Art. 21 Modifica del numero dei componenti del Consiglio superiore della magistratura 1. All'articolo 1 della legge 24 marzo 1958, n. 195, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo comma, la parola: «sedici» e' sostituita dalla seguente: «venti» e la parola: «otto» e' sostituita dalla seguente: «dieci»; b) dopo il primo comma e' inserito il seguente: «All'interno del Consiglio i componenti svolgono le loro funzioni in piena indipendenza e imparzialita'. I magistrati eletti si distinguono tra loro solo per categoria di appartenenza.».
Note all'art. 21: - Si riporta il testo dell'articolo 1 della legge 24 marzo 1958, n. 195 (Norme sulla Costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della Magistratura), come modificato dalla presente: «Art. 1 (Componenti e sede del Consiglio). - Il Consiglio superiore della magistratura e' presieduto dal Presidente della Repubblica ed e' composto dal primo presidente della Corte suprema di cassazione, dal procuratore generale della Repubblica presso la stessa Corte, da venti componenti eletti dai magistrati ordinari e da dieci componenti eletti dal Parlamento, in seduta comune delle due Camere. All'interno del Consiglio i componenti svolgono le loro funzioni in piena indipendenza e imparzialita'. I magistrati eletti si distinguono tra loro solo per categoria di appartenenza. Il Consiglio elegge un vice presidente tra i componenti eletti dal Parlamento. Il Consiglio ha sede in Roma.».