Art. 28 
 
Costituzione e disciplina della societa' 3-I S.p.A. per lo  sviluppo,
  la manutenzione e la gestione di soluzioni software  e  di  servizi
  informatici a favore degli enti  previdenziali  e  delle  pubbliche
  amministrazioni centrali 
 
  1. Al fine di conseguire gli obiettivi indicati  nella  Missione  1
del Piano nazionale di ripresa e resilienza  di  cui  al  regolamento
(UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12  febbraio
2021,  con  particolare  riguardo  alla  misura  R  1.2.,  e  per  lo
svolgimento delle attivita' di sviluppo, manutenzione e  gestione  di
soluzioni software  e  di  servizi  informatici,  e'  autorizzata  la
costituzione della societa' 3-I S.p.A., con sede in Roma, a  capitale
interamente pubblico. La  societa'  svolge  le  proprie  attivita'  a
favore   dell'Istituto   nazionale   previdenza    sociale    (INPS),
dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni  sul
lavoro (INAIL), dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT),  della
Presidenza del Consiglio dei ministri, del  Ministero  del  lavoro  e
delle politiche  sociali  e  delle  altre  pubbliche  amministrazioni
centrali indicate nell'elenco pubblicato ai  sensi  dell'articolo  1,
commi 2 e 3, della legge 31 dicembre 2009,  n.  196,  fermo  restando
quanto  stabilito  dall'articolo  33-septies  del  decreto-legge   18
ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla  legge  17
dicembre 2012, n. 221. Il capitale sociale della societa' 3-I S.p.A.,
pari a 45 milioni di euro, e' interamente sottoscritto e versato,  in
tre rate annuali, dall'INPS, dall'INAIL e dall'ISTAT, nella misura di
un terzo per ciascun ente, o  nella  diversa  misura  indicata  nello
statuto di cui al comma 2. 
  2. Lo statuto della societa' di cui al  comma  1  e'  adottato  con
deliberazione congiunta dei  presidenti  degli  Istituti  di  cui  al
medesimo comma 1 che partecipano al capitale sociale,  entro  novanta
giorni dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  e
approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri,  su
proposta del Ministro delegato per  l'innovazione  tecnologica  e  la
transizione digitale, di concerto con il Ministro del lavoro e  delle
politiche sociali. Lo statuto definisce ruoli e responsabilita' degli
organi della societa',  nonche'  le  regole  di  funzionamento  della
societa'. Lo statuto definisce altresi' le modalita' di esercizio del
controllo analogo, esercitato dai tre Istituti, dalla Presidenza  del
Consiglio dei ministri e dal Ministero del lavoro e  delle  politiche
sociali, al fine di assicurare il  coordinamento  con  gli  obiettivi
istituzionali e  la  coerenza  con  le  finalita'  della  transizione
digitale nazionale. 
  3. Il consiglio di amministrazione della societa'  e'  composto  da
cinque membri, di cui uno nominato dal Presidente del  Consiglio  dei
ministri o dal Ministro delegato per l'innovazione tecnologica  e  la
transizione digitale, con funzioni di Presidente, e uno nominato  dal
Ministro del lavoro e delle politiche sociali. I restanti tre  membri
sono designati, uno ciascuno, dagli Istituti di cui al comma  1,  tra
gli appartenenti al proprio personale dirigenziale, e  sono  nominati
con decreto delle rispettive amministrazioni vigilanti. 
  4. Il collegio sindacale della societa' e' composto da  tre  membri
titolari, nominati rispettivamente dal Ministro del  lavoro  e  delle
politiche sociali, dal Presidente del Consiglio dei  ministri  o  dal
Ministro delegato per  l'innovazione  tecnologica  e  la  transizione
digitale e dal Ministro dell'economia e delle  Finanze,  quest'ultimo
con funzioni di presidente, nonche' da due membri supplenti,  di  cui
uno nominato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali ed uno
dal Ministro delegato per la pubblica amministrazione. 
  5.  Fermo  restando  quanto  previsto  dal  comma  2,  al  fine  di
consentire il necessario controllo analogo della societa' 3-I S.p.A.,
sono  in  ogni  caso  sottoposti  all'approvazione  preventiva  della
Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministero  del  lavoro  e
delle politiche sociali, gli atti della suddetta societa' relativi a: 
    a) affidamenti di attivita' da parte di  amministrazioni  diverse
da quelle che esercitano il controllo  sulla  societa',  per  importi
maggiori di 500 mila euro; 
    b) costituzione di nuove societa'; 
    c) acquisizioni di partecipazioni in societa'; 
    d) cessione di partecipazioni e altre operazioni societarie; 
    e) designazione di amministratori; 
    f) proposte di revoca di amministratori; 
    g) proposte di modifica dello statuto della societa' 3-I S.p.A. o
di societa' partecipate; 
    h) proposte di nomina e revoca di sindaci e liquidatori. 
  6.  Il  rapporto  della  societa'  con  gli  Istituti  e   con   le
amministrazioni di cui al comma 1 e' regolato da  apposito  contratto
di servizio, nel quale sono fissati la data di avvio dei  servizi,  i
livelli  minimi  inderogabili  delle  prestazioni   e   le   relative
compensazioni  economiche,  conformemente  agli  atti  di   indirizzo
strategico  approvati  dal  consiglio  di  amministrazione.  Per   il
raggiungimento degli obiettivi fissati nel contratto di  servizio  la
societa'  puo'   stipulare   contratti   di   lavoro   e   provvedere
all'affidamento di contratti di lavori, servizi e forniture di cui al
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nel rispetto delle vigenti
previsioni di legge. 
  7. Con  uno  o  piu'  decreti  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze e degli
altri ministri interessati, da adottarsi entro sessanta giorni  dalla
data di entrata in vigore del  presente  decreto,  sono  individuate,
tenendo  conto   delle   esigenze   di   autonomia   degli   Istituti
partecipanti, le risorse finanziarie per il conferimento delle  quote
del capitale sociale di cui al comma 1, i beni immobili in proprieta'
degli Istituti di cui  al  comma  1,  gli  strumenti,  i  mezzi,  gli
apparati, le infrastrutture informatiche oggetto di gestione  e  ogni
altra pertinenza, che sono trasferiti alla societa'  3-I  S.p.A.  per
l'assolvimento dei propri  compiti,  e  sono  stabilite  le  relative
modalita' di trasferimento della societa'. 
  8. La pubblicazione del presente decreto nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana tiene luogo degli adempimenti in materia di
costituzione  di  societa'  per   azioni   previsti   dalle   vigenti
disposizioni di legge. 
  9. Agli oneri derivanti dalla sottoscrizione del  capitale  sociale
della societa', si provvede a valere sulle risorse appostate, per  le
medesime finalita', nei bilanci degli istituti partecipanti di cui al
comma 1, come certificate dagli  organi  di  revisione  dei  medesimi
Istituti, che sono tenuti ad assicurarne apposita evidenza contabile.
A tal fine sono corrispondentemente ridotti gli stanziamenti in conto
capitale nei bilanci di previsione dei predetti Istituti.