Art. 31 
 
Struttura  della  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  per   le
                  politiche spaziali e aerospaziali 
 
  1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 21,  comma  2,  del
decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128 e fatte salve le competenze
del Ministero della difesa in materia di difesa nazionale nonche'  di
realizzazione, mantenimento  e  ristabilimento  della  pace  e  della
sicurezza internazionali di cui agli articoli 88  e  89  del  decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66,  ai  fini  dell'espletamento  delle
attivita' di supporto al Presidente del Consiglio  dei  ministri  per
l'esercizio  delle  funzioni  di  alta   direzione,   responsabilita'
politica generale  e  coordinamento  delle  politiche  dei  Ministeri
relative ai programmi  spaziali  e  aerospaziali,  e  per  quelle  di
supporto ad ogni altra ulteriore funzione  attribuita  dalle  vigenti
disposizioni al  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  nell'area
funzionale delle politiche  spaziali  e  aerospaziali,  la  dotazione
organica dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri  e'
incrementata di una posizione di livello generale e di due  posizioni
di livello non generale, da assegnare a una apposita struttura  della
Presidenza del Consiglio dei ministri, individuati  con  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi  dell'articolo  7  del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. Per lo svolgimento  delle
funzioni attribuite alla struttura di cui al presente comma, in  sede
di prima applicazione possono essere conferiti incarichi dirigenziali
ai sensi dell'articolo 19, comma 6, o dell'articolo 19, comma  5-bis,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  anche  in  deroga  ai
relativi limiti percentuali vigenti nell'ambito della Presidenza  del
Consiglio dei ministri. 
  2. Per l'esercizio delle funzioni attribuite alla struttura di  cui
al comma 1, la Presidenza del Consiglio dei ministri puo'  procedere,
a  valere  sulle  attuali  facolta'  assunzionali,  al  reclutamento,
tramite apposito concorso da espletarsi con le modalita' semplificate
di cui all'articolo 10 del  decreto-legge  1°  aprile  2021,  n.  44,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76,  di
5 unita'  di  personale  non  dirigenziale.  Per  l'espletamento  del
predetto concorso, la Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  puo'
avvalersi  della  Commissione  per  l'attuazione  del   progetto   di
riqualificazione delle pubbliche  amministrazioni  di  cui  al  comma
3-quinquies dell'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013,  n.  125.
La Presidenza del Consiglio dei ministri si avvale, altresi',  di  un
contingente di 5 esperti, di cui 2 designati d'intesa con il Ministro
della difesa e uno designato d'intesa con il Ministro dello  sviluppo
economico, in possesso  di  specifica  ed  elevata  competenza  nelle
materie delle applicazioni e dei  servizi  spaziali  e  aerospaziali,
nominati ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del  decreto  legislativo
30 luglio  1999,  n.  303.  Il  predetto  contingente  e'  aggiuntivo
rispetto a quello  di  cui  all'articolo  9,  comma  5,  del  decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 303. 
  3. Ai maggiori  oneri  derivanti  dal  presente  articolo,  pari  a
508.102 euro  per  l'anno  2022  e  in  euro  1.016.204  a  decorrere
dall'anno 2023, si provvede  mediante  corrispondente  riduzione  del
Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014,
n. 190.