Art. 30 
 
Riordino dell'Agenzia spaziale italiana (ASI) e del settore  spaziale
                           e aerospaziale 
 
  1. Al fine di  garantire  semplificazione,  maggiore  efficienza  e
celerita' d'azione nella realizzazione degli obiettivi di transizione
digitale fissati dal Piano nazionale  di  ripresa  e  resilienza,  al
decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128, sono apportate le seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo 2: 
      1) al comma 2 le parole «alla legge 9 maggio 1989,  n.  168,  e
successive modificazioni,» sono  soppresse  e,  dopo  le  parole  «al
decreto  legislativo  5  giugno  1998,  n.  204,»  sono  inserite  le
seguenti: «al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218,»; 
      2)  al  comma   3   le   parole   «Ministero   dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«Presidente  del   Consiglio   dei   ministri   o   il   ministro   o
sottosegretario delegato»; e le parole «le  competenze  attribuitegli
dalle disposizioni di cui al comma 2» sono sostituite dalle seguenti:
«poteri di indirizzo, coordinamento, programmazione e vigilanza»;  in
fine, e' aggiunto il seguente periodo: «Il Ministero dell'Universita'
e della ricerca esercita poteri di indirizzo strategico limitatamente
all'attivita' di ricerca scientifica svolta dall'ASI.»; 
    b)  all'articolo  3,  comma  1,  sono   apportate   le   seguenti
modificazioni: 
      1) alla lettera a) dopo le parole «degli  indirizzi  del»  sono
inserite le  seguenti:  «Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  o
ministro o sottosegretario delegato e del»; 
      2) alla lettera a-bis) dopo le  parole  «degli  indirizzi  del»
sono inserite le seguenti: «Presidente del Consiglio dei  ministri  o
ministro o sottosegretario delegato e del»; 
      3) alla lettera b) dopo le parole «degli  indirizzi  del»  sono
inserite le  seguenti:  «Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  o
ministro o sottosegretario delegato e del»; 
      4) alla lettera c) dopo le parole «con le indicazioni del» sono
inserite le  seguenti:  «Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  o
ministro  o  sottosegretario  delegato  e  del»  e  dopo  le   parole
«l'Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF), per quanto  riguarda  il
settore dell'astrofisica» sono inserite le seguenti: «e con gli altri
enti pubblici di ricerca, nel quadro del coordinamento della  ricerca
nazionale,  assicurato  dal  Ministero   dell'Universita'   e   della
ricerca»; 
      5) alla lettera f), le parole «dal  Ministero  dell'Istruzione,
dell'Universita' e della ricerca»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«dall'Agenzia Nazionale di valutazione del  sistema  Universitario  e
della ricerca (ANVUR)»; 
    c) all'articolo 6: 
      1) al comma 1, la lettera f) e' abrogata; 
      2) al comma 2, il secondo periodo e' sostituito  dai  seguenti:
«E' nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ed
e' individuato dal Presidente del Consiglio dei ministri d'intesa con
il Ministro dell'universita' e della ricerca, con le procedure di cui
ai commi 1, 2 e 2-bis dell'articolo 11  del  decreto  legislativo  31
dicembre 2009, n. 213. Il Presidente dura in carica  quattro  anni  e
puo' essere confermato una sola volta.»; 
    d) all'articolo 7: 
      1) al comma 1, primo periodo,  dopo  le  parole  «Consiglio  di
amministrazione» sono inserite le seguenti: «, fatti salvi  i  poteri
del  Presidente  del  Consiglio   dei   ministri   e   del   Comitato
interministeriale di cui all'articolo 21,»; 
      2)  al  comma  1,  lettera  e),  le  parole  «,   comitato   di
valutazione, e il direttore generale» sono soppresse; 
      3) al comma 1, lettera h), le parole «al  direttore  generale,»
sono soppresse; 
      4)  al  comma   2,   le   parole   «Ministro   dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca», ovunque ricorrano, sono sostituite
dalle seguenti: «Presidente del Consiglio dei ministri o  ministro  o
sottosegretario delegato»; la parola «quattro»  e'  sostituita  dalla
seguente «sei» e dopo  le  parole  «dei  quali  uno  designato»  sono
inserite le seguenti: «dal Presidente del Consiglio  dei  ministri  o
ministro   o   sottosegretario    delegato,    uno    dal    Ministro
dell'universita' e della ricerca, uno»; 
      5)  al  comma   3,   le   parole   «Ministro   dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«Presidente del Consiglio dei ministri o ministro  o  sottosegretario
delegato»; 
    e) all'articolo 9, comma 2: 
      1) al  primo  periodo,  le  parole  «Ministro  dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«Presidente del Consiglio dei ministri o ministro  o  sottosegretario
delegato»; 
      2) al secondo periodo, dopo le  parole  «due  membri  supplenti
sono designati», sono inserite le seguenti: «, uno  effettivo  e  uno
supplente ciascuno, dal Presidente del Consiglio dei ministri e»; 
    f) all'articolo 11, dopo il comma  2  e'  aggiunto  il  seguente:
«2-bis.  Il   direttore   generale   e'   nominato   dal   Presidente
dell'Agenzia, previa delibera del consiglio di amministrazione.»; 
    g) all'articolo 13 sono apportate le seguenti modificazioni: 
      1)  al   comma   4   le   parole   «Ministro   dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca», sono  sostituite  dalle  seguenti:
«Presidente del Consiglio dei ministri o ministro  o  sottosegretario
delegato»; 
      2) al comma 6, dopo le parole  «Presidente  del  Consiglio  dei
ministri» sono inserite le seguenti: «o  ministro  o  sottosegretario
delegato»; e le parole «, su proposta del  Ministro  dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca,» sono soppresse; 
    h) all'articolo 14 dopo il  comma  1  e'  inserito  il  seguente:
«1-bis. Il piano triennale  dell'ente  ed  i  relativi  aggiornamenti
annuali sono approvati dal Presidente del Consiglio  dei  ministri  o
ministro o sottosegretario delegato, con  proprio  decreto,  d'intesa
con il Ministero dell'universita' e della ricerca limitatamente  agli
aspetti riguardanti i piani di esplorazione e di ricerca e sentito il
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  per   gli   aspetti   di
competenza.»; 
    i) all'articolo 15 sono apportate le seguenti modificazioni: 
      1) al comma 1, lettera a),  le  parole  «per  il  finanziamento
degli enti pubblici di ricerca, di cui all'articolo 7, commi 1  e  2,
del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204» sono sostituite  dalle
seguenti: «per il finanziamento dell'Agenzia spaziale italiana (ASI),
di cui al comma 2-bis»; 
      2) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Il Presidente del
Consiglio dei ministri, in sede di distribuzione del Fondo di cui  al
comma 2-bis, assegna priorita' alle risorse destinate ad obbligazioni
derivanti   da   programmi   internazionali.   Sono   esclusi   dalla
determinazione del fabbisogno i programmi in collaborazione con l'ESA
ed i programmi realizzati con leggi speciali, ivi compresa  la  legge
29 gennaio 2001, n. 10. Entro  il  30  giugno  di  ciascun  anno,  il
Presidente  del  Consiglio  dei  ministri   trasmette   al   Ministro
dell'economia e delle finanze l'elenco analitico degli oneri  per  il
successivo   esercizio   derivanti   dalle   predette    obbligazioni
internazionali.»; 
      3) dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: «2-bis. Nello stato
di  previsione  del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze   e'
istituito  un  Fondo  per  il  finanziamento  dell'Agenzia   spaziale
italiana (ASI), con una dotazione  pari  a  499  milioni  di  euro  a
decorrere  dal  2022,  destinato  alla  copertura  delle   spese   di
funzionamento e gestione dell'ASI,  nonche'  al  finanziamento  delle
attivita' dell'ASI, ivi comprese quelle di svolgimento dei  programmi
in collaborazione con l'ESA.  Le  risorse  del  predetto  Fondo  sono
trasferite al bilancio autonomo della Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri per essere assegnate all'Autorita' delegata per le politiche
spaziali e aerospaziali, che ne cura  la  ripartizione  con  apposito
decreto.»; 
    l) all'articolo 16 sono apportate le seguenti modificazioni: 
      1) dopo  il  comma  1  e'  inserito  il  seguente:  «1-bis.  Le
attivita' di cui al comma 1, lettere a), b) c) e d) sono in ogni caso
sottoposte alla previa autorizzazione del  Presidente  del  Consiglio
dei  ministri  o  del  ministro  o   sottosegretario   delegato.   La
disposizione di cui al primo periodo non si applica  agli  accordi  e
alle convenzioni con le universita' e gli enti pubblici di ricerca di
cui all'articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n.  218,
adottati in esecuzione di azioni  previste  nel  piano  triennale  di
attivita'  di  cui  all'articolo  14,  limitatamente   agli   aspetti
riguardanti i piani di esplorazione e di ricerca.»; 
      2) al comma 4 sono inserite, in fine, le  seguenti  parole:  «,
nonche' con apposita relazione semestrale al Presidente del Consiglio
dei ministri»; 
    m) all'articolo 17, comma  1,  le  parole  «in  coerenza  con  le
procedure e modalita' di cui all'articolo  8  della  legge  9  maggio
1989,  n.  168.»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «sottoposti  al
controllo della Presidenza del Consiglio dei ministri in coerenza con
le  procedure  e  modalita'  di  cui  all'articolo  4   del   decreto
legislativo 25 novembre 2016, n. 218.»; 
    n) all'articolo 18, comma 1, dopo le parole «sono  inviati»  sono
inserite le seguenti: «alla Presidenza del Consiglio dei ministri,». 
  2. Le azioni possedute dall'Agenzia spaziale italiana  (ASI)  nella
societa'  CIRA,  di  cui  al  regolamento  emanato  con  decreto  del
Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e  tecnologica
del 10 giugno 1998, n. 305, sono trasferite, a  titolo  gratuito,  al
Consiglio nazionale delle ricerche. 
  3. Entro sei mesi dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto, l'Agenzia spaziale italiana adegua il proprio statuto  ed  i
propri regolamenti alle disposizioni in esso contenute. 
  4. In caso di mancato rispetto del termine di cui al  comma  3,  il
Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro o Sottosegretario
delegato assegna all'ente un termine di  tre  mesi  per  adottare  le
modifiche  statutarie  e  regolamentari;  decorso  inutilmente   tale
termine, il Presidente del Consiglio dei ministri costituisce,  senza
nuovi o maggiori oneri  per  la  finanza  pubblica,  una  commissione
composta da tre  membri,  compreso  il  presidente,  in  possesso  di
adeguata professionalita', con il compito di  attuare  le  necessarie
modifiche statutarie e regolamentari. Ai componenti della Commissione
non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri
emolumenti comunque denominati. 
  5. Gli organi dell'Agenzia spaziale italiana  rimangono  in  carica
fino alla scadenza naturale del loro mandato. 
  6. Agli oneri derivanti dal comma 1, lettera i), n. 1),  2)  e  3),
pari a 499 milioni di euro a decorrere dall'anno  2022,  si  provvede
mediante corrispondente riduzione del Fondo di  cui  all'articolo  7,
commi 1 e 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204. 
  7. All'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 5 giugno  1998,
n. 204, le parole «all'ASI, di cui all'articolo 15, comma 1,  lettera
a), della legge 30 maggio 1988, n. 186, e all'articolo 5 della  legge
31 maggio 1995, n. 233;» sono soppresse. 
  8. Fatti salvi i finanziamenti e i contributi gia'  assegnati  alla
data di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  nonche'  fermo
restando quanto previsto al comma 6, l'ASI non  puo'  ricevere  altre
risorse o  contributi  comunque  denominati  disposti  dal  Ministero
dell'universita' e della ricerca in favore di altri enti pubblici  di
ricerca vigilati dal medesimo ministero.