Art. 36 Servizi di trasporto pubblico locale 1. Al fine di consentire l'erogazione dei servizi aggiuntivi programmati relativamente al periodo compreso tra il 1° aprile 2022 e il 30 giugno 2022, anche in ragione della necessita' di assicurare il regolare svolgimento delle attivita' didattiche e in coerenza con gli esiti dei tavoli prefettizi di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, la dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 816, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e' incrementata di ulteriori 50 milioni di euro per l'anno 2022 che ne costituisce il limite di spesa. Tali risorse sono ripartite tra le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, nonche' le aziende esercenti i servizi di trasporto pubblico regionale che residuano in capo alla competenza statale, con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 sulla base dei fabbisogni comunicati dagli stessi. Ai fini dell'erogazione dei contributi di cui al presente comma, gli enti di cui al secondo periodo rendicontano al Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili e al Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 15 settembre 2022, i servizi aggiuntivi eserciti nel periodo 1 aprile 2022-30 giugno 2022 ed i relativi oneri e dichiarano che, sulla base delle apposite evidenze fornite dai gestori dei servizi di trasporto pubblico locale, gli stessi servizi aggiuntivi sono stati effettivamente utilizzati dagli utenti. Agli oneri derivanti dal presente comma pari a 50 milioni di euro si provvede ai sensi dell'articolo 58. 2. Eventuali risorse residue, derivanti dal riparto di cui al comma 1 del presente articolo sono utilizzate per la copertura di oneri sostenuti dalle regioni e province autonome per i servizi aggiuntivi eserciti nel primo trimestre 2022 fermo restando che l'erogazione avviene con le modalita' di cui al terzo periodo del comma 1.