Art. 30
Riordino dell'Agenzia spaziale italiana (ASI) e del settore spaziale
e aerospaziale
1. Al fine di garantire semplificazione, maggiore efficienza e
celerita' d'azione nella realizzazione degli obiettivi di transizione
digitale fissati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, al
decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 2:
1) al comma 2 le parole «alla legge 9 maggio 1989, n. 168, e
successive modificazioni,» sono soppresse e, dopo le parole «al
decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204,» sono inserite le
seguenti: «al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218,»;
2) al comma 3 le parole «Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca» sono sostituite dalle seguenti:
«Presidente del Consiglio dei ministri o il ministro o
sottosegretario delegato»; e le parole «le competenze attribuitegli
dalle disposizioni di cui al comma 2» sono sostituite dalle seguenti:
«poteri di indirizzo, coordinamento, programmazione e vigilanza»; in
fine, e' aggiunto il seguente periodo: «Il Ministero dell'Universita'
e della ricerca esercita poteri di indirizzo strategico limitatamente
all'attivita' di ricerca scientifica svolta dall'ASI.»;
b) all'articolo 3, comma 1, sono apportate le seguenti
modificazioni:
1) alla lettera a) dopo le parole «degli indirizzi del» sono
inserite le seguenti: «Presidente del Consiglio dei ministri o
ministro o sottosegretario delegato e del»;
2) alla lettera a-bis) dopo le parole «degli indirizzi del»
sono inserite le seguenti: «Presidente del Consiglio dei ministri o
ministro o sottosegretario delegato e del»;
3) alla lettera b) dopo le parole «degli indirizzi del» sono
inserite le seguenti: «Presidente del Consiglio dei ministri o
ministro o sottosegretario delegato e del»;
4) alla lettera c) dopo le parole «con le indicazioni del» sono
inserite le seguenti: «Presidente del Consiglio dei ministri o
ministro o sottosegretario delegato e del» e dopo le parole
«l'Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF), per quanto riguarda il
settore dell'astrofisica» sono inserite le seguenti: «e con gli altri
enti pubblici di ricerca, nel quadro del coordinamento della ricerca
nazionale, assicurato dal Ministero dell'Universita' e della
ricerca»;
5) alla lettera f), le parole «dal Ministero dell'Istruzione,
dell'Universita' e della ricerca» sono sostituite dalle seguenti:
«dall'Agenzia Nazionale di valutazione del sistema Universitario e
della ricerca (ANVUR)»;
c) all'articolo 6:
1) al comma 1, la lettera f) e' abrogata;
2) al comma 2, il secondo periodo e' sostituito dai seguenti:
«E' nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ed
e' individuato dal Presidente del Consiglio dei ministri d'intesa con
il Ministro dell'universita' e della ricerca, con le procedure di cui
ai commi 1, 2 e 2-bis dell'articolo 11 del decreto legislativo 31
dicembre 2009, n. 213. Il Presidente dura in carica quattro anni e
puo' essere confermato una sola volta.»;
d) all'articolo 7:
1) al comma 1, primo periodo, dopo le parole «Consiglio di
amministrazione» sono inserite le seguenti: «, fatti salvi i poteri
del Presidente del Consiglio dei ministri e del Comitato
interministeriale di cui all'articolo 21,»;
2) al comma 1, lettera e), le parole «, comitato di
valutazione, e il direttore generale» sono soppresse;
3) al comma 1, lettera h), le parole «al direttore generale,»
sono soppresse;
4) al comma 2, le parole «Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca», ovunque ricorrano, sono sostituite
dalle seguenti: «Presidente del Consiglio dei ministri o ministro o
sottosegretario delegato»; la parola «quattro» e' sostituita dalla
seguente «sei» e dopo le parole «dei quali uno designato» sono
inserite le seguenti: «dal Presidente del Consiglio dei ministri o
ministro o sottosegretario delegato, uno dal Ministro
dell'universita' e della ricerca, uno»;
5) al comma 3, le parole «Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca» sono sostituite dalle seguenti:
«Presidente del Consiglio dei ministri o ministro o sottosegretario
delegato»;
e) all'articolo 9, comma 2:
1) al primo periodo, le parole «Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca» sono sostituite dalle seguenti:
«Presidente del Consiglio dei ministri o ministro o sottosegretario
delegato»;
2) al secondo periodo, dopo le parole «due membri supplenti
sono designati», sono inserite le seguenti: «, uno effettivo e uno
supplente ciascuno, dal Presidente del Consiglio dei ministri e»;
f) all'articolo 11, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:
«2-bis. Il direttore generale e' nominato dal Presidente
dell'Agenzia, previa delibera del consiglio di amministrazione.»;
g) all'articolo 13 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 4 le parole «Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca», sono sostituite dalle seguenti:
«Presidente del Consiglio dei ministri o ministro o sottosegretario
delegato»;
2) al comma 6, dopo le parole «Presidente del Consiglio dei
ministri» sono inserite le seguenti: «o ministro o sottosegretario
delegato»; e le parole «, su proposta del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca,» sono soppresse;
h) all'articolo 14 dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Il piano triennale dell'ente ed i relativi aggiornamenti
annuali sono approvati dal Presidente del Consiglio dei ministri o
ministro o sottosegretario delegato, con proprio decreto, d'intesa
con il Ministero dell'universita' e della ricerca limitatamente agli
aspetti riguardanti i piani di esplorazione e di ricerca e sentito il
Ministero dell'economia e delle finanze per gli aspetti di
competenza.»;
i) all'articolo 15 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, lettera a), le parole «per il finanziamento
degli enti pubblici di ricerca, di cui all'articolo 7, commi 1 e 2,
del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204» sono sostituite dalle
seguenti: «per il finanziamento dell'Agenzia spaziale italiana (ASI),
di cui al comma 2-bis»;
2) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Il Presidente del
Consiglio dei ministri, in sede di distribuzione del Fondo di cui al
comma 2-bis, assegna priorita' alle risorse destinate ad obbligazioni
derivanti da programmi internazionali. Sono esclusi dalla
determinazione del fabbisogno i programmi in collaborazione con l'ESA
ed i programmi realizzati con leggi speciali, ivi compresa la legge
29 gennaio 2001, n. 10. Entro il 30 giugno di ciascun anno, il
Presidente del Consiglio dei ministri trasmette al Ministro
dell'economia e delle finanze l'elenco analitico degli oneri per il
successivo esercizio derivanti dalle predette obbligazioni
internazionali.»;
3) dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: «2-bis. Nello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e'
istituito un Fondo per il finanziamento dell'Agenzia spaziale
italiana (ASI), con una dotazione pari a 499 milioni di euro a
decorrere dal 2022, destinato alla copertura delle spese di
funzionamento e gestione dell'ASI, nonche' al finanziamento delle
attivita' dell'ASI, ivi comprese quelle di svolgimento dei programmi
in collaborazione con l'ESA. Le risorse del predetto Fondo sono
trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei
ministri per essere assegnate all'Autorita' delegata per le politiche
spaziali e aerospaziali, che ne cura la ripartizione con apposito
decreto.»;
l) all'articolo 16 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. Le
attivita' di cui al comma 1, lettere a), b) c) e d) sono in ogni caso
sottoposte alla previa autorizzazione del Presidente del Consiglio
dei ministri o del ministro o sottosegretario delegato. La
disposizione di cui al primo periodo non si applica agli accordi e
alle convenzioni con le universita' e gli enti pubblici di ricerca di
cui all'articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218,
adottati in esecuzione di azioni previste nel piano triennale di
attivita' di cui all'articolo 14, limitatamente agli aspetti
riguardanti i piani di esplorazione e di ricerca.»;
2) al comma 4 sono inserite, in fine, le seguenti parole: «,
nonche' con apposita relazione semestrale al Presidente del Consiglio
dei ministri»;
m) all'articolo 17, comma 1, le parole «in coerenza con le
procedure e modalita' di cui all'articolo 8 della legge 9 maggio
1989, n. 168.» sono sostituite dalle seguenti: «sottoposti al
controllo della Presidenza del Consiglio dei ministri in coerenza con
le procedure e modalita' di cui all'articolo 4 del decreto
legislativo 25 novembre 2016, n. 218.»;
n) all'articolo 18, comma 1, dopo le parole «sono inviati» sono
inserite le seguenti: «alla Presidenza del Consiglio dei ministri,».
2. Le azioni possedute dall'Agenzia spaziale italiana (ASI) nella
societa' CIRA, di cui al regolamento emanato con decreto del
Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica
del 10 giugno 1998, n. 305, sono trasferite, a titolo gratuito, al
Consiglio nazionale delle ricerche.
3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, l'Agenzia spaziale italiana adegua il proprio statuto ed i
propri regolamenti alle disposizioni in esso contenute.
4. In caso di mancato rispetto del termine di cui al comma 3, il
Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro o Sottosegretario
delegato assegna all'ente un termine di tre mesi per adottare le
modifiche statutarie e regolamentari; decorso inutilmente tale
termine, il Presidente del Consiglio dei ministri costituisce, senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, una commissione
composta da tre membri, compreso il presidente, in possesso di
adeguata professionalita', con il compito di attuare le necessarie
modifiche statutarie e regolamentari. Ai componenti della Commissione
non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri
emolumenti comunque denominati.
5. Gli organi dell'Agenzia spaziale italiana rimangono in carica
fino alla scadenza naturale del loro mandato.
6. Agli oneri derivanti dal comma 1, lettera i), n. 1), 2) e 3),
pari a 499 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede
mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 7,
commi 1 e 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204.
7. All'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 5 giugno 1998,
n. 204, le parole «all'ASI, di cui all'articolo 15, comma 1, lettera
a), della legge 30 maggio 1988, n. 186, e all'articolo 5 della legge
31 maggio 1995, n. 233;» sono soppresse.
8. Fatti salvi i finanziamenti e i contributi gia' assegnati alla
data di entrata in vigore del presente decreto, nonche' fermo
restando quanto previsto al comma 6, l'ASI non puo' ricevere altre
risorse o contributi comunque denominati disposti dal Ministero
dell'universita' e della ricerca in favore di altri enti pubblici di
ricerca vigilati dal medesimo ministero.