Art. 38 
 
     Disposizioni in materia di servizi di cittadinanza digitale 
 
  1. Al fine di attuare il progetto «Polis» -  Case  dei  servizi  di
cittadinanza digitale di cui articolo 1, comma 2, lettera f),  numero
1,  del  decreto-legge  6  maggio  2021,  n.  59,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, il Ministero dello
sviluppo economico, in qualita' di amministrazione titolare,  sentito
il  Dipartimento  della  funzione  pubblica  della   Presidenza   del
Consiglio  dei  ministri  e  d'intesa  con  il  Dipartimento  per  la
trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio  dei  ministri
limitatamente alle modalita'  di  erogazione  dei  servizi  digitali,
stipula con le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma
2, del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.  165,  convenzioni  a
titolo gratuito per rendere accessibili i servizi di competenza delle
predette amministrazioni per il tramite di uno «sportello  unico»  di
prossimita' nel territorio dei comuni  con  popolazione  inferiore  a
quindicimila  abitanti,  affidando,  anche  in  deroga   all'articolo
7-vicies ter,  comma  2-bis,  terzo  periodo,  del  decreto-legge  31
gennaio 2005, n. 7, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  31
marzo 2005, n. 43, l'erogazione  dei  suddetti  servizi  al  soggetto
attuatore di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 22
luglio  1999,  n.  261,  che  utilizza,  a  tal  fine,   la   propria
infrastruttura tecnologica e territoriale. 
  2. Nell'esercizio delle funzioni di cui al  presente  articolo,  ai
soli fini  dell'esecuzione  delle  convenzioni  e  sulla  base  delle
attribuzioni, qualifiche e procedure in esse definite,  al  personale
preposto  e'  attribuita  la  qualifica  di  incaricato  di  pubblico
servizio. Lo  stesso  personale  puo'  procedere  all'identificazione
degli  interessati,  all'acquisizione  dei  relativi   dati   ed   e'
autorizzato  all'acquisizione  dei  dati  biometrici  e  della  firma
grafometrica, con l'osservanza  delle  disposizioni  di  legge  o  di
regolamento in vigore. Nell'ambito  delle  singole  convenzioni  sono
disciplinate le modalita' di accesso alle  banche  dati  in  possesso
delle pubbliche  amministrazioni  necessarie  all'espletamento  delle
attivita' richieste, fatta eccezione per le banche dati in  uso  alle
Forze di polizia. Al trattamento dei dati  correlati  alle  attivita'
svolte ai sensi del presente articolo, si applica  l'articolo  2-ter,
comma 1-bis, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.