Art. 35 
 
Disposizioni urgenti in materia di  sostegno  alle  famiglie  per  la
             fruizione dei servizi di trasporto pubblico 
 
  1. Al fine di mitigare l'impatto del caro energia  sulle  famiglie,
in particolare in relazione ai costi  di  trasporto  per  studenti  e
lavoratori, e' istituito un  fondo  nello  stato  di  previsione  del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con dotazione pari  a
79 milioni di euro per l'anno 2022, finalizzato  a  riconoscere,  nei
limiti della dotazione del fondo e fino ad esaurimento delle risorse,
un buono da utilizzare per l'acquisto,  a  decorrere  dalla  data  di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  del
decreto di cui al comma 2 e fino al 31 dicembre 2022, di  abbonamenti
per  i  servizi   di   trasporto   pubblico   locale,   regionale   e
interregionale  ovvero  per  i  servizi  di   trasporto   ferroviario
nazionale. Il valore del buono di cui al primo periodo e' pari al 100
per cento della spesa da sostenere per l'acquisto dell'abbonamento e,
comunque, non puo' superare l'importo di euro 60. Il buono di cui  al
primo periodo e' riconosciuto in favore delle  persone  fisiche  che,
nell'anno 2021, hanno conseguito un reddito complessivo non superiore
a 35.000 euro. Il buono  reca  il  nominativo  del  beneficiario,  e'
utilizzabile per l'acquisto di un solo abbonamento, non e'  cedibile,
non costituisce reddito imponibile del beneficiario e non  rileva  ai
fini  del  computo  del  valore  dell'indicatore   della   situazione
economica   equivalente.   Resta   ferma   la   detrazione   prevista
dall'articolo 15, comma 1, lettera i-decies), del testo  unico  delle
imposte  sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sulla spesa rimasta a carico del
beneficiario del buono. 
  2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali,
di concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e  del
Ministro delle  infrastrutture  e  della  mobilita'  sostenibili,  da
adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata  in  vigore  del
presente decreto, sono definite le modalita' di  presentazione  delle
domande per il rilascio del buono di cui al comma 1, le modalita'  di
emissione dello stesso, anche ai fini  del  rispetto  del  limite  di
spesa, nonche' di rendicontazione da parte delle aziende di trasporto
dei buoni utilizzati, nel periodo di cui al medesimo comma 1, ai fini
dell'acquisito degli abbonamenti. Una quota delle risorse  del  fondo
di cui al comma 1, pari a  1  milione  di  euro,  e'  destinata  alla
progettazione e alla realizzazione della piattaforma informatica  per
l'erogazione del beneficio  di  cui  al  medesimo  comma  1.  Per  le
finalita' di cui al secondo periodo, il Ministero del lavoro e  delle
politiche sociali puo' avvalersi, mediante stipulazione  di  apposite
convenzioni, delle societa' SOGEI - Societa'  generale  d'informatica
Spa e CONSAP -  Concessionaria  servizi  assicurativi  pubblici  Spa.
Eventuali economie derivanti dall'utilizzo delle risorse previste per
la realizzazione della piattaforma di cui  al  secondo  periodo  sono
utilizzate per l'erogazione del beneficio di cui al comma 1. 
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 79 milioni di
euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 58.