Art. 28
Costituzione e disciplina della societa' 3-I S.p.A. per lo sviluppo,
la manutenzione e la gestione di soluzioni software e di servizi
informatici a favore degli enti previdenziali e delle pubbliche
amministrazioni centrali
1. Al fine di conseguire gli obiettivi indicati nella Missione 1
del Piano nazionale di ripresa e resilienza di cui al regolamento
(UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio
2021, con particolare riguardo alla misura R 1.2., e per lo
svolgimento delle attivita' di sviluppo, manutenzione e gestione di
soluzioni software e di servizi informatici, e' autorizzata la
costituzione della societa' 3-I S.p.A., con sede in Roma, a capitale
interamente pubblico. La societa' svolge le proprie attivita' a
favore dell'Istituto nazionale previdenza sociale (INPS),
dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro (INAIL), dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), della
Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero del lavoro e
delle politiche sociali e delle altre pubbliche amministrazioni
centrali indicate nell'elenco pubblicato ai sensi dell'articolo 1,
commi 2 e 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, fermo restando
quanto stabilito dall'articolo 33-septies del decreto-legge 18
ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
dicembre 2012, n. 221. Il capitale sociale della societa' 3-I S.p.A.,
pari a 45 milioni di euro, e' interamente sottoscritto e versato, in
tre rate annuali, dall'INPS, dall'INAIL e dall'ISTAT, nella misura di
un terzo per ciascun ente, o nella diversa misura indicata nello
statuto di cui al comma 2.
2. Lo statuto della societa' di cui al comma 1 e' adottato con
deliberazione congiunta dei presidenti degli Istituti di cui al
medesimo comma 1 che partecipano al capitale sociale, entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e
approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la
transizione digitale, di concerto con il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali. Lo statuto definisce ruoli e responsabilita' degli
organi della societa', nonche' le regole di funzionamento della
societa'. Lo statuto definisce altresi' le modalita' di esercizio del
controllo analogo, esercitato dai tre Istituti, dalla Presidenza del
Consiglio dei ministri e dal Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, al fine di assicurare il coordinamento con gli obiettivi
istituzionali e la coerenza con le finalita' della transizione
digitale nazionale.
3. Il consiglio di amministrazione della societa' e' composto da
cinque membri, di cui uno nominato dal Presidente del Consiglio dei
ministri o dal Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la
transizione digitale, con funzioni di Presidente, e uno nominato dal
Ministro del lavoro e delle politiche sociali. I restanti tre membri
sono designati, uno ciascuno, dagli Istituti di cui al comma 1, tra
gli appartenenti al proprio personale dirigenziale, e sono nominati
con decreto delle rispettive amministrazioni vigilanti.
4. Il collegio sindacale della societa' e' composto da tre membri
titolari, nominati rispettivamente dal Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal
Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la transizione
digitale e dal Ministro dell'economia e delle Finanze, quest'ultimo
con funzioni di presidente, nonche' da due membri supplenti, di cui
uno nominato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali ed uno
dal Ministro delegato per la pubblica amministrazione.
5. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, al fine di
consentire il necessario controllo analogo della societa' 3-I S.p.A.,
sono in ogni caso sottoposti all'approvazione preventiva della
Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministero del lavoro e
delle politiche sociali, gli atti della suddetta societa' relativi a:
a) affidamenti di attivita' da parte di amministrazioni diverse
da quelle che esercitano il controllo sulla societa', per importi
maggiori di 500 mila euro;
b) costituzione di nuove societa';
c) acquisizioni di partecipazioni in societa';
d) cessione di partecipazioni e altre operazioni societarie;
e) designazione di amministratori;
f) proposte di revoca di amministratori;
g) proposte di modifica dello statuto della societa' 3-I S.p.A. o
di societa' partecipate;
h) proposte di nomina e revoca di sindaci e liquidatori.
6. Il rapporto della societa' con gli Istituti e con le
amministrazioni di cui al comma 1 e' regolato da apposito contratto
di servizio, nel quale sono fissati la data di avvio dei servizi, i
livelli minimi inderogabili delle prestazioni e le relative
compensazioni economiche, conformemente agli atti di indirizzo
strategico approvati dal consiglio di amministrazione. Per il
raggiungimento degli obiettivi fissati nel contratto di servizio la
societa' puo' stipulare contratti di lavoro e provvedere
all'affidamento di contratti di lavori, servizi e forniture di cui al
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nel rispetto delle vigenti
previsioni di legge.
7. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei
ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze e degli
altri ministri interessati, da adottarsi entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate,
tenendo conto delle esigenze di autonomia degli Istituti
partecipanti, le risorse finanziarie per il conferimento delle quote
del capitale sociale di cui al comma 1, i beni immobili in proprieta'
degli Istituti di cui al comma 1, gli strumenti, i mezzi, gli
apparati, le infrastrutture informatiche oggetto di gestione e ogni
altra pertinenza, che sono trasferiti alla societa' 3-I S.p.A. per
l'assolvimento dei propri compiti, e sono stabilite le relative
modalita' di trasferimento della societa'.
8. La pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana tiene luogo degli adempimenti in materia di
costituzione di societa' per azioni previsti dalle vigenti
disposizioni di legge.
9. Agli oneri derivanti dalla sottoscrizione del capitale sociale
della societa', si provvede a valere sulle risorse appostate, per le
medesime finalita', nei bilanci degli istituti partecipanti di cui al
comma 1, come certificate dagli organi di revisione dei medesimi
Istituti, che sono tenuti ad assicurarne apposita evidenza contabile.
A tal fine sono corrispondentemente ridotti gli stanziamenti in conto
capitale nei bilanci di previsione dei predetti Istituti.