Art. 33 
 
 Fondo per il sostegno del potere d'acquisto dei lavoratori autonomi 
 
  1. E' istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro
e delle politiche sociali, il Fondo per l'indennita' una tantum per i
lavoratori autonomi e i professionisti, con una dotazione finanziaria
di 500 milioni di euro per l'anno 2022, che costituisce  il  relativo
limite di spesa, destinata a finanziare  il  riconoscimento,  in  via
eccezionale,  di  un'indennita'  una  tantum  per  l'anno   2022   ai
lavoratori  autonomi  e  ai  professionisti  iscritti  alle  gestioni
previdenziali dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)
e ai professionisti iscritti agli enti gestori di forme  obbligatorie
di previdenza e assistenza di cui al decreto  legislativo  30  giugno
1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103,  che
non abbiano fruito dell'indennita' di cui agli articoli 31  e  32,  e
che  abbiano  percepito  nel  periodo  d'imposta  2021   un   reddito
complessivo non superiore all'importo stabilito con il decreto di cui
al comma 2. 
  2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali,
di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  da
adottare entro trenta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto, sono definiti i  criteri  e  le  modalita'  per  la
concessione  dell'indennita'  una  tantum  di   cui   al   comma   1,
incompatibile con le prestazioni di cui  agli  articoli  da  1  a  3,
nonche' la quota del limite di spesa di cui al comma 1 da  destinare,
in via eccezionale, ai professionisti iscritti agli enti  gestori  di
forme obbligatorie di previdenza  e  assistenza  di  cui  al  decreto
legislativo 30 giugno 1994, n.  509,  e  al  decreto  legislativo  10
febbraio 1996, n. 103, e i relativi criteri di ripartizione. 
  3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 500 milioni di euro per
l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 58.