Art. 34 
 
Personale che presta assistenza tecnica presso le  sedi  territoriali
delle regioni per il funzionamento del Reddito di cittadinanza 
 
  1.  Nelle  more  del  completo  espletamento  delle  procedure   di
selezione e di assunzione delle unita' di personale da  destinare  ai
centri per  l'impiego  di  cui  all'articolo  12,  comma  3-bis,  del
decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 28 marzo 2019,  n.  26,  il  personale  gia'  selezionato
mediante procedura selettiva  pubblica  ai  sensi  dell'articolo  12,
comma 3, del medesimo  decreto-legge  n.  4  del  2019,  al  fine  di
svolgere attivita' di assistenza tecnica presso le sedi  territoriali
delle regioni, con incarico di collaborazione  ancora  attivo  al  30
aprile 2022 e terminato alla medesima data, e' ricontrattualizzato da
ANPAL Servizi Spa alle medesime condizioni degli incarichi  terminati
e per un periodo di due mesi a decorrere dal 1° giugno 2022 oltre che
per lo svolgimento delle attivita' di assistenza tecnica connesse  al
Reddito di cittadinanza, anche per quelle connesse all'attuazione del
programma  Garanzia  occupabilita'   dei   lavoratori,   di   seguito
denominato «programma GOL», di cui al decreto del Ministro del lavoro
e delle politiche sociali 5 novembre 2021, pubblicato nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n.  306  del  27  dicembre  2021,
nell'ambito della Missione 5, Componente 1, del  Piano  nazionale  di
ripresa e resilienza dell'Italia. Le convenzioni  tra  ANPAL  Servizi
Spa e le singole amministrazioni regionali in cui  sono  definite  le
modalita' di intervento con cui opera  il  personale  dell'assistenza
tecnica, di cui all'articolo 12, comma 3, del decreto-legge n. 4  del
2019, si intendono estese, su richiesta delle regioni, alle attivita'
in favore dei beneficiari del programma GOL, anche se non beneficiari
del Reddito di cittadinanza. 
  2. Agli oneri per la stipulazione dei contratti di cui al comma  1,
per l'eventuale  equipaggiamento  dei  soggetti  ricontrattualizzati,
nonche' per la gestione amministrativa e il coordinamento delle  loro
attivita', quantificati in non oltre 13 milioni di  euro  per  l'anno
2022, si provvede a valere sulle risorse assegnate alle  regioni  per
il 2022 ai sensi dell'articolo 12, comma 3-bis, del decreto-legge  n.
4 del 2019, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  n.  26  del
2019, inclusive delle risorse di cui articolo 1, comma 258,  terzo  e
quarto periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145,  e  non  ancora
utilizzate al 30 aprile 2022 per le assunzioni ivi previste,  nonche'
per  la  proroga  di  contratti  di  cui  all'articolo   40-bis   del
decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29  dicembre  2021,  n.  233.  A  tal  fine,  le  regioni
comunicano al Ministero del lavoro e delle politiche sociali entro il
25 maggio 2022 gli oneri per il 2022 sostenuti fino al 30 aprile 2022
per le unita' di personale gia' assunto ai sensi  degli  articoli  1,
comma 258, della legge  n.  145  del  2018  e  12,  comma  3-bis  del
decreto-legge n. 4 del 2019 e i risparmi  definitivamente  conseguiti
sulle risorse loro assegnate. Ove le risorse assegnate alle regioni e
non utilizzate al  30  aprile  2022  non  siano  sufficienti  per  le
finalita' di cui al primo periodo, alla copertura della differenza si
provvede a valere sulle risorse del Fondo per le politiche attive del
lavoro, di cui all'articolo 1, comma 215,  della  legge  27  dicembre
2013, n. 147, che e' corrispondentemente  rideterminato  con  decreto
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze. Nelle more della  definizione
dei risparmi definitivamente conseguiti con le procedure  di  cui  al
secondo periodo, la somma di 13 milioni  di  euro  e'  accantonata  a
valere sulle risorse del Fondo per le politiche attive del lavoro. In
esito alla definizione dei risparmi  definitivamente  conseguiti,  la
quota di risorse accantonata e non utilizzata e'  disaccantonata  con
il medesimo decreto di cui al terzo periodo. 
  3. Le regioni che intendono avvalersi delle attivita' di assistenza
tecnica di cui al comma 1 oltre il periodo di due mesi  ivi  indicato
ne danno comunicazione al Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali entro il 23 giugno 2022, procedendo entro il termine  del  10
luglio 2022 all'aggiornamento degli oneri e dei  risparmi  comunicati
ai sensi del comma 2, secondo periodo, alla data del 30 giugno  2022.
L'eventuale proroga degli incarichi di collaborazione di cui al comma
1 per le regioni che ne fanno richiesta e' effettuata a valere e  nei
limiti dei risparmi conseguiti e non gia'  utilizzati  ai  sensi  del
comma 2 per un periodo massimo di  tre  mesi  e  comunque  non  oltre
l'avvenuto completamento delle procedure di selezione e di assunzione
delle unita' di personale da destinare ai centri per l'impiego di cui
all'articolo 12, comma  3-bis,  del  decreto-legge  n.  4  del  2019,
convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  n.  26  del  2019.  Il
Ministero del lavoro e delle  politiche  sociali  comunica  ad  ANPAL
Servizi  Spa  le  regioni  che  richiedono  il  prolungamento   delle
attivita'  di  assistenza  tecnica  e  il  periodo   per   il   quale
corrispondentemente prorogare gli incarichi di collaborazione di  cui
al comma 1. 
  4. Nell'ambito delle procedure di selezione e di  assunzione  delle
unita' di personale da destinare  ai  centri  per  l'impiego  di  cui
all'articolo 12, comma  3-bis,  del  decreto-legge  n.  4  del  2019,
convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  n.   26   del   2019,
relativamente alle procedure  non  ancora  bandite,  l'aver  prestato
attivita' di assistenza tecnica presso  le  sedi  territoriali  delle
regioni per garantire l'avvio  e  il  funzionamento  del  Reddito  di
cittadinanza ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del decreto-legge n.
4 del 2019, costituisce titolo per un punteggio  aggiuntivo  definito
nei bandi delle stesse procedure.