Art. 31 
 
          Indennita' una tantum per i lavoratori dipendenti 
 
  1. Ai lavoratori dipendenti di cui all'articolo 1, comma 121, della
legge 30 dicembre 2021, n. 234, non titolari dei trattamenti  di  cui
all'articolo 32 e che nel primo  quadrimestre  dell'anno  2022  hanno
beneficiato dell'esonero di cui al predetto comma 121 per almeno  una
mensilita', e' riconosciuta per il tramite dei datori di lavoro nella
retribuzione erogata nel mese di luglio 2022, una somma a  titolo  di
indennita' una tantum di importo pari a 200 euro. Tale indennita'  e'
riconosciuta in via automatica, previa dichiarazione  del  lavoratore
di non essere titolare delle  prestazioni  di  cui  all'articolo  32,
commi 1 e 18. 
  2. L'indennita' una tantum di cui al comma 1 spetta  ai  lavoratori
dipendenti una sola volta, anche nel caso in cui  siano  titolari  di
piu' rapporti di lavoro. 
  3.  L'indennita'  di  cui  al  comma  1  non   e'   cedibile,   ne'
sequestrabile, ne' pignorabile e non costituisce reddito ne' ai  fini
fiscali ne' ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali
ed assistenziali. 
  4. Nel mese  di  luglio  2022,  il  credito  maturato  per  effetto
dell'erogazione dell'indennita' di  cui  al  comma  1  e'  compensato
attraverso  la  denuncia  di  cui  all'articolo  44,  comma  9,   del
decreto-legge   30   settembre   2003,   n.   269,   convertito   con
modificazioni, dalla legge 24  novembre  2003,  n.  326,  secondo  le
indicazioni  che  saranno  fornite  dall'Istituto   nazionale   della
previdenza sociale. 
  5. Agli oneri derivanti dai commi  da  1  a  4  valutati  in  2.756
milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai  sensi  dell'articolo
58.