Art. 36 
 
                Servizi di trasporto pubblico locale 
 
  1. Al  fine  di  consentire  l'erogazione  dei  servizi  aggiuntivi
programmati relativamente al periodo compreso tra il 1° aprile 2022 e
il 30 giugno 2022, anche in ragione della necessita' di assicurare il
regolare svolgimento delle attivita' didattiche e in coerenza con gli
esiti dei tavoli prefettizi di cui  al  decreto  del  Presidente  del
Consiglio  dei  ministri  adottato  ai  sensi  dell'articolo  2   del
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, la  dotazione  del  fondo  di  cui
all'articolo 1, comma 816, della legge 30 dicembre 2020, n.  178,  e'
incrementata di ulteriori 50 milioni di euro per l'anno 2022  che  ne
costituisce il limite di spesa. Tali risorse sono  ripartite  tra  le
regioni, le province autonome di Trento  e  di  Bolzano,  nonche'  le
aziende esercenti i  servizi  di  trasporto  pubblico  regionale  che
residuano in capo alla competenza statale, con decreto  del  Ministro
delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, di  concerto  con
il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in  sede  di
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n.  281  sulla  base  dei  fabbisogni  comunicati  dagli
stessi. Ai fini dell'erogazione dei contributi  di  cui  al  presente
comma, gli enti di cui al secondo periodo rendicontano  al  Ministero
delle infrastrutture e della mobilita'  sostenibili  e  al  Ministero
dell'economia e delle finanze, entro il 15 settembre 2022, i  servizi
aggiuntivi eserciti nel periodo 1 aprile 2022-30  giugno  2022  ed  i
relativi oneri e dichiarano che, sulla base delle  apposite  evidenze
fornite dai gestori dei servizi di  trasporto  pubblico  locale,  gli
stessi servizi aggiuntivi sono stati effettivamente utilizzati  dagli
utenti. Agli oneri derivanti dal presente comma pari a 50 milioni  di
euro si provvede ai sensi dell'articolo 58. 
  2. Eventuali risorse residue, derivanti dal riparto di cui al comma
1 del presente articolo sono utilizzate per  la  copertura  di  oneri
sostenuti dalle regioni e province autonome per i servizi  aggiuntivi
eserciti nel primo trimestre 2022  fermo  restando  che  l'erogazione
avviene con le modalita' di cui al terzo periodo del comma 1.