Art. 31
Struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri per le
politiche spaziali e aerospaziali
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 21, comma 2, del
decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128 e fatte salve le competenze
del Ministero della difesa in materia di difesa nazionale nonche' di
realizzazione, mantenimento e ristabilimento della pace e della
sicurezza internazionali di cui agli articoli 88 e 89 del decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ai fini dell'espletamento delle
attivita' di supporto al Presidente del Consiglio dei ministri per
l'esercizio delle funzioni di alta direzione, responsabilita'
politica generale e coordinamento delle politiche dei Ministeri
relative ai programmi spaziali e aerospaziali, e per quelle di
supporto ad ogni altra ulteriore funzione attribuita dalle vigenti
disposizioni al Presidente del Consiglio dei ministri nell'area
funzionale delle politiche spaziali e aerospaziali, la dotazione
organica dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri e'
incrementata di una posizione di livello generale e di due posizioni
di livello non generale, da assegnare a una apposita struttura della
Presidenza del Consiglio dei ministri, individuati con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 7 del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. Per lo svolgimento delle
funzioni attribuite alla struttura di cui al presente comma, in sede
di prima applicazione possono essere conferiti incarichi dirigenziali
ai sensi dell'articolo 19, comma 6, o dell'articolo 19, comma 5-bis,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche in deroga ai
relativi limiti percentuali vigenti nell'ambito della Presidenza del
Consiglio dei ministri.
2. Per l'esercizio delle funzioni attribuite alla struttura di cui
al comma 1, la Presidenza del Consiglio dei ministri puo' procedere,
a valere sulle attuali facolta' assunzionali, al reclutamento,
tramite apposito concorso da espletarsi con le modalita' semplificate
di cui all'articolo 10 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, di
5 unita' di personale non dirigenziale. Per l'espletamento del
predetto concorso, la Presidenza del Consiglio dei ministri puo'
avvalersi della Commissione per l'attuazione del progetto di
riqualificazione delle pubbliche amministrazioni di cui al comma
3-quinquies dell'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125.
La Presidenza del Consiglio dei ministri si avvale, altresi', di un
contingente di 5 esperti, di cui 2 designati d'intesa con il Ministro
della difesa e uno designato d'intesa con il Ministro dello sviluppo
economico, in possesso di specifica ed elevata competenza nelle
materie delle applicazioni e dei servizi spaziali e aerospaziali,
nominati ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 303. Il predetto contingente e' aggiuntivo
rispetto a quello di cui all'articolo 9, comma 5, del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 303.
3. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a
508.102 euro per l'anno 2022 e in euro 1.016.204 a decorrere
dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del
Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014,
n. 190.