Art. 21 
 
Modifica del numero dei  componenti  del  Consiglio  superiore  della
                            magistratura 
 
  1. All'articolo 1 della legge 24 marzo 1958, n. 195, sono apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) al primo  comma,  la  parola:  «sedici»  e'  sostituita  dalla
seguente: «venti» e la parola: «otto» e' sostituita  dalla  seguente:
«dieci»; 
    b) dopo il primo comma e' inserito il seguente: 
      «All'interno  del  Consiglio  i  componenti  svolgono  le  loro
funzioni in piena indipendenza e imparzialita'. I  magistrati  eletti
si distinguono tra loro solo per categoria di appartenenza.». 
 
          Note all'art. 21: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1  della  legge  24
          marzo  1958,  n.  195  (Norme  sulla  Costituzione  e   sul
          funzionamento del Consiglio superiore della  Magistratura),
          come modificato dalla presente: 
                «Art. 1 (Componenti  e  sede  del  Consiglio).  -  Il
          Consiglio superiore della magistratura  e'  presieduto  dal
          Presidente  della  Repubblica  ed  e'  composto  dal  primo
          presidente  della  Corte   suprema   di   cassazione,   dal
          procuratore generale  della  Repubblica  presso  la  stessa
          Corte, da venti componenti eletti dai magistrati ordinari e
          da dieci componenti eletti dal Parlamento, in seduta comune
          delle due Camere. 
                All'interno del Consiglio i  componenti  svolgono  le
          loro funzioni in  piena  indipendenza  e  imparzialita'.  I
          magistrati  eletti  si  distinguono  tra  loro   solo   per
          categoria di appartenenza. 
                Il  Consiglio  elegge  un  vice  presidente   tra   i
          componenti eletti dal Parlamento. 
                Il Consiglio ha sede in Roma.».