Art. 32 
 
 Indennita' una tantum per pensionati e altre categorie di soggetti 
 
  1. In favore dei soggetti residenti in Italia, titolari  di  uno  o
piu'  trattamenti  pensionistici  a   carico   di   qualsiasi   forma
previdenziale  obbligatoria,  di  pensione  o  assegno  sociale,   di
pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e  sordomuti,  nonche'
di trattamenti di accompagnamento alla pensione, con decorrenza entro
il 30 giugno 2022 e reddito personale  assoggettabile  ad  IRPEF,  al
netto dei contributi previdenziali e assistenziali, non superiore per
l'anno 2021 a 35.000 euro, l'Istituto nazionale di previdenza sociale
(INPS)  corrisponde  d'ufficio  con  la  mensilita'  di  luglio  2022
un'indennita' una tantum pari a 200 euro. Qualora i soggetti  di  cui
al presente comma risultino titolari  esclusivamente  di  trattamenti
non  gestiti  dall'INPS,  il  casellario  centrale  dei   pensionati,
istituito con decreto del Presidente  della  Repubblica  31  dicembre
1971,   n.   1388,   individua   l'Ente   previdenziale    incaricato
dell'erogazione dell'indennita' una tantum che provvede negli  stessi
termini e alle medesime condizioni ed e'  successivamente  rimborsato
dall'INPS a seguito di apposita rendicontazione. 
  2. Agli effetti delle disposizioni del  comma  1  dal  computo  del
reddito personale assoggettabile ad IRPEF, al  netto  dei  contributi
previdenziali ed assistenziali, sono esclusi: i trattamenti  di  fine
rapporto comunque denominati, il reddito della casa di  abitazione  e
le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata. 
  3. L'indennita' una tantum  di  cui  al  comma  1  non  costituisce
reddito  ai  fini  fiscali  ne'  ai  fini  della  corresponsione   di
prestazioni previdenziali ed  assistenziali,  non  e'  cedibile,  ne'
sequestrabile, ne' pignorabile. 
  4. L'indennita' una tantum di cui al comma 1 e'  corrisposta  sulla
base dei dati disponibili all'Ente erogatore al momento del pagamento
ed e' soggetta alla successiva verifica del reddito di cui ai commi 1
e 2, anche attraverso le informazioni fornite in  forma  disaggregata
per  ogni   singola   tipologia   di   redditi   dall'Amministrazione
finanziaria  e  ogni  altra  amministrazione  pubblica  che   detiene
informazioni utili. 
  5.  L'Ente  erogatore  procede  alla  verifica   della   situazione
reddituale e, in caso di somme  corrisposte  in  eccedenza,  provvede
alla notifica dell'indebito  entro  l'anno  successivo  a  quello  di
acquisizione delle informazioni reddituali. 
  6. L'indennita' una tantum di cui al  comma  1  e'  corrisposta,  a
ciascun soggetto avente diritto, una sola volta, anche  nel  caso  in
cui tale soggetto svolga attivita' lavorativa. 
  7. Agli oneri derivanti dai commi  da  1  a  6  valutati  in  2.740
milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai  sensi  dell'articolo
58. 
  8. L'INPS, a domanda, eroga ai lavoratori domestici che abbiano  in
essere uno o piu' rapporti di lavoro, alla data di entrata in  vigore
del presente decreto, nel  mese  di  luglio  2022  un'indennita'  una
tantum pari a 200 euro. Le domande possono essere  presentate  presso
gli Istituti di Patronato, di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152, e
sono  valutate  come  al  numero  8  della  tabella  D,  allegata  al
regolamento di cui al decreto del Ministero del lavoro, della  salute
e delle politiche sociali 10 ottobre 2008, n. 193,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 288, del 10  dicembre
2008. 
  9. Per coloro che hanno percepito per il mese  di  giugno  2022  le
prestazioni previste dagli articoli 1 e 15 del decreto legislativo  4
marzo 2015 n. 22, e' riconosciuta dall'Inps una indennita' una tantum
pari a 200 euro. 
  10. Per coloro che nel corso del 2022 percepiscono l'indennita'  di
disoccupazione agricola di competenza del 2021 di cui all'articolo 32
della legge 29 aprile 1949, n. 264,  e'  riconosciuta  dall'INPS  una
indennita' una tantum pari a 200 euro. 
  11. L'Inps, a domanda, eroga una indennita' una tantum pari  a  200
euro  ai  titolari  di  rapporti  di  collaborazione   coordinata   e
continuativa di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile i
cui contratti sono attivi alla data di entrata in vigore del presente
decreto e iscritti alla Gestione  separata  di  cui  all'articolo  2,
comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335. I  soggetti  non  devono
essere titolari dei trattamenti  di  cui  al  comma  1  del  presente
articolo  e  non  essere  iscritti  ad  altre   forme   previdenziali
obbligatorie. L'indennita'  e'  corrisposta  ai  soggetti  che  hanno
reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a  35.000  euro
per l'anno 2021. 
  12. Ai lavoratori che nel 2021 siano stati beneficiari di una delle
indennita' previste dall'articolo 10 commi da 1 a 9 del decreto-legge
22 marzo 2021 n. 41, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  21
maggio 2021 n. 69 e dall'articolo 42 del decreto-legge 25 maggio 2021
n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021,  n.
106, l'INPS eroga automaticamente un'indennita' una tantum pari a 200
euro. 
  13. L'INPS, a domanda, eroga  ai  lavoratori  stagionali,  a  tempo
determinato e intermittenti di cui agli  articoli  da  13  a  18  del
decreto legislativo 15 giugno 2015,  n.  81  che,  nel  2021  abbiano
svolto la prestazione  per  almeno  50  giornate,  un'indennita'  una
tantum pari a 200 euro. L'indennita' e' corrisposta ai  soggetti  che
hanno reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a  35.000
euro per l'anno 2021. 
  14. L'INPS, a  domanda,  eroga  ai  lavoratori  iscritti  al  Fondo
pensione lavoratori dello spettacolo che, nel 2021 abbiano almeno  50
contributi giornalieri versati, un'indennita' una tantum pari  a  200
euro. L'indennita' e'  corrisposta  ai  soggetti  che  hanno  reddito
derivante dai suddetti rapporti  non  superiore  a  35.000  euro  per
l'anno 2021. 
  15. L'INPS, a domanda,  eroga  ai  lavoratori  autonomi,  privi  di
partita IVA, non iscritti ad altre forme  previdenziali  obbligatorie
che, nel 2021 siano stati titolari di contratti autonomi  occasionali
riconducibili alle disposizioni di cui all'articolo 2222  del  codice
civile, un'indennita' una tantum pari a 200 euro. Per tali  contratti
deve risultare per  il  2021  l'accredito  di  almeno  un  contributo
mensile, e i lavoratori devono essere  gia'  iscritti  alla  data  di
entrata in vigore del presente decreto alla Gestione separata di  cui
all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335. 
  16. L'INPS,  a  domanda,  eroga  agli  incaricati  alle  vendite  a
domicilio di cui all'articolo 19 del  decreto  legislativo  31  marzo
1998, n. 114 con reddito  nell'anno  2021  derivante  dalle  medesime
attivita' superiore a 5.000 euro e titolari di  partita  IVA  attiva,
iscritti alla data di entrata in vigore  del  presente  decreto  alla
Gestione separata di cui all'articolo 2,  comma  26,  della  legge  8
agosto 1995, n. 335, un'indennita' una tantum pari a 200 euro. 
  17. Le indennita' di 200 euro di cui ai commi da  9  a  16  saranno
erogate successivamente all'invio delle denunce dei datori di  lavoro
di cui all'articolo 31, comma 4. 
  18. Ai nuclei  beneficiari  del  reddito  di  cittadinanza  di  cui
decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e' corrisposta d'ufficio  nel  mese
di  luglio  2022,  unitamente  alla  rata  mensile   di   competenza,
un'indennita' una  tantum  pari  a  200  euro.  L'indennita'  non  e'
corrisposta nei nuclei in cui  e'  presente  almeno  un  beneficiario
delle indennita' di cui all'articolo 31, e di cui ai commi da 1 a  16
del presente articolo. 
  19. L'indennita' di cui ai commi  da  8  a  18  non  concorre  alla
formazione del reddito ai sensi  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 
  20. Le prestazioni di cui al presente articolo  e  all'articolo  31
non sono tra loro compatibili e possono essere corrisposte a  ciascun
soggetto avente diritto una sola volta. 
  21. Agli oneri derivanti dai commi  da  8  a  18  valutati  in  804
milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai  sensi  dell'articolo
58.