, 4,2  milioni  di  euro  per  l'anno  2024,  2,8
milioni di euro per l'anno 2025 e a 0,7 milioni di  euro  per  l'anno
2027, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del  Fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale
2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva  e  speciali»,
della missione «Fondi da ripartire» dello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022,  allo  scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dello
sviluppo economico.